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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15648/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’azione proposta dalla curatela fallimentare per ottenere il rilascio di un appartamento e di un box auto siti in San Severo, occupati dai convenuti in base a un contratto preliminare di compravendita del 5 febbraio 1990. Il fallimento sosteneva che il preliminare non fosse opponibile alla procedura e chiedeva anche il risarcimento dei danni per l’occupazione illegittima. I convenuti si difendevano affermando che l’occupazione era giustificata dal preliminare, che il curatore avrebbe manifestato la volontà di subentrarvi, che lo scioglimento dal contratto non era validamente avvenuto e che, comunque, la loro situazione fosse una detenzione qualificata e non un’occupazione sine titulo. In via riconvenzionale chiedevano anche l’usucapione e, subordinatamente, la restituzione delle somme versate e delle spese sostenute. In appello deducevano, tra l’altro, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, travisamento della prova, illegittimità dello scioglimento ex art. 72 l.fall. e omessa pronuncia sulla domanda di trasferimento immobiliare. In cassazione formularono cinque motivi, tutti volti a contestare l’interpretazione dell’art. 72 legge fallimentare, la ritenuta mancata prova del subentro del curatore, la configurabilità dell’occupazione senza titolo e l’asserita omissione di pronuncia sulla domanda traslativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la domanda di rilascio poteva essere sorretta dallo scioglimento dal preliminare ex art. 72 l.fall. senza mutare il petitum e la causa petendi, e ha osservato che lo scioglimento poteva risultare anche per facta concludentia. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, poiché investivano un quadro di doppia conforme e, comunque, miravano a una rivalutazione del merito, preclusa in cassazione, circa la prova della volontà del curatore di subentrare nel preliminare. Ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il quarto motivo, chiarendo che, una volta esercitato lo scioglimento dal preliminare, la domanda risarcitoria per ritardata restituzione del bene trova fondamento nel venir meno del titolo detentivo e può cumularsi con l’obbligo di riconsegna. Ha respinto infine il quinto motivo, affermando che non vi era omessa pronuncia sulla domanda di trasferimento, perché la scelta del curatore di sciogliersi dal contratto la rendeva implicitamente superata. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato perché la domanda di rilascio poteva essere accolta sulla base dello scioglimento dal preliminare senza mutare la domanda originaria; inoltre, la domanda di trasferimento immobiliare resta assorbita dalla scelta di scioglimento.

  • art. 72 legge fall.

    Nel testo applicabile ratione temporis il curatore aveva un potere discrezionale di scioglimento dal contratto preliminare, esercitabile anche tacitamente per facta concludentia, senza necessità di forme particolari; lo scioglimento determina effetto ex tunc.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme il vizio di omesso esame del fatto decisivo non è deducibile in cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato come base per le censure di nullità per asserita violazione dell’art. 112 c.p.c., poi respinte.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La censura di omesso esame/travisamento del fatto è inammissibile in caso di doppia conforme e comunque non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato insieme all’art. 2040 c.c. per fondare l’obbligo di restituzione e il risarcimento da ritardata riconsegna dopo lo scioglimento del preliminare.

  • art. 2040 c.c.

    Richiamato insieme all’art. 2033 c.c. per affermare che il ritardo nella restituzione del bene può generare responsabilità risarcitoria a decorrere dallo scioglimento.

  • art. 1203 c.c.

    Richiamato dalle parti nei motivi di ricorso come base della pretesa surrogazione legale, ma la Corte lo considera irrilevante ai fini dell’accertamento della volontà del curatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando il curatore fallimentare esercita la facoltà di sciogliersi da un contratto preliminare, la domanda di rilascio del bene può essere accolta sulla base di tale scioglimento senza che ciò integri mutamento della causa petendi o del petitum, se l’azione era comunque diretta alla restituzione del bene detenuto senza titolo.
  • Lo scioglimento del curatore dal preliminare può desumersi anche da comportamenti concludenti, senza necessità di una dichiarazione espressa o di forme sacramentali, purché emerga in modo univoco la volontà di non dare esecuzione al contratto.
  • In sede di legittimità, il vizio di omesso esame del fatto decisivo non è deducibile quando la decisione di appello conferma quella di primo grado sulla base delle medesime ragioni di fatto e di diritto; in tale ipotesi il ricorso non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito.
  • La detenzione del bene da parte del promissario acquirente derivante dal preliminare non impedisce la domanda risarcitoria della curatela quando il curatore abbia validamente sciolto il contratto: da quel momento il titolo detentivo viene meno e la permanenza nel possesso materiale del bene diventa fonte di danno da ritardata restituzione.
  • Non ricorre omessa pronuncia quando la domanda non esaminata risulti logicamente incompatibile con la soluzione accolta dal giudice su una questione pregiudiziale o assorbente, come la scelta di scioglimento dal contratto da parte del curatore.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniProveProprietà
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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