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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19556/2026 del 13/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un medico aveva svolto per molti anni attività in favore di un'azienda ospedaliera universitaria mediante una serie di contratti di incarico di prestazione d'opera professionale, più volte prorogati. Il giudice di merito aveva ritenuto che, al di là del nomen iuris, il rapporto si fosse in concreto svolto con le modalità tipiche della subordinazione: identiche mansioni rispetto ai medici dipendenti, inserimento stabile nell'organizzazione aziendale, partecipazione ai turni, soggezione al potere direttivo del responsabile della struttura, necessità di giustificare le assenze, pagamento periodico e svolgimento di attività ordinarie. Ne era stata tratta la conseguenza del diritto alle differenze retributive per il periodo non prescritto e al versamento dei contributi. L'azienda ospedaliera ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi, contestando: la corretta individuazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di collaborazione; l'assimilazione alle co.co.co. private; la lettura del contenuto contrattuale; la valutazione degli indici di subordinazione; il modo di apprezzare le prove; la mancata considerazione delle proroghe disposte in vista di stabilizzazioni del personale; la pretesa efficacia sanante delle norme sulla stabilizzazione; l'inquadramento nella dirigenza medica e la conseguente quantificazione delle differenze; e, infine, la possibilità di disporre il versamento contributivo senza la partecipazione dell'ente previdenziale. Il resistente ha sostenuto la correttezza della sentenza d'appello e la natura subordinata del rapporto concretamente eseguito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo preliminare sulla qualificazione del rapporto, affermando che la Corte di merito aveva correttamente accertato in fatto la subordinazione sulla base di indici sintomatici concreti (mansioni sovrapponibili a quelle dei dipendenti, turnazione, inserimento stabile nell'organizzazione, direzione gerarchica, controllo delle assenze, corrispettivo periodico). Ha poi dichiarato inammissibili i motivi che miravano, in sostanza, a una nuova valutazione del merito o non coglievano la ratio decidendi, osservando che la decisione non era fondata sulla disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative in sé, ma sull'effettivo atteggiarsi del rapporto. Ha inoltre ritenuto irrilevanti le censure sulle proroghe e sulle stabilizzazioni, perché non incidevano sul decisum relativo alle differenze retributive da rapporto subordinato; infondato il motivo sull'inquadramento, in quanto la censura non si confrontava con l'impianto decisorio e con la natura della condanna generica; infondato il motivo sui contributi, poiché in causa non era stata pronunciata una condanna verso l'ente previdenziale, ma solo un accertamento del diritto del lavoratore alla regolarità contributiva nei confronti del datore di lavoro, senza necessità di integrazione del contraddittorio con l'INPS. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2222 c.c.

    richiamato come base formale dei contratti di prestazione d'opera professionale stipulati, ma ritenuto non decisivo rispetto alla qualificazione del rapporto in concreto.

  • art. 7 d.lgs. n. 29/1993

    richiamato dalla ricorrente per contestare la normativa applicabile, ma la Corte ha escluso che il giudizio dipendesse dalla sola disciplina formale dei contratti.

  • art. 7 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto che l'oggetto della decisione fosse l'effettivo svolgimento del rapporto e non la legittimità astratta delle collaborazioni.

  • art. 409 c.p.c.

    evocato nei motivi per sostenere l'erronea assimilazione alle collaborazioni private; la Corte ha ritenuto le doglianze non centrate sulla ratio decidendi.

  • art. 2, commi 1 e 4, d.lgs. n. 81/2015

    richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo perché la sentenza si è basata sull'accertamento di fatto della subordinazione.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per censurare l'interpretazione del testo contrattuale; la Corte ha reputato la doglianza inammissibile perché diretta alla rivalutazione del merito.

  • art. 1363 c.c.

    richiamato con la stessa finalità dell'art. 1362 c.c., senza incidere sul decisum.

  • art. 2094 c.c.

    richiamato nei motivi sulla subordinazione; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione degli indici di subordinazione compiuta dai giudici di merito.

  • art. 2022 c.c.

    citato dalla ricorrente nei motivi sul rapporto; la Corte non vi ha fondato una diversa soluzione.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato per contestare l'apprezzamento delle prove; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per lamentare una non corretta valutazione probatoria; la Corte ha escluso il vizio per mancata critica alla ratio decidendi.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nei motivi sulla prova; la Corte ha ribadito che la valutazione delle risultanze istruttorie spetta al merito.

  • art. 2721 c.c. e ss.

    evocato dalla ricorrente con riferimento al regime probatorio, ma non decisivo rispetto all'accertamento di fatto.

  • art. 111 Cost.

    richiamato per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito adeguata.

  • art. 6 CEDU

    richiamato insieme all'art. 111 Cost. sul tema della motivazione e del giusto processo.

  • L. n. 244/2007

    richiamata per le proroghe dei rapporti e il processo di stabilizzazione; ritenuta irrilevante rispetto all'accertamento della subordinazione.

  • L. n. 208/2015

    invocata dalla ricorrente sulle stabilizzazioni, ma ritenuta non decisiva.

  • L. n. 296/2006

    commi 519, 529, 558, 560 dell'art. 1

    richiamata nel motivo sulla stabilizzazione del personale precario; la Corte ha escluso rilievo decisivo alla questione.

  • L. n. 244/2007

    invocata sul tema della stabilizzazione e delle proroghe.

  • d.l. n. 78/2009

    richiamato nel motivo sulle stabilizzazioni, senza incidenza sulla ratio decidendi.

  • L. n. 228/2012

    richiamata in relazione ai processi di stabilizzazione.

  • d.lgs. n. 101/2013

    richiamato dalla ricorrente sul tema della stabilizzazione del personale precario.

  • art. 20 d.lgs. n. 75/2017

    richiamato come norma sulla stabilizzazione, ritenuta non determinante per la controversia.

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato per contestare l'inquadramento professionale riconosciuto dal giudice di merito.

  • art. 3 Cost.

    richiamato insieme all'art. 36 Cost. nel motivo sull'inquadramento e sulle differenze retributive.

  • art. 36 Cost.

    richiamato nel motivo sull'inquadramento e sul trattamento economico dovuto.

  • art. 2095 c.c.

    richiamato per sostenere l'inesistenza di funzioni dirigenziali in capo al prestatore.

  • art. 2097 c.c.

    richiamato insieme alle norme sull'inquadramento, senza accoglimento della censura.

  • art. 27 CCNL area sanità dirigenza medica 2000

    richiamato dalla ricorrente per contestare l'inquadramento riconosciuto.

  • art. 4 CCNL 2010

    citato a supporto della censura sull'inquadramento professionale.

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato nel motivo sull'inquadramento e sulla legittimazione processuale.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato nel motivo sull'inquadramento e sul thema decidendum.

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato nel medesimo motivo.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione all'onere della prova e all'inquadramento; la Corte ha ritenuto la doglianza non fondata.

  • art. 2114 c.c.

    richiamato nel motivo sui contributi previdenziali.

  • art. 2115 c.c.

    richiamato nel motivo sui contributi previdenziali.

  • art. 2116 c.c.

    richiamato nel motivo sui contributi previdenziali; la Corte ha distinto tra accertamento del diritto alla regolarità contributiva e condanna all'ente previdenziale.

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato per sostenere la necessità del litisconsorzio con l'INPS; la Corte ha escluso tale necessità per la domanda di accertamento proposta contro il datore di lavoro.

  • art. 38 Cost.

    richiamato per affermare l'interesse del lavoratore all'accertamento della regolarità contributiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato in relazione al contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Nella qualificazione del rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione rileva l'effettivo svolgimento della prestazione e il suo concreto inserimento nell'organizzazione, non il solo nomen iuris attribuito ai contratti.
  • La subordinazione può essere desunta da indici sintomatici quali identità delle mansioni rispetto ai dipendenti, inserimento nei turni, continuità della prestazione, soggezione al potere direttivo, controllo delle assenze e pagamento periodico del corrispettivo.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale istruttorio né una diversa ricostruzione del fatto quando il giudice di merito abbia motivato in modo coerente e completo.
  • Le censure che non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata sono inammissibili, anche se formalmente prospettate come violazioni di legge.
  • Le norme sulla stabilizzazione del personale precario e sulla proroga dei rapporti non escludono, di per sé, il riconoscimento delle differenze retributive dovute per l'effettivo svolgimento di un rapporto subordinato.
  • La domanda del lavoratore volta ad accertare il diritto alla regolarità contributiva nei confronti del datore di lavoro è distinta dalla condanna al versamento dei contributi nei confronti dell'ente previdenziale; per la prima non è necessario integrare il contraddittorio con l'INPS.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRetribuzione e TFRContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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