Cassazione Civile, Ordinanza n. 19614/2026 del 13/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il riconoscimento dell'indennità di mobilità a favore di alcuni lavoratori licenziati il 30 giugno 2009, dopo il mancato attivazione della procedura prevista dalla legge n. 223/1991. I lavoratori avevano presentato domanda di indennità di disoccupazione e, in un secondo momento, avevano chiesto l'iscrizione nelle liste di mobilità. La Corte d'appello aveva ritenuto che l'iscrizione dovesse decorrere dalla data del licenziamento e, conseguentemente, aveva condannato l'INPS a corrispondere l'indennità di mobilità, escludendo solo i periodi in cui era stata percepita l'indennità di disoccupazione. In Cassazione l'INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 12, della legge n. 223/1991 e degli artt. 73, comma 2, e 129, comma 5, del r.d.l. n. 1827/1935, sostenendo che: il diritto all'indennità di mobilità era decaduto per mancata presentazione della specifica domanda entro il termine di 60 giorni; la decadenza era rilevabile d'ufficio; la domanda di iscrizione nelle liste non valeva a far sorgere automaticamente il diritto alla prestazione; e la domanda di disoccupazione non era idonea a sostituire o sanare la domanda per l'indennità di mobilità. I controricorrenti hanno replicato che la loro prima domanda era stata comunque tempestiva e che, in concreto, avevano presentato l'unica domanda allora proponibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto corretta la censura dell'Istituto, affermando che l'indennità di mobilità non sorge automaticamente ma richiede apposita domanda amministrativa entro il termine decadenziale previsto dalla disciplina richiamata dalla legge n. 223/1991. Ha rilevato che i lavoratori avevano riconosciuto di aver presentato soltanto la domanda di disoccupazione e non la specifica domanda per la mobilità, con conseguente improponibilità/decadenza della domanda giudiziale relativa alla prestazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originaria domanda di condanna al pagamento dell'indennità di mobilità. Ha inoltre compensato le spese dell'intero processo per gli esiti alterni della vicenda.
Norme richiamate
art. 7, comma 12, L. n. 223/1991
richiama, per l'indennità di mobilità, la disciplina della disoccupazione involontaria e il relativo termine decadenziale per la domanda amministrativa.
art. 129, comma 5, r.d.l. n. 1827/1935
prevede il termine di sessanta giorni per la presentazione della domanda, il cui decorso comporta decadenza dal diritto, salvo forza maggiore, senza proroga, sospensione o interruzione.
art. 73, comma 2, r.d.l. n. 1827/1935
richiamato nel motivo di ricorso come parte della disciplina applicabile alla prestazione previdenziale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il parametro di legittimità invocato per la dedotta violazione di legge.
richiamato per definire il concetto normativo di forza maggiore, quale impedimento assoluto, imprevedibile e inevitabile.
art. 38 Cost.
evocato per escludere profili di illegittimità costituzionale della decadenza, poiché il legislatore può disciplinare condizioni e modalità di accesso alle prestazioni previdenziali.
evocato implicitamente nel passaggio sull'onere delle parti di allegare e provare la presentazione della specifica domanda amministrativa.
Massime di principio
- L'indennità di mobilità non sorge automaticamente per effetto del licenziamento o del solo accertamento del diritto all'iscrizione nelle liste di mobilità: è necessaria una specifica domanda amministrativa all'INPS entro il termine decadenziale previsto dalla normativa richiamata.
- La domanda presentata per una prestazione previdenziale diversa, anche se compatibile con quella poi richiesta in giudizio, non sana né sostituisce la domanda amministrativa mancante relativa alla prestazione azionata.
- Il decorso del termine decadenziale per la domanda di prestazione previdenziale determina la perdita del diritto, salvo l'ipotesi eccezionale della forza maggiore; tale decadenza non è suscettibile di proroga, sospensione o interruzione se non nei casi espressamente previsti dalla legge.
- La mancanza della domanda amministrativa costituisce un vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e comporta l'improponibilità della domanda giudiziale sulla prestazione previdenziale.
- L'accertamento del solo diritto all'iscrizione nelle liste di mobilità non implica, di per sé, il riconoscimento del diritto alla corrispondente indennità, che resta subordinata alla proposizione dell'apposita istanza amministrativa nei termini di legge.
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