Cassazione Civile, Ordinanza n. 19620/2026 del 13/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una prestazione di disoccupazione agricola relativa all'anno 2009. In primo grado la domanda era stata respinta, mentre la corte d'appello aveva riformato la decisione riconoscendo il diritto della lavoratrice alla somma di euro 847,87. Pur accogliendo la domanda, il giudice di secondo grado aveva compensato integralmente le spese di entrambi i gradi, motivando la compensazione con il diverso apprezzamento dei fatti e con le particolarità del caso. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che la motivazione sulle spese fosse apparente e meramente stereotipata, perché non vi sarebbe stato alcun effettivo diverso apprezzamento dei fatti e la vicenda sarebbe stata una semplice domanda di pagamento di una prestazione liquidata dall'INPS ma non riscossa. L'INPS è rimasto intimato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che, ratione temporis, si applica l'art. 92 c.p.c. nel testo successivo alla riforma del 2014, come interpretato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018. Ha quindi verificato che la motivazione della corte territoriale non si esauriva in una formula di stile, perché il richiamo alle particolarità del caso trovava riscontro nella descrizione, contenuta nella sentenza impugnata, della singolarità della vicenda: l'INPS aveva disposto il pagamento della prestazione tramite Poste Italiane, ma non risultava provato che la somma fosse stata effettivamente riscossa dalla beneficiaria, e la documentazione era poi stata riaccreditata all'INPS. In tale quadro la motivazione sulle spese è stata ritenuta non implausibile e non censurabile in sede di legittimità, perché il sindacato della Cassazione non può spingersi a valutare in concreto la gravità ed eccezionalità delle ragioni addotte dal giudice di merito, ma solo a verificare che non siano meramente apparenti o del tutto sganciate dalle evidenze di causa. Il ricorso è stato quindi rigettato; nulla è stato disposto sulle spese del giudizio di legittimità, poiché l'INPS è rimasto intimato, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
"Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero"
Nel testo applicabile dopo la riforma del 2014, e letto alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale del 2018, consente la compensazione delle spese anche in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, purché la motivazione non sia meramente apparente o stereotipata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. nella statuizione sulle spese.
La norma ha modificato l'art. 92 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis.
Ha convertito il d.l. n. 132/2014, rendendo vigente il nuovo testo dell'art. 92 c.p.c.
Corte cost. n. 77/2018
Ha ampliato le ipotesi di compensazione delle spese, includendo anche altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni e situazioni di assoluta incertezza in diritto o in fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, legittima l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro di riferimento per calcolare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Ha inserito nel d.P.R. n. 115/2002 il comma 1-quater dell'art. 13.
Massime di principio
- La compensazione delle spese di lite è legittima quando il giudice di merito espliciti ragioni che trovino concreto riscontro nella vicenda processuale; non è necessario un catalogo rigido di ipotesi tipiche, ma non è sufficiente una formula astratta o di stile.
- Il controllo di legittimità sulla compensazione delle spese è un controllo esterno di non implausibilità: la Cassazione verifica che le ragioni addotte non siano apparenti o manifestamente sganciate dalle evidenze di causa, ma non sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla gravità ed eccezionalità delle ragioni.
- La mera espressione "particolarità del caso" può essere sufficiente solo se, letta nel contesto della motivazione complessiva, si riferisce a elementi fattuali specifici della controversia e non a un'affermazione stereotipata priva di contenuto.
- La presenza di un pagamento disposto dal debitore ma non comprovato come riscosso dal creditore, con successivo riaccredito della somma, può integrare una peculiare situazione fattuale idonea a sorreggere la compensazione delle spese, se tale peculiarità è effettivamente esplicitata dal giudice di merito.
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