Cassazione Civile, Ordinanza n. 19567/2026 del 13/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Una dipendente a tempo indeterminato di un’azienda sanitaria locale, inquadrata nel profilo di collaboratore professionale sanitario esperto-infermiere livello DS e già addetta per anni a funzioni di coordinamento, aveva agito in giudizio lamentando di essere stata demansionata dopo il trasferimento presso un’area vaccinale del dipartimento di prevenzione: sosteneva che, dal trasferimento in poi, le fossero state affidate solo mansioni esecutive, senza più alcun incarico di coordinamento, e che l’incarico di coordinatore le fosse stato revocato anche a seguito di valutazione negativa relativa all’anno 2017. Chiedeva la riammissione nelle funzioni di coordinamento e il risarcimento dei danni. Il tribunale aveva rigettato la domanda; la corte d’appello aveva confermato, ritenendo che fosse stata assegnata a mansioni di infermiera professionale nel nuovo reparto e che non vi fosse demansionamento. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice deduceva, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 52 d.lgs. 165/2001 e dell’art. 2103 c.c., sostenendo che il livello DS non fosse un mero livello economico interno alla categoria D ma una posizione autonoma con specifiche mansioni di coordinamento, sicché l’assegnazione a mansioni proprie della categoria D sarebbe stata illegittima. Con il secondo motivo censurava la violazione degli artt. 2697, 1175 e 1375 c.c., assumendo che la corte territoriale avesse erroneamente posto a suo carico la prova dell’illegittimità della revoca dell’incarico di coordinamento e che tale prova fosse stata resa impossibile dalla condotta della datrice di lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo non condivisibile la conclusione della corte d’appello secondo cui, alla luce della disciplina collettiva applicabile ratione temporis, il livello economico DS fosse solo una progressione economica della categoria D: ha invece affermato che, prima del nuovo CCNL del 2022, il livello DS costituiva una posizione connotata da funzioni proprie di coordinamento e da una progressione autonoma rispetto al livello D. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la doglianza sull’art. 2697 c.c. non riguardava una vera inversione dell’onere della prova ma, al più, una valutazione delle risultanze istruttorie; inoltre le censure non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata anche su un difetto di specifica allegazione quanto alla revoca dell’incarico. La sentenza d’appello è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 52 d.lgs. n. 165/2001
vigente ratione temporis; riformulazione normativa del 2009
amplia l’ambito di fungibilità delle mansioni all’interno dell’area di inquadramento, prevedendo all’interno di essa solo progressioni di carattere economico; tuttavia, per la disciplina collettiva applicabile al caso, il livello DS non era riducibile a mera progressione economica del livello D.
art. 2103 c.c.
richiamato quale parametro sul divieto di assegnazione a mansioni inferiori e sulla corretta individuazione del livello di inquadramento e delle mansioni esigibili.
art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato come norma del vizio di legittimità per violazione di legge denunciata con i due motivi.
art. 2697 c.c.
la violazione è configurabile in cassazione solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata, non quando valuti in modo incongruo le prove raccolte.
artt. 1175 e 1375 c.c.
richiamati dal ricorrente per sostenere che il comportamento della datrice di lavoro avesse reso impossibile l’assolvimento dell’onere probatorio, ma la censura è stata reputata inammissibile.
c.c.n.l. Comparto Sanità 21.5.2018
ha rinviato a una successiva sezione negoziale la revisione del sistema di classificazione, sicché per il periodo considerato occorre fare riferimento alla classificazione precedente.
c.c.n.l. 2.11.2022
ha recepito la riforma cd. Brunetta e disciplinato in modo diverso il sistema di classificazione del personale, ma non era applicabile alla fattispecie temporale in esame.
art. 28 CCNL 7/4/1999
richiamato come ulteriore conferma che, nel sistema previgente, le mansioni del livello super erano considerate immediatamente superiori rispetto a quelle del livello base corrispondente.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la qualificazione del livello economico o professionale del dipendente va verificata alla luce della disciplina collettiva vigente al momento dei fatti, senza applicare retroattivamente sistemi di classificazione successivi.
- Se la contrattazione collettiva attribuisce al livello "super" funzioni specifiche di coordinamento, gestione o controllo, tale livello non può essere ridotto a mera progressione economica della categoria inferiore, quando ciò comporti l’assegnazione a mansioni prive degli elementi qualificanti previsti dal contratto.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia invertito formalmente il riparto dell’onere probatorio; non quando la censura riguardi la valutazione delle prove o l’apprezzamento del loro esito.
- La censura in cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: è inammissibile se non attacca la specifica ragione posta a fondamento della decisione.
- La deduzione di illegittimità di un provvedimento datoriale o organizzativo richiede allegazioni specifiche sulle sue caratteristiche giuridiche e procedimentali, in particolare quando si intenda contestarne la discrezionalità o la vincolatività.
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