Cassazione Civile, Ordinanza n. 19597/2026 del 13/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
I dipendenti avevano agito per ottenere il riconoscimento dell'inquadramento nella posizione giuridica ed economica D5 del contratto collettivo regionale, con le conseguenti differenze retributive, sostenendo che la disciplina regionale sul personale dell'ente e gli atti adottati dall'ente stesso e dagli organi regionali avessero già reso operativa l'equiparazione tra il loro trattamento e quello del personale regionale omologo. In primo grado la domanda era stata accolta, valorizzando la deliberazione della Giunta regionale, le note dell'ARAN e le tabelle di equiparazione; in appello, però, l'ente aveva dedotto che mancasse ancora l'iter procedurale completo e che gli atti intervenuti fossero solo programmatici o consultivi. La Corte d'appello aveva accolto il gravame dell'ente, negando l'esistenza di un titolo immediatamente idoneo al riconoscimento dell'inquadramento e ritenendo necessarie ulteriori approvazioni regolamentari e amministrative. I lavoratori hanno quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme sul pubblico impiego contrattualizzato e delle disposizioni regionali, sostenendo che la contrattazione collettiva fosse già applicabile e non subordinata a ulteriori atti autorizzativi; 2) violazione della disciplina regionale che imponeva il medesimo trattamento giuridico ed economico del personale regionale, deducendo che il giudice potesse accertare direttamente il diritto in presenza dell'inerzia dell'ente; 3) violazione dell'art. 36 Cost., assumendo che il ritardo nell'attuazione del trattamento contrattuale avesse inciso sul diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente; 4) violazione della norma regionale sul limite massimo del trattamento economico degli enti vigilati e dell'interpretazione delle preleggi, sostenendo che tale disposizione non imponesse un ulteriore controllo autorizzatorio regionale sui maggiori oneri derivanti dalla contrattazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse erroneamente subordinato il diritto dei lavoratori alla mancata approvazione di atti regolamentari o programmatori, senza verificare adeguatamente l'assetto derivante dagli artt. 22 e 24 della legge regionale sul rapporto di lavoro e dalla contrattazione collettiva applicabile. La Suprema Corte ha affermato che, una volta individuato il comparto contrattuale di riferimento, i diritti retributivi discendono direttamente dal contratto collettivo e gli atti dell'amministrazione hanno funzione meramente ricognitiva, sicché l'inerzia dell'ente non può paralizzare il sorgere del diritto alla retribuzione. È stata inoltre corretta la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui faceva dipendere l'applicabilità della contrattazione collettiva dalle vicende di approvazione del regolamento interno e di altri provvedimenti regionali.
Norme richiamate
è stata prospettata la violazione o falsa applicazione di norme di diritto come vizio denunciabile in cassazione.
il trattamento economico del dipendente pubblico è definito dai contratti collettivi e l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi.
art. 117, comma 2, lett. l) Cost.
la materia del rapporto di lavoro pubblico privatizzato rientra nell'ordinamento civile, riservato alla competenza statale.
art. 1 L.R. Sicilia n. 10/2000
la legge regionale disciplina l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza regionale.
art. 24 L.R. Sicilia n. 10/2000
il personale regionale e quello degli enti del comparto unico sono assoggettati a contrattazione collettiva articolata su due livelli e gli enti devono osservare gli obblighi assunti con i contratti collettivi.
è stato evocato quale base della tutela giudiziaria dei diritti soggettivi del lavoratore pubblico e della possibilità di una pronuncia di condanna o costitutiva.
art. 36 Cost.
richiamato per sostenere che la mancata attuazione della disciplina contrattuale compromettesse il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente.
art. 31 L.R. Sicilia n. 6/1997
la disposizione pone un limite massimo al trattamento economico del personale degli enti vigilati rispetto a quello regionale e richiama tabelle di equiparazione approvate secondo un iter amministrativo, ma non impedisce il maturare del diritto alla retribuzione fondata sulla contrattazione collettiva.
è stata invocata per censurare l'interpretazione letterale/funzionale della norma regionale sul limite massimo del trattamento economico.
la Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata nei limiti consentiti dalla norma.
art. 22 L.R. Sicilia n. 10/2000
disciplina i rapporti di lavoro dei dipendenti regionali ed enti vigilati, stabilendo il rinvio al diritto comune e alla contrattazione collettiva.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, una volta che il rapporto rientra in un comparto contrattuale determinato, il trattamento economico e l'inquadramento discendono dalla contrattazione collettiva e non possono essere subordinati, per la loro esistenza, a ulteriori atti amministrativi meramente esecutivi o ricognitivi.
- La mancata approvazione di regolamenti interni, tabelle di equiparazione o altri atti di organizzazione non esclude il sorgere del diritto del dipendente alla retribuzione prevista dal contratto collettivo applicabile, quando la disciplina di legge rinvii alla contrattazione collettiva come fonte primaria del trattamento.
- Le norme regionali che regolano il personale di enti pubblici non economici, se inserite in un sistema di pubblico impiego contrattualizzato, devono essere interpretate in coerenza con i principi dell'ordinamento civile e con la riserva statale sulla disciplina del rapporto di lavoro pubblico privatizzato.
- Gli atti regionali di indirizzo, parere o programmazione non sono sufficienti, di per sé, a negare diritti retributivi già nascenti dalla fonte collettiva, se non risultano idonei a incidere validamente sul comparto contrattuale di riferimento.
- In presenza di un diritto soggettivo del lavoratore alla corretta applicazione del contratto collettivo, l'inerzia dell'ente datore di lavoro non può essere opposta per paralizzare la pretesa, dovendo gli atti successivi avere natura di accertamento o di mera attuazione.
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