Cassazione Civile, Ordinanza n. 32986/2021 del 10/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta 2007, emessi nei confronti di una società e dei soci, con recupero a tassazione di costi ritenuti relativi a sponsorizzazioni oggettivamente inesistenti, con conseguente ripresa a IRPEF, IRAP, IVA e reddito di partecipazione. L'Ufficio fondava la pretesa su un PVC che contestava prestazioni rese da una società fornitrice e una sovrafatturazione. In primo grado i contribuenti avevano ottenuto accoglimento dei ricorsi; in appello la CTR aveva ritenuto ammissibile il gravame dell'Ufficio, aveva valorizzato un quadro indiziario sulla fittizietà delle sponsorizzazioni e aveva confermato solo in parte la pretesa, riconoscendo una sovrafatturazione nella misura del 50%. Con il ricorso per cassazione i contribuenti deducevano: 1) inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per difetto di motivi specifici ex art. 53 d.lgs. 546/1992; 2) violazione delle norme su presunzioni e onere della prova, sostenendo l'insufficienza degli indizi e l'erronea inversione dell'onere probatorio; 3) nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione/qualifica del funzionario e per invalidità della delega; 4) necessità di applicare lo ius superveniens in materia sanzionatoria più favorevole, con rideterminazione delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi tre motivi, ritenendo: ammissibile l'appello dell'Ufficio perché l'art. 53 d.lgs. 546/1992 richiede una chiara e univoca esposizione delle ragioni di doglianza e non una formalistica analiticità; inammissibile la censura sulle prove perché diretta a sollecitare una nuova valutazione di merito del compendio indiziario; infondato il motivo sulla sottoscrizione dell'avviso perché è sufficiente la firma di un funzionario della carriera direttiva delegato dal dirigente e la delega di firma non richiede l'indicazione del nominativo del delegato, della durata o delle ragioni del conferimento. Ha invece accolto il quarto motivo, rilevando l'applicabilità del regime sanzionatorio sopravvenuto più favorevole in base al favor rei. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Veneto in diversa composizione per la sola rideterminazione del trattamento sanzionatorio e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'appello è ammissibile se contiene in modo chiaro e univoco la domanda e le ragioni della doglianza; non è richiesta una formalistica enunciazione analitica dei motivi.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Utilizzato per censurare la pretesa inammissibilità dell'appello e la nullità della sentenza, ma la doglianza è stata respinta.
Richiamato dai ricorrenti per contestare la prova presuntiva; la Corte ha rilevato che la censura mirava in realtà a una rivalutazione del merito.
Richiamati in tema di presunzioni; la Corte ha ritenuto che la critica investisse la valutazione dei fatti, riservata al giudice di merito.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato in relazione all'accertamento fondato su elementi presuntivi.
art. 54, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato in relazione all'accertamento IVA e alla prova presuntiva delle operazioni inesistenti.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato in relazione alla deducibilità dei costi contestati.
Richiamato dai ricorrenti per contestare la valutazione del materiale probatorio.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; la mancata qualifica dirigenziale del firmatario non determina nullità se vi è delega valida.
art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
In tema di accertamento IVA, si applica il principio della sottoscrizione da parte del funzionario delegato della carriera direttiva.
artt. 1, 4 e 17 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Richiamati per la nozione di incarico/funzioni dirigenziali e per la posizione del sottoscrittore dell'atto.
art. 1, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Invocato in relazione al nuovo trattamento sanzionatorio più favorevole.
art. 5, comma 4, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Invocato ai fini della rideterminazione delle sanzioni per favor rei.
art. 6, comma 6, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Invocato ai fini della disciplina sanzionatoria sopravvenuta più mite.
art. 8, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Invocato ai fini della rideterminazione del minimo edittale della sanzione.
art. 15 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158
La novella ha ridotto il minimo sanzionatorio; la Corte ne ha riconosciuto l'applicabilità in base al favor rei.
art. 32, comma 2, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
La Corte richiama l'abrogazione di tale disposizione come parte dello ius superveniens rilevante sul regime sanzionatorio.
art. 32, comma 2, lett. a) d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158
Richiamato per l'abrogazione della precedente disciplina sanzionatoria.
art. 111 Cost.
Richiamato dai ricorrenti in connessione alle garanzie del processo e della motivazione dell'appello.
Richiamato quale norma sul giudizio di cassazione nel processo tributario.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'appello è ammissibile quando consenta di individuare con chiarezza la domanda devoluta al giudice e le ragioni della censura, senza necessità di una redazione formalistica o analiticamente minuta dei motivi.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: l'apprezzamento di fatti e presunzioni è riservato al giudice di merito, salvo specifici vizi motivazionali nei limiti consentiti.
- Per contestare la deducibilità di costi e la detrazione IVA relativi a operazioni asseritamente inesistenti, il giudice può fondare la decisione su un quadro indiziario concordante; la critica che miri solo a rimettere in discussione tale apprezzamento è inammissibile in cassazione.
- L'avviso di accertamento è valido se sottoscritto da un funzionario appartenente alla carriera direttiva delegato dal dirigente; non è necessaria la qualifica dirigenziale del firmatario, né la delega di firma deve contenere necessariamente il nominativo del delegato o una durata predeterminata.
- Lo ius superveniens in materia sanzionatoria tributaria, se più favorevole, si applica secondo il principio del favor rei e impone la rideterminazione della sanzione anche in sede di rinvio.
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