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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32986/2021 del 10/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta 2007, emessi nei confronti di una società e dei soci, con recupero a tassazione di costi ritenuti relativi a sponsorizzazioni oggettivamente inesistenti, con conseguente ripresa a IRPEF, IRAP, IVA e reddito di partecipazione. L'Ufficio fondava la pretesa su un PVC che contestava prestazioni rese da una società fornitrice e una sovrafatturazione. In primo grado i contribuenti avevano ottenuto accoglimento dei ricorsi; in appello la CTR aveva ritenuto ammissibile il gravame dell'Ufficio, aveva valorizzato un quadro indiziario sulla fittizietà delle sponsorizzazioni e aveva confermato solo in parte la pretesa, riconoscendo una sovrafatturazione nella misura del 50%. Con il ricorso per cassazione i contribuenti deducevano: 1) inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per difetto di motivi specifici ex art. 53 d.lgs. 546/1992; 2) violazione delle norme su presunzioni e onere della prova, sostenendo l'insufficienza degli indizi e l'erronea inversione dell'onere probatorio; 3) nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione/qualifica del funzionario e per invalidità della delega; 4) necessità di applicare lo ius superveniens in materia sanzionatoria più favorevole, con rideterminazione delle sanzioni.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi tre motivi, ritenendo: ammissibile l'appello dell'Ufficio perché l'art. 53 d.lgs. 546/1992 richiede una chiara e univoca esposizione delle ragioni di doglianza e non una formalistica analiticità; inammissibile la censura sulle prove perché diretta a sollecitare una nuova valutazione di merito del compendio indiziario; infondato il motivo sulla sottoscrizione dell'avviso perché è sufficiente la firma di un funzionario della carriera direttiva delegato dal dirigente e la delega di firma non richiede l'indicazione del nominativo del delegato, della durata o delle ragioni del conferimento. Ha invece accolto il quarto motivo, rilevando l'applicabilità del regime sanzionatorio sopravvenuto più favorevole in base al favor rei. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Veneto in diversa composizione per la sola rideterminazione del trattamento sanzionatorio e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'appello è ammissibile quando consenta di individuare con chiarezza la domanda devoluta al giudice e le ragioni della censura, senza necessità di una redazione formalistica o analiticamente minuta dei motivi.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: l'apprezzamento di fatti e presunzioni è riservato al giudice di merito, salvo specifici vizi motivazionali nei limiti consentiti.
  • Per contestare la deducibilità di costi e la detrazione IVA relativi a operazioni asseritamente inesistenti, il giudice può fondare la decisione su un quadro indiziario concordante; la critica che miri solo a rimettere in discussione tale apprezzamento è inammissibile in cassazione.
  • L'avviso di accertamento è valido se sottoscritto da un funzionario appartenente alla carriera direttiva delegato dal dirigente; non è necessaria la qualifica dirigenziale del firmatario, né la delega di firma deve contenere necessariamente il nominativo del delegato o una durata predeterminata.
  • Lo ius superveniens in materia sanzionatoria tributaria, se più favorevole, si applica secondo il principio del favor rei e impone la rideterminazione della sanzione anche in sede di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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