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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32980/2021 del 10/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente aveva impugnato quattro avvisi di accertamento relativi agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, con i quali le venivano imputati maggiori redditi di partecipazione derivanti da asseriti ricavi non dichiarati della società in accomandita semplice di cui era socia accomandante. Gli avvisi si fondavano su un processo verbale della Guardia di Finanza, che aveva ricondotto a ricavi alcune entrate risultanti dal conto corrente bancario della contribuente, non giustificate al momento del controllo. La contribuente sosteneva che tali somme fossero in realtà pagamenti di crediti relativi a fatture già emesse e registrate in anni precedenti, dunque già tassati secondo il criterio di competenza. Nel ricorso per cassazione deduceva: (1) violazione degli artt. 1, 5 e 72 d.P.R. n. 917/1986, assumendo che, essendo illegittimi i presunti maggiori redditi accertati in capo alla società, erano illegittimi anche i maggiori redditi di partecipazione imputati al socio; (2) violazione dell'art. 163 d.P.R. n. 917/1986, lamentando il divieto di doppia imposizione, poiché le imposte sui ricavi erano già state versate al momento dell'emissione e registrazione delle fatture, e tale documentazione non sarebbe stata esaminata dai giudici di merito. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente aveva inoltre presentato istanza di definizione agevolata della controversia tributaria pendente; l'Agenzia dava atto dell'avvenuto pagamento necessario al perfezionamento della definizione e chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio. Ha ritenuto applicabile la disciplina della definizione agevolata delle liti tributarie pendenti di cui all'art. 11 del d.l. n. 50/2017, osservando che non risultava notificato alcun diniego entro il termine previsto del 31 luglio 2018 e che l'Agenzia aveva attestato l'avvenuto versamento delle somme dovute per il perfezionamento della definizione. In base al comma 10 della disposizione richiamata, l'omessa presentazione dell'istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018 comporta l'estinzione del processo. La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio, ponendo le spese a carico di chi le aveva anticipate, come espressamente previsto dalla norma. Non è stato esaminato il merito dei due motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 1 d.P.R. n. 917/1986

    richiamato come norma invocata nel primo motivo, in tema di imposta sul reddito delle persone fisiche

  • art. 5 d.P.R. n. 917/1986

    richiamato come norma invocata nel primo motivo, in tema di imputazione per trasparenza dei redditi societari ai soci

  • art. 72 d.P.R. n. 917/1986

    richiamato come norma invocata nel primo motivo

  • art. 163 d.P.R. n. 917/1986

    richiamato come norma invocata nel secondo motivo sul divieto di doppia imposizione

  • art. 11, comma 10, d.l. n. 50/2017

    «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate»

    la Corte ne ricava che, in assenza di diniego entro il termine e in mancanza di istanza di trattazione, la lite si estingue; il pagamento del dovuto perfeziona la definizione e legittima la declaratoria di cessazione della materia del contendere/estinzione

  • art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per la regolazione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere, ma la Corte applica la previsione speciale dell'art. 11, comma 10, d.l. n. 50/2017

  • L. n. 96/2017

    legge di conversione del d.l. n. 50/2017, richiamata per la definizione agevolata

  • d.l. n. 50/2017

    disciplina della definizione agevolata delle liti tributarie pendenti

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie pendenti, la definizione agevolata perfezionata dal contribuente, in assenza di diniego notificato entro il termine di legge e in mancanza di istanza di trattazione, determina l'estinzione del processo senza necessità di pronuncia sul merito.
  • Quando opera la disciplina speciale della definizione agevolata delle liti fiscali, la regolazione delle spese segue la previsione espressa della norma, che le pone a carico della parte che le ha anticipate.
  • Se il processo si estingue per definizione agevolata della lite, la Corte non esamina i motivi di ricorso relativi al merito delle riprese fiscali impugnate.
  • Nei giudizi tributari, il pagamento del dovuto ai fini della definizione agevolata equivale al perfezionamento della condizione richiesta per la cessazione della materia del contendere, consentendo al giudice di dichiarare d'ufficio l'estinzione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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