Cassazione Civile, Ordinanza n. 32982/2021 del 10/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione per imposta di registro, interessi e da un atto di contestazione di sanzioni emessi nel 2013 in seguito alla revoca di un'agevolazione fiscale fruita nell'acquisto di un'area inserita in un piano urbanistico particolareggiato. L'Ufficio ha ritenuto non realizzata, entro il termine previsto, la condizione cui era subordinato il beneficio, perché l'area acquistata era stata in parte ceduta e non risultava completato l'intervento nei termini. La società ha contestato: 1) l'illegittimità del recupero per erronea applicazione della disciplina agevolativa, sostenendo che fosse applicabile la normativa sopravvenuta introdotta dalla legge finanziaria 2008, che non richiederebbe la sola utilizzazione edificatoria ma anche il completamento dell'intervento, e che in concreto sarebbero state completate le opere di urbanizzazione previste dalla convenzione di lottizzazione; 2) l'illegittimità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa e per violazione dello Statuto del contribuente. La CTR ha accolto solo in parte l'appello dell'Ufficio, confermando il recupero dell'imposta ma escludendo le sanzioni. In cassazione la società ha proposto tre motivi: omesso esame della convenzione di lottizzazione, violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e della dichiarazione negoziale contenuta nell'atto di compravendita, e violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per asserita ambiguità della motivazione degli avvisi. Tuttavia, prima della decisione, la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte della società ricorrente, rinuncia accettata dall'Agenzia delle Entrate, e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 390 c.p.c., senza statuire sulle spese. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, richiamando il principio secondo cui tale onere non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 1 Tariffa, parte I, d.P.R. n. 131/1986
richiamato quale base dell'agevolazione fiscale oggetto di revoca; la sentenza non entra nel merito dell'interpretazione sostanziale della norma per effetto della rinuncia al ricorso
art. 33, comma 3, L. n. 388/2000
norma invocata dalla contribuente come disciplina originaria dell'agevolazione, ma la Corte non decide sul punto
richiamata come riforma sopravvenuta della disciplina agevolativa, ma senza decisione nel merito
invocato dalla contribuente in relazione alle sanzioni e all'incertezza normativa; la Corte non decide nel merito
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997
invocato per l'esclusione delle sanzioni in caso di obiettiva incertezza; non vi è pronuncia di merito
richiamato come parametro della motivazione dell'atto impositivo; la Corte non esamina il motivo nel merito
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma processuale invocata per omesso esame di un fatto decisivo
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per violazione/falsa applicazione di legge
richiamato nel motivo di ricorso per l'interpretazione della dichiarazione negoziale contenuta nel contratto
invocati come criteri legali di interpretazione del contratto e della dichiarazione unilaterale
fondamento della declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso
richiamato per la regolazione delle spese in caso di estinzione; la Corte non provvede sulle spese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
interpretato nel senso che l'ulteriore contributo unificato non è dovuto in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio senza decisione sul merito delle censure.
- L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il ricorrente soccombente non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la disposizione è di stretta interpretazione e riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte non si pronuncia sulle questioni sostanziali o processuali dedotte con i motivi di ricorso.
- L'eventuale contrasto interpretativo sulla disciplina tributaria sostanziale resta assorbito se la parte ricorrente rinuncia al ricorso prima della decisione.
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