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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32982/2021 del 10/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione per imposta di registro, interessi e da un atto di contestazione di sanzioni emessi nel 2013 in seguito alla revoca di un'agevolazione fiscale fruita nell'acquisto di un'area inserita in un piano urbanistico particolareggiato. L'Ufficio ha ritenuto non realizzata, entro il termine previsto, la condizione cui era subordinato il beneficio, perché l'area acquistata era stata in parte ceduta e non risultava completato l'intervento nei termini. La società ha contestato: 1) l'illegittimità del recupero per erronea applicazione della disciplina agevolativa, sostenendo che fosse applicabile la normativa sopravvenuta introdotta dalla legge finanziaria 2008, che non richiederebbe la sola utilizzazione edificatoria ma anche il completamento dell'intervento, e che in concreto sarebbero state completate le opere di urbanizzazione previste dalla convenzione di lottizzazione; 2) l'illegittimità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa e per violazione dello Statuto del contribuente. La CTR ha accolto solo in parte l'appello dell'Ufficio, confermando il recupero dell'imposta ma escludendo le sanzioni. In cassazione la società ha proposto tre motivi: omesso esame della convenzione di lottizzazione, violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e della dichiarazione negoziale contenuta nell'atto di compravendita, e violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per asserita ambiguità della motivazione degli avvisi. Tuttavia, prima della decisione, la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte della società ricorrente, rinuncia accettata dall'Agenzia delle Entrate, e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 390 c.p.c., senza statuire sulle spese. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, richiamando il principio secondo cui tale onere non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio senza decisione sul merito delle censure.
  • L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il ricorrente soccombente non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la disposizione è di stretta interpretazione e riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte non si pronuncia sulle questioni sostanziali o processuali dedotte con i motivi di ricorso.
  • L'eventuale contrasto interpretativo sulla disciplina tributaria sostanziale resta assorbito se la parte ricorrente rinuncia al ricorso prima della decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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