Cassazione Civile, Ordinanza n. 32985/2021 del 10/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento IRAP e altri tributi emessa a seguito della liquidazione delle imposte dovute da una società di persone poi trasformata e cancellata dal Registro delle imprese. Egli sosteneva di non essere più tenuto per le obbligazioni sociali perché aveva ceduto/receduto dalla partecipazione sociale nel dicembre 2001, con atto registrato e poi iscritto nel Registro delle imprese; deduceva inoltre che la cartella fosse carente di motivazione e che fosse maturata la decadenza per la notifica. In cassazione ha articolato cinque motivi: (1) violazione degli artt. 2290 e 2300 c.c. per avere la CTR ritenuto opponibile al Fisco un recesso/cessione non tempestivamente considerato e per avere esteso la responsabilità del socio al periodo successivo alla cessazione della qualità di socio; (2) violazione delle norme sull’IRAP e sull’imposta sui redditi per avere attribuito rilievo al momento di esigibilità del debito anziché al momento di insorgenza del presupposto, sostenendo che il debito IRAP sorgerebbe a fine esercizio, quando il recesso era già opponibile; (3) violazione dell’art. 2495 c.c. per avere ritenuto operante il fenomeno successorio società-soci nonostante la cartella fosse stata notificata dopo la cancellazione della società; (4) violazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente e dell’art. 36-bis d.P.R. 600/1973 per la ritenuta sufficienza della motivazione della cartella; (5) violazione dell’art. 25 d.P.R. 602/1973 per avere ritenuto tempestiva la notifica al ricorrente sulla base della tempestiva notifica fatta ad altro coobbligato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo motivo e, per il tema della notifica e della decadenza, ha confermato la correttezza della decisione di merito: la cartella risultava validamente notificata prima a uno dei soci superstiti, dopo l’estinzione della società, e poi al ricorrente; ciò rendeva tempestiva la riscossione anche nei suoi confronti. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non aveva trascritto il contenuto della cartella di pagamento e, comunque, non aveva censurato una autonoma ratio decidendi della CTR sulla chiarezza della pretesa fiscale. La Corte ha inoltre riaffermato il principio per cui è valida la notifica della cartella ai soci di società di persone estinta e che la tempestiva notifica a uno dei coobbligati impedisce la decadenza anche verso gli altri, in ambito tributario, in applicazione dell’art. 1310 c.c. Per soccombenza il ricorrente è stato condannato alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma richiamata come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’inopponibilità al Fisco della responsabilità del socio dopo il recesso/cessione della partecipazione.
Richiamato dal ricorrente in tema di opponibilità ai terzi delle modificazioni dell’atto costitutivo e del recesso del socio.
art. 14 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Richiamato dal ricorrente per contestare il momento di insorgenza della responsabilità sul debito IRAP.
art. 7 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato dal ricorrente sul momento di formazione del debito tributario.
art. 2495, secondo comma, c.c.
Richiamato per contestare la pretesa successione tra società estinta e soci.
art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato per la motivazione della cartella di pagamento.
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato per la struttura della cartella emessa all’esito di liquidazione automatizzata.
art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato per la decadenza dalla notifica della cartella di pagamento.
art. 1, comma 5-bis, lett. b), d.l. 17 giugno 2005, n. 106, conv. dalla l. 31 luglio 2006, n. 156
Utilizzato per individuare il termine di decadenza della notificazione della cartella relativo al periodo d’imposta 2001.
Applicato in via di specialità nel contenzioso tributario per ritenere che la tempestiva notifica a uno dei coobbligati impedisca la decadenza anche nei confronti degli altri.
art. 65, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato in via analogica per il modello della notifica agli eredi del debitore deceduto, evocato per spiegare la notifica ai soci della società estinta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario relativo a società di persone estinte, la notifica della cartella a uno dei soci dopo la cancellazione della società può essere valida, perché si fonda sul fenomeno successorio tra ente estinto e soci e realizza lo scopo di portare la pretesa a conoscenza di almeno uno dei successori.
- La tempestiva notifica della cartella nei confronti di uno dei coobbligati impedisce la decadenza anche verso gli altri coobbligati; in materia tributaria opera, per specialità procedimentale, il principio desumibile dall’art. 1310, primo comma, c.c.
- Il socio che intenda opporre al Fisco il proprio recesso da una società di persone deve rendere opponibile la modifica nei modi di legge; in difetto, il recesso non può essere fatto valere nei confronti dell’amministrazione finanziaria per escludere la responsabilità tributaria riferita al rapporto partecipativo.
- Quando si censura la motivazione di una cartella di pagamento, il ricorrente ha l’onere di trascrivere il contenuto dell’atto asseritamente mal motivato, altrimenti la doglianza è inammissibile.
- Non è sufficiente contestare in astratto il momento di esigibilità del tributo per escludere la responsabilità del socio: se il debito trae origine da un presupposto già formatosi in costanza di partecipazione e il recesso non è opponibile al creditore erariale, la pretesa può essere validamente rivolta anche al socio uscente.
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