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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32985/2021 del 10/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento IRAP e altri tributi emessa a seguito della liquidazione delle imposte dovute da una società di persone poi trasformata e cancellata dal Registro delle imprese. Egli sosteneva di non essere più tenuto per le obbligazioni sociali perché aveva ceduto/receduto dalla partecipazione sociale nel dicembre 2001, con atto registrato e poi iscritto nel Registro delle imprese; deduceva inoltre che la cartella fosse carente di motivazione e che fosse maturata la decadenza per la notifica. In cassazione ha articolato cinque motivi: (1) violazione degli artt. 2290 e 2300 c.c. per avere la CTR ritenuto opponibile al Fisco un recesso/cessione non tempestivamente considerato e per avere esteso la responsabilità del socio al periodo successivo alla cessazione della qualità di socio; (2) violazione delle norme sull’IRAP e sull’imposta sui redditi per avere attribuito rilievo al momento di esigibilità del debito anziché al momento di insorgenza del presupposto, sostenendo che il debito IRAP sorgerebbe a fine esercizio, quando il recesso era già opponibile; (3) violazione dell’art. 2495 c.c. per avere ritenuto operante il fenomeno successorio società-soci nonostante la cartella fosse stata notificata dopo la cancellazione della società; (4) violazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente e dell’art. 36-bis d.P.R. 600/1973 per la ritenuta sufficienza della motivazione della cartella; (5) violazione dell’art. 25 d.P.R. 602/1973 per avere ritenuto tempestiva la notifica al ricorrente sulla base della tempestiva notifica fatta ad altro coobbligato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo motivo e, per il tema della notifica e della decadenza, ha confermato la correttezza della decisione di merito: la cartella risultava validamente notificata prima a uno dei soci superstiti, dopo l’estinzione della società, e poi al ricorrente; ciò rendeva tempestiva la riscossione anche nei suoi confronti. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non aveva trascritto il contenuto della cartella di pagamento e, comunque, non aveva censurato una autonoma ratio decidendi della CTR sulla chiarezza della pretesa fiscale. La Corte ha inoltre riaffermato il principio per cui è valida la notifica della cartella ai soci di società di persone estinta e che la tempestiva notifica a uno dei coobbligati impedisce la decadenza anche verso gli altri, in ambito tributario, in applicazione dell’art. 1310 c.c. Per soccombenza il ricorrente è stato condannato alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario relativo a società di persone estinte, la notifica della cartella a uno dei soci dopo la cancellazione della società può essere valida, perché si fonda sul fenomeno successorio tra ente estinto e soci e realizza lo scopo di portare la pretesa a conoscenza di almeno uno dei successori.
  • La tempestiva notifica della cartella nei confronti di uno dei coobbligati impedisce la decadenza anche verso gli altri coobbligati; in materia tributaria opera, per specialità procedimentale, il principio desumibile dall’art. 1310, primo comma, c.c.
  • Il socio che intenda opporre al Fisco il proprio recesso da una società di persone deve rendere opponibile la modifica nei modi di legge; in difetto, il recesso non può essere fatto valere nei confronti dell’amministrazione finanziaria per escludere la responsabilità tributaria riferita al rapporto partecipativo.
  • Quando si censura la motivazione di una cartella di pagamento, il ricorrente ha l’onere di trascrivere il contenuto dell’atto asseritamente mal motivato, altrimenti la doglianza è inammissibile.
  • Non è sufficiente contestare in astratto il momento di esigibilità del tributo per escludere la responsabilità del socio: se il debito trae origine da un presupposto già formatosi in costanza di partecipazione e il recesso non è opponibile al creditore erariale, la pretesa può essere validamente rivolta anche al socio uscente.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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