Cassazione Civile, Ordinanza n. 32983/2021 del 10/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
A seguito di verifica svolta presso una ditta individuale, l'Amministrazione finanziaria ha rettificato per l'anno 2006 il reddito d'impresa ai fini IRPEF, il valore della produzione ai fini IRAP e l'IVA indebitamente detratta, recuperando imposte, sanzioni e accessori. L'accertamento era fondato sul metodo analitico-induttivo, in particolare sulla percentuale di ricarico medio ponderato del 75% applicata al venduto, ritenuta indice di antieconomicità dell'attività. La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento; il ricorso è stato respinto in primo grado e poi accolto solo parzialmente in appello, dove la CTR ha ridotto equitativamente la percentuale di ricarico dal 75% al 50%. In cassazione la ricorrente ha dedotto sei motivi: (1) nullità della sentenza per omessa motivazione sull'eccezione di carenza di motivazione della decisione di primo grado; (2) violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo e sugli studi di settore, sostenendo che l'antieconomicità fosse desunta solo dall'esiguità dei redditi e che lo scostamento dagli studi di settore non bastasse; (3) violazione delle norme sul reddito d'impresa per avere la CTR rideterminato equitativamente il ricarico al 50% senza annullare l'accertamento né indicare i criteri seguiti; (4) e (5) consequenziali censure contro il recupero IVA/IRAP e contro le sanzioni; (6) nullità per omessa motivazione sull'eccezione di violazione delle norme in tema di motivazione dell'atto impositivo e di obblighi di trasparenza amministrativa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo e il sesto motivo per difetto di autosufficienza, rilevando che la ricorrente non aveva trascritto né allegato l'atto di appello e non aveva quindi consentito il controllo sulle eccezioni asseritamente non esaminate; ha inoltre osservato che la sentenza di merito affrontava comunque l'argomento. Ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il secondo motivo, chiarendo che la CTR aveva desunto l'antieconomicità da più indici presuntivi, non dal solo basso reddito, e che la censura non attaccava efficacemente il ragionamento presuntivo né poteva sollecitare un nuovo apprezzamento del merito. Quanto al terzo motivo, lo ha respinto: ha precisato che il richiamo agli studi di settore era solo sintomatico dell'antieconomicità e non serviva a determinare direttamente il maggior reddito; ha ribadito che il criterio della media ponderata prescinde dall'individuazione di un campione omogeneo di articoli e può essere applicato globalmente alla merce disomogenea. Ha quindi confermato la rideterminazione del ricarico in via equitativa da parte del giudice di merito. Il rigetto del terzo motivo ha comportato l'assorbimento dei motivi quarto e quinto su IVA, IRAP e sanzioni. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con condanna anche al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
carenza assoluta di motivazione
La dedotta nullità della sentenza richiede che il vizio sia specificamente e autosufficientemente prospettato; non è sufficiente un richiamo generico se mancano gli atti e i passaggi necessari al controllo.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La motivazione del provvedimento deve essere censurata in modo autosufficiente; in mancanza, la doglianza è inammissibile.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La censura di omessa motivazione della decisione tributaria deve essere veicolata con puntuale indicazione delle questioni asseritamente non esaminate.
art. 366 c.p.c.
L'atto di ricorso per cassazione deve contenere la trascrizione o comunque l'indicazione specifica degli atti e dei documenti rilevanti, pena l'inammissibilità per difetto di autosufficienza.
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'accertamento analitico-induttivo dei redditi d'impresa può fondarsi su presunzioni tratte da comportamenti commerciali anomali che rendano inattendibile la contabilità, anche se formalmente regolare.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Le risultanze induttive e presuntive possono legittimare anche il recupero a fini IVA, quando l'accertamento è sorretto da indici di inattendibilità della contabilità.
art. 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331
Gli studi di settore costituiscono un elemento indiziario, ma non l'unico fondamento necessario dell'accertamento quando l'Ufficio poggi la rettifica anche su ulteriori elementi sintomatici di antieconomicità.
art. 37-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma evocata nel ricorso, ma non decisiva nella ratio della decisione; la Corte non vi fonda la soluzione del caso.
art. 85 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato nella doglianza relativa al reddito d'impresa, ma non accolto perché il criterio del ricarico medio ponderato è stato ritenuto corretto.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato dalla ricorrente per contestare la rideterminazione dei ricavi, ma la censura è stata respinta.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Evocato nel sesto motivo in tema di motivazione dell'avviso, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato come parametro della motivazione degli atti amministrativi, senza esito favorevole per la ricorrente.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato quale obbligo di motivazione e trasparenza degli atti fiscali, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Le doglianze di violazione di legge e nullità della sentenza sono state esaminate alla luce dei limiti del giudizio di legittimità e dei requisiti di specificità del ricorso.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il ricorso non può trasformare la Cassazione in un terzo grado di merito: la critica al ragionamento presuntivo richiede specifica deduzione del vizio motivazionale.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
La motivazione della sentenza di merito può essere corretta dalla Corte di cassazione, pur confermando il dispositivo, quando il risultato giuridico è comunque esatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa pronuncia o di nullità per difetto di motivazione è inammissibile se non sono trascritti o comunque specificamente indicati gli atti e i passaggi processuali necessari a verificare la doglianza.
- L'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa è legittimo quando l'Ufficio desuma, da elementi precisi e gravi, un comportamento commerciale antieconomico idoneo a rendere inattendibile la contabilità, anche se formalmente regolare.
- L'antieconomicità dell'attività può essere provata anche mediante un insieme di indici presuntivi, non essendo necessario che l'Ufficio fondi l'accertamento su un solo elemento né che ricorra esclusivamente agli studi di settore.
- Quando l'avviso di accertamento è sorretto da presunzioni gravi, precise e concordanti, l'Ufficio non deve provare ulteriormente la maggiore capacità contributiva oltre quanto emerge dal procedimento deduttivo; grava invece sul contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni e la giustificazione economica delle anomalie contestate.
- Il criterio del ricarico medio ponderato consente di applicare a merci disomogenee una percentuale unitaria di ricarico, senza necessità di individuare un campione omogeneo di articoli o di suddividere la merce in categorie separate.
- La rideterminazione della percentuale di ricarico in sede di merito, quando sorretta da valutazione equitativa e non specificamente censurata con vizi propri, non è sindacabile in cassazione come nuovo apprezzamento del fatto.
- Le censure conseguenziali contro IVA, IRAP e sanzioni restano assorbite quando venga confermata la legittimità della rettifica del reddito posta a base dell'accertamento principale.
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