Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32981/2021 del 10/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, con irrogazione di sanzioni, notificato al notaio rogante in qualità di responsabile d'imposta per la registrazione di un atto di compravendita immobiliare del 26 giugno 2011. L'acquirente aveva chiesto l'applicazione delle imposte in misura fissa invocando l'agevolazione prevista dall'art. 5 della l. n. 168/1982, assumendo che l'immobile ricadesse in una zona di recupero del patrimonio edilizio individuata dal Comune e dichiarando nell'atto l'impegno a eseguire il recupero. L'Ufficio negava l'agevolazione per mancanza di una convenzione attuativa dell'intervento. In primo grado e in appello il contribuente aveva contestato sia il diniego dell'agevolazione sia, in subordine, la propria responsabilità solidale, sostenendo che la maggiore imposta richiesta fosse complementare e non principale. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: violazione dell'art. 5 l. n. 168/1982 e degli artt. 27 ss. l. n. 457/1978 per avere la CTR ritenuto necessaria la convenzione attuativa anche in presenza di piano di recupero pubblico e di impegno dell'acquirente; violazione dell'art. 2697 c.c. per non avere posto a carico dell'Ufficio la prova dell'insussistenza dei presupposti dell'agevolazione; violazione degli artt. 42 e 57 d.P.R. n. 131/1986 per avere affermato la responsabilità del notaio anche rispetto a un'imposta ritenuta complementare. Nel corso del giudizio di cassazione l'Agenzia ha poi comunicato che l'obbligazione tributaria era stata definita agevolmente dal coobbligato solidale, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, rilevando che la lite era stata definita agevolmente dal coobbligato solidale e che tale definizione spiegava efficacia anche nei confronti dell'altro coobbligato. Non è stata adottata pronuncia sulle spese, perché l'Agenzia si era costituita solo per l'eventuale udienza di discussione, poi non tenutasi. La Corte ha anche escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di sopravvenuta causa di inammissibilità/estinzione dopo la proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 5 l. n. 168/1982

    Per fruire dell'agevolazione fiscale non basta che l'immobile ricada in una zona di recupero; occorre anche che l'intervento sia inserito in un piano di recupero con i presupposti richiesti dalla norma, secondo l'impostazione accolta nei gradi di merito e richiamata nella controversia.

  • artt. 27 ss. l. n. 457/1978

    Sono richiamati come disciplina dei piani di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico, rispetto ai quali la CTR ha ritenuto necessaria una convenzione attuativa.

  • art. 2697 c.c.

    Il ricorrente lo invoca per sostenere che spettasse all'Ufficio dimostrare l'insussistenza dei presupposti dell'agevolazione.

  • art. 42 d.P.R. n. 131/1986

    È invocato in relazione alla pretesa di responsabilità del notaio per l'imposta liquidata dall'Ufficio.

  • art. 57 d.P.R. n. 131/1986

    È invocato dal ricorrente per negare la propria obbligazione solidale rispetto all'imposta ritenuta complementare.

  • art. 16 l. n. 289/2002

    La definizione della lite da parte di uno dei coobbligati produce effetti anche a favore degli altri, determinando cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti sul medesimo tributo.

  • art. 1292 c.c.

    Il pagamento/adempimento del coobbligato solidale libera anche l'altro condebitore nei rapporti con l'amministrazione finanziaria.

  • art. 6 d.l. n. 193/2016 conv. in l. n. 225/2016

    La Corte richiama la definizione agevolata e la necessità che alla dichiarazione di adesione segua il pagamento integrale del debito rateizzato perché il giudizio di cassazione sia dichiarato estinto.

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale di deduzione dei motivi per violazione di legge.

  • art. 16 del d.l. n. 193 del 2016 conv. in l. n. 225 del 2016

    Richiamato per la definizione agevolata che, una volta perfezionata, comporta estinzione del giudizio.

  • art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 conv. in l. n. 225 del 2016

    Richiamato per la rinuncia al giudizio collegata alla definizione agevolata.

Massime di principio

  • Quando la controversia tributaria è definita in via agevolata da uno dei coobbligati solidali, la definizione può estendere i suoi effetti anche agli altri coobbligati e determinare la cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti sul medesimo tributo.
  • In presenza di definizione agevolata perfezionata nel corso del giudizio di legittimità, la Corte deve dichiarare l'estinzione del processo senza esaminare i motivi di ricorso.
  • Nei rapporti tributari solidali, l'adempimento o la definizione dell'obbligazione da parte di un coobbligato libera anche l'altro nei confronti dell'erario, secondo la regola della solidarietà passiva.
  • Se il giudizio si estingue per sopravvenuta definizione della lite dopo la proposizione del ricorso per cassazione, non vi è luogo a pronuncia sulle spese quando la controparte è costituita solo per l'eventuale discussione non tenutasi; inoltre non opera il raddoppio del contributo unificato nei casi di estinzione sopravvenuta riconducibile alla definizione agevolata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.