Cassazione Civile, Ordinanza n. 32984/2021 del 10/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento recuperando a tassazione imponibili ritenuti non dichiarati all'esito dell'esame della documentazione contabile relativa a nove cessioni di immobili stipulate nell'anno 2005. In particolare, per una compravendita era stata rilevata una grave anomalia tra l'importo indicato nel rogito, la relazione tecnico-estimativa e l'importo previsto nel preliminare di vendita; inoltre, dalle indagini bancarie erano emersi versamenti e prelevamenti non giustificati. Il contribuente aveva impugnato l'atto: la CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso, mentre la CTR aveva respinto l'appello. In cassazione il contribuente ha dedotto due motivi: (1) violazione di norme processuali e sostanziali per non avere consentito la nuova produzione di documenti asseritamente smarriti, sostenendo di averne provato il deposito; (2) violazione dell'art. 32 del DPR 600/1973 e dell'art. 52 del DPR 633/1972, lamentando che la CTR avesse applicato in modo errato la presunzione bancaria, pretendendo la giustificazione dell'origine della provvista pur in presenza dell'indicazione del beneficiario e di argomenti contrari alla natura imponibile delle operazioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché il ricorrente non aveva allegato in modo autosufficiente di avere chiesto la rimessione in termini, la ricostruzione del fascicolo di parte, né di avere nuovamente prodotto la documentazione smarrita. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, ribadendo che, in tema di accertamenti bancari, l'onere probatorio dell'Ufficio è assolto con i dati risultanti dai conti e si determina una inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve fornire una prova analitica e specifica per ciascun versamento o prelevamento, idonea a dimostrare che le singole movimentazioni non sono riferibili a operazioni imponibili. Ha inoltre richiamato il limite introdotto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, precisando che la presunzione sui prelevamenti opera per l'imprenditore e non per il lavoratore autonomo. Poiché le giustificazioni offerte dal contribuente erano state valutate come inesistenti, apodittiche e generiche, il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente nei motivi, ma non oggetto di specifica interpretazione autonoma nella decisione
richiamato dal ricorrente nei motivi, senza rilievo decisorio specifico
richiamato dal ricorrente nei motivi, senza rilievo decisorio specifico
richiamato dal ricorrente nei motivi, senza rilievo decisorio specifico
richiamato dal ricorrente nei motivi, senza rilievo decisorio specifico
richiamato dal ricorrente nei motivi, senza rilievo decisorio specifico
richiamato dal ricorrente nei motivi, senza rilievo decisorio specifico
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale di deduzione del vizio di violazione di legge posta a base dei motivi di ricorso
in materia di accertamenti bancari, consente di fondare l'accertamento sui dati e gli elementi risultanti dai conti correnti, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente; la presunzione opera per versamenti e, dopo Corte cost. n. 228/2014, per i prelevamenti solo nei confronti dell'imprenditore
richiamato dal ricorrente in relazione agli accertamenti, ma non oggetto di autonoma elaborazione ulteriore nel dispositivo motivazionale
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In tema di accertamenti bancari, l'Ufficio assolve il proprio onere probatorio mediante i dati e gli elementi emergenti dai conti correnti del contribuente; ciò determina un'inversione dell'onere della prova, che grava sul contribuente.
- Il contribuente, per vincere la presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie, deve offrire una prova analitica e specifica per ciascuna operazione, dimostrando in modo rigoroso che ogni singolo versamento o prelevamento non è riferibile a operazioni imponibili.
- Le giustificazioni generiche, apodittiche o non documentate non sono idonee a superare la presunzione fiscale fondata sulle movimentazioni bancarie.
- La mancata allegazione in modo autosufficiente della richiesta di ricostruzione del fascicolo o di rimessione in termini, nonché della concreta riproduzione della documentazione asseritamente smarrita, rende inammissibile la censura relativa alla mancata considerazione di quei documenti.
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, la presunzione sui prelevamenti bancari non opera nei confronti del lavoratore autonomo, mentre permane per l'imprenditore.
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