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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30491/2024 del 26/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento con cui il comune ha liquidato maggiore IMU per l'anno 2015 sui terreni agricoli del contribuente, negando l'agevolazione prevista per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola. L'ente ha ritenuto che mancasse il requisito della prevalenza dell'attività agricola rispetto ad altre fonti di reddito, valorizzando la partecipazione del contribuente in una società in nome collettivo operante nel commercio all'ingrosso di macchine e utensili agricoli. Il contribuente ha impugnato la sentenza di appello articolando tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione della disciplina sugli atti impositivi, assumendo che l'avviso fosse motivato in modo apparente e tautologico; 2) violazione delle norme su sanzioni e interessi, per la conferma delle somme accessorie; 3) violazione della disciplina IMU e delle norme richiamate dal contribuente, sostenendo che per i terreni agricoli rilevi solo la qualifica soggettiva e l'iscrizione previdenziale, non anche il requisito della prevalenza reddituale, che sarebbe stato comunque dimostrato dalla documentazione prodotta. Il comune ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo; accoglie il terzo motivo, assorbendo il secondo; cassa la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente contro l'avviso di accertamento. La Corte afferma che, per l'anno d'imposta in questione, ai fini dell'agevolazione IMU sui terreni agricoli, è sufficiente la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale con iscrizione alla previdenza agricola e conduzione del fondo, senza che sia richiesto un ulteriore accertamento sulla prevalenza del reddito agricolo rispetto ad altre fonti di reddito. Poiché la decisione di appello si era fondata proprio sulla prevalenza del reddito derivante dalla partecipazione societaria rispetto a quello agricolo, la sentenza viene riformata e il ricorso introduttivo del contribuente è accolto.

Norme richiamate

  • art. 13 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201

    La disciplina IMU per i terreni agricoli richiede la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto alla previdenza agricola e la conduzione del fondo; non è più necessario il requisito della prevalenza reddituale rispetto ad altre fonti di reddito.

  • art. 78-bis d.l. 14 agosto 2020, n. 104

    Norma di interpretazione autentica, con effetti retroattivi, che conferma l'estensione del beneficio a soggetti che continuino a svolgere attività agricola mantenendo l'iscrizione previdenziale agricola.

  • art. 1, comma 705, L. 30 dicembre 2018, n. 145

    Rileva per i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, che beneficiano della disciplina fiscale propria del titolare dell'impresa agricola se partecipano attivamente all'attività con i requisiti dell'abitualità e prevalenza richiesti ai fini dell'iscrizione.

  • art. 1, comma 3, d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99

    Definisce, nel sistema richiamato dalla disciplina IMU, gli imprenditori agricoli professionali e la loro rilevanza ai fini del beneficio fiscale.

  • art. 1, comma 758, L. 27 dicembre 2019, n. 160

    Conferma l'esenzione IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.

  • art. 2 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Richiamato per la definizione dei terreni agricoli/non edificabili nel regime precedente, ma non per reintrodurre il requisito della prevalenza reddituale nel regime IMU.

  • art. 9 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Non richiamato dalla disciplina IMU, sicché non opera il rinvio al previgente assetto ICI.

  • art. 58 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Non rileva nel regime IMU per i terreni agricoli, perché non richiamato dalla norma applicabile.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Invocato dal ricorrente per censurare la motivazione dell'avviso di accertamento, ma la doglianza è dichiarata inammissibile.

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    Invocato dal ricorrente per la dedotta carenza di motivazione dell'atto impositivo, ma la censura è ritenuta inammissibile.

  • art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato dal ricorrente in relazione a sanzioni e interessi; il motivo è assorbito dall'accoglimento della doglianza principale.

  • art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel motivo sulle sanzioni e sugli interessi; assorbito.

  • art. 6 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato nel motivo sulle sanzioni e sugli interessi; assorbito.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    La Corte rileva che l'omessa pronuncia non integra violazione di legge sostanziale né omesso esame di fatto decisivo; il primo motivo è pertanto inammissibile per errata sussunzione del vizio e difetto di autosufficienza.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte decide nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Per l'agevolazione IMU sui terreni agricoli, la disciplina vigente richiede la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale con iscrizione alla previdenza agricola e la conduzione del fondo; non è necessario un autonomo accertamento della prevalenza del reddito agricolo su altre fonti di reddito.
  • L'iscrizione alla previdenza agricola opera come presunzione relativa dello svolgimento di attività agricola diretta e abituale, superabile con prova contraria, ma non esige la dimostrazione della sola esclusività o prevalenza reddituale.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura di omessa pronuncia non può essere veicolata come violazione di legge sostanziale o come omesso esame di fatto decisivo; occorre dedurre correttamente il vizio processuale pertinente e rispettare l'onere di autosufficienza indicando dove la questione sia stata proposta nei gradi di merito.
  • Quando la decisione impugnata si fonda su un requisito che la disciplina applicabile non prevede più, la sentenza deve essere cassata e, se non servono ulteriori accertamenti, la Corte può decidere nel merito accogliendo il ricorso originario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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