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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30403/2024 del 26/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce dall'azione proposta dalla curatela del fallimento di una società nei confronti dell'ex amministratrice della società e dei suoi congiunti, per far dichiarare inefficaci, ex art. 2901 c.c., alcuni atti di disposizione patrimoniale compiuti dalla donna in favore del marito e della figlia. Secondo la curatela, si trattava di più donazioni di immobili effettuate in un arco temporale ristretto, dopo il sorgere di un credito risarcitorio verso l'ex amministratrice per asseriti atti di mala gestio. I convenuti hanno resistito sostenendo che gli atti erano solo apparentemente gratuiti e in realtà simulavano una compravendita, supportata da un preliminare, da una scrittura privata e da assegni circolari; hanno inoltre eccepito il difetto di legittimazione attiva della curatela, assumendo che i beni appartenevano alla sfera personale della disponente e non al patrimonio societario, e che gli atti erano funzionali al pagamento di un debito personale scaduto. In cassazione hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per carenza di legittimazione attiva della curatela e insussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria; 2) nullità per errori procedurali nella correzione della sentenza di primo grado quanto alla data degli atti; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 e 2704 c.c. per aver escluso la natura onerosa degli atti e per non aver valorizzato preliminare, scritture e assegni come prova della compravendita simulata e del pagamento di debiti scaduti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi. Ha affermato che i ricorrenti, sotto la veste di violazione di legge, contestavano in realtà la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito, attività non sindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale. Ha inoltre ribadito che, in tema di simulazione relativa di un contratto traslativo, il convenuto che intenda qualificare come oneroso un atto apparentemente gratuito deve fornire prova documentale con data certa anteriore al fallimento non solo dell'accordo simulatorio, ma anche del collegamento causale tra i documenti e il prezzo pattuito; assegni e scritture prive di data certa o non univocamente collegati al contratto non bastano. Ha quindi confermato che gli atti restavano qualificabili come donazioni, revocabili ex art. 2901 c.c. perché pregiudizievoli per la garanzia patrimoniale e compiuti con consapevolezza del pregiudizio da parte della disponente. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    "può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio"

    La revocatoria ordinaria è esperibile anche dal fallimento-creditore contro atti dispositivi gratuiti che pregiudichino la garanzia patrimoniale; per gli atti gratuiti è sufficiente la consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore, mentre il terzo beneficiario non rileva.

  • art. 2740 c.c.

    La disposizione patrimoniale gratuita riduce la garanzia patrimoniale generica del creditore e integra il pregiudizio revocatorio.

  • art. 2704 c.c.

    La data certa è necessaria per rendere opponibili alla curatela le scritture e, nei casi di simulazione, deve riguardare ciascun documento rilevante; la certezza di data di un documento non si estende automaticamente agli altri.

  • art. 1414 c.c.

    Nella simulazione relativa, il negozio dissimulato deve presentare i requisiti di sostanza e di forma prescritti per l'effetto realmente voluto.

  • art. 1417 c.c.

    La prova della simulazione tra le parti e nei confronti dei terzi è soggetta ai limiti legali, che nel caso di atti soggetti a forma scritta richiedono specifici riscontri documentali.

  • art. 2722 c.c.

    Non è consentito provare con mezzi inammissibili un patto aggiunto o contrario al contratto scritto; il documento deve essere anteriore o contestuale, non successivo.

  • art. 115 c.p.c.

    È stata invocata dai ricorrenti, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza celasse una richiesta di rivalutazione del merito probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    È stata invocata dai ricorrenti, ma la censura è stata qualificata come critica alla valutazione del materiale istruttorio, non come reale violazione delle regole di giudizio della prova.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    Il controllo di legittimità riguarda solo l'esistenza di una motivazione non apparente, perplessa o contraddittoria, non la sua sufficienza nel merito.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    La violazione processuale dedotta non può essere usata per ottenere una nuova valutazione dei fatti già accertati in appello.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La denuncia di violazione di legge è inammissibile quando in realtà mira a contestare l'apprezzamento delle prove e la ricostruzione fattuale.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vero vizio censurabile, in presenza di contestazione dei fatti, sarebbe stato quello motivazionale nei limiti oggi consentiti, non essendo ammissibile una rilettura del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In sede di revocatoria ordinaria, l'atto gratuito compiuto dal debitore è inefficace se arreca pregiudizio alla garanzia patrimoniale dei creditori; per tali atti basta la consapevolezza del pregiudizio da parte del disponente, non essendo richiesto un particolare stato soggettivo del beneficiario.
  • Chi intenda qualificare come oneroso un atto apparentemente gratuito deve fornire prova documentale rigorosa della simulazione relativa: non basta esibire preliminari, scritture o assegni, occorrendo documenti con data certa anteriore al fallimento e un chiaro collegamento causale tra il pagamento e il contratto traslativo.
  • La data certa di un documento non si propaga automaticamente agli altri atti collegati: ciascuna scrittura deve essere autonomamente opponibile al fallimento secondo il proprio regime probatorio.
  • La prova della simulazione relativa di un trasferimento immobiliare richiede che anche il prezzo effettivamente pattuito sia documentato in forma scritta e con requisiti temporali compatibili con il contratto apparente.
  • In cassazione non è consentito ottenere una rivalutazione del merito sotto la veste della violazione di legge o dell'errore processuale; la censura è inammissibile quando mira solo a sostituire una diversa lettura delle prove a quella compiuta dai giudici di merito.
  • Il controllo sulla motivazione della sentenza di merito è limitato alla verifica della sua esistenza e non apparenza, non potendo tradursi in un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAzione revocatoriaNullitàInadempimento
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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