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Decreto legge

DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104

Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.

Normativa italiana20G00122

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto introduce e proroga misure emergenziali COVID-19 per cassa integrazione, assegni ordinari, CISOA, esoneri contributivi, incentivi alle assunzioni, proroghe di NASpI/DIS-COLL e varie indennità per categorie di lavoratori. Le misure sono in gran parte limitate al 2020, con finestre temporali e scadenze specifiche; alcune disposizioni sono state poi abrogate o superate da norme successive.

Misure urgenti COVID-19 in materia di lavoro, integrazioni salariali, esoneri contributivi e indennità

Misure urgenti COVID-19 in materia di lavoro, ammortizzatori sociali e sostegni economici

Il provvedimento interviene in modo organico su lavoro, ammortizzatori sociali, esoneri contributivi e indennità una tantum, connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Le misure sono per lo più straordinarie e circoscritte a specifici periodi del 2020, con alcuni effetti che si estendono al 2021 o oltre per profili puntuali.

Cassa integrazione, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga

I datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l’attività per eventi COVID-19 possono richiedere i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga per un massimo di 18 settimane complessive. Le prime 9 settimane sono collocate tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020; le ulteriori 9 settimane sono subordinate al previo esaurimento del primo periodo e prevedono un contributo addizionale calcolato sul confronto del fatturato del primo semestre 2020 rispetto al corrispondente semestre 2019.

Sono esonerati dal contributo addizionale i datori di lavoro con riduzione di fatturato pari o superiore al 20% e quelli che hanno avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019. L’INPS autorizza i trattamenti sulla base dell’autocertificazione e può incrociare i dati con l’Agenzia delle entrate. Le domande vanno presentate entro la fine del mese successivo all’inizio della sospensione o riduzione; in prima applicazione il termine è ancorato al mese successivo all’entrata in vigore del decreto. Sono previsti anche termini specifici per il pagamento diretto INPS e per il CISOA agricolo.

CISOA per lavoratori agricoli

Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) per eventi COVID-19 è concesso, in deroga ai limiti ordinari, per un massimo di 50 giorni nel periodo 13 luglio 2020 - 31 dicembre 2020. La domanda va presentata entro la fine del mese successivo all’inizio della sospensione, con un termine iniziale speciale in prima applicazione. I periodi già autorizzati ai sensi della precedente disciplina sono imputati a questo plafond e contano ai fini del requisito delle 181 giornate di lavoro effettivo.

Proroga dei termini amministrativi per gli ammortizzatori COVID-19

I termini decadenziali di invio delle domande e dei dati necessari per pagamento o saldo dei trattamenti COVID-19, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti al 31 agosto 2020; quelli collocati tra il 1° e il 31 agosto 2020, secondo la disciplina ordinaria, sono differiti al 30 settembre 2020. L’aggiornamento successivo ha ulteriormente spostato entrambi i termini al 31 ottobre 2020.

Limiti di spesa e copertura finanziaria degli ammortizzatori

I trattamenti di integrazione salariale e CISOA sono concessi nei limiti di spesa complessivi fissati dal decreto, con monitoraggio INPS e blocco delle nuove domande al raggiungimento, anche prospettico, del tetto. È inoltre previsto il coordinamento con risorse già stanziate da precedenti decreti-legge COVID-19.

Indennità per aree di crisi industriale complessa e Regione Campania

È prevista un’estensione dell’indennità per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Regione siciliana che cessino di percepire NASpI nel 2020, fino al 31 dicembre 2020 e nei limiti di spesa indicati. Per la Campania è riconosciuta, fino al 31 dicembre 2021, un’indennità pari all’ultima mobilità ordinaria percepita per specifiche platee che abbiano cessato la mobilità ordinaria nel 2015-2016, con incompatibilità rispetto a diverse prestazioni e redditi sostitutivi.

Esoneri contributivi e incentivi alle assunzioni

Il decreto prevede un esonero contributivo per i datori di lavoro privati che non richiedono ulteriori trattamenti di cassa integrazione ma hanno già fruito degli ammortizzatori nei mesi di maggio e giugno 2020. È inoltre introdotto un esonero totale dei contributi previdenziali, fino a 6 mesi e nel limite di 8.060 euro annui, per nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2020, con esclusione di agricolo, apprendistato e lavoro domestico, nonché un analogo beneficio per assunzioni a termine nel turismo e negli stabilimenti termali per massimo 3 mesi. Le misure sono soggette a limiti di spesa e, per alcune, all’autorizzazione della Commissione UE.

Proroga e rinnovo di contratti a termine e somministrazione

Fino al 31 dicembre 2020 è consentito, in deroga alla disciplina ordinaria, rinnovare o prorogare una sola volta e per massimo 12 mesi i contratti a tempo determinato, mantenendo il limite complessivo dei 24 mesi. Per la somministrazione a tempo determinato è prevista una disciplina speciale con efficacia fino al 31 dicembre 2021 che evita, in determinate condizioni, la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato in capo all’utilizzatore.

Indennità per lavoratori stagionali, intermittenti, autonomi e sportivi

Sono introdotte diverse indennità una tantum da 1.000 euro per lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, stagionali di altri settori, intermittenti, autonomi occasionali, venditori a domicilio e iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con requisiti puntuali e limiti di spesa complessivi. È inoltre prevista un’indennità di 600 euro per i lavoratori marittimi per i mesi di giugno e luglio 2020 e una specifica indennità per i lavoratori dello sport per giugno 2020.

Politiche attive, Fondo Nuove Competenze e prosecuzione dei sostegni

Il Fondo Nuove Competenze è rifinanziato e ampliato anche al 2021, con possibilità di finanziare percorsi di ricollocazione. Il decreto prolunga inoltre la NASpI e la DIS-COLL per due mesi per le prestazioni in scadenza tra il 1° maggio e il 30 giugno 2020, e prevede una procedura di sostegno per soggetti già beneficiari del Fondo per il reddito di ultima istanza.

Licenziamenti e tutele occupazionali

Per chi accede agli ammortizzatori o all’esonero contributivo, restano precluse le procedure di licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo, con sospensione delle procedure pendenti, salvo specifiche eccezioni legate a cessazione definitiva dell’attività, liquidazione senza prosecuzione, fallimento o accordi collettivi di incentivo all’esodo.

Stato di obsolescenza

Il provvedimento è fortemente legato alla fase emergenziale COVID-19 del 2020; molte misure sono a termine o superate da norme successive. Non è però integralmente obsoleto in senso tecnico, perché contiene disposizioni con effetti ancora rilevanti per la ricostruzione di rapporti e per l’interpretazione storica delle misure emergenziali.

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