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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30400/2024 del 26/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (emittente)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo con cui era stato ordinato alla società emittente di pagare alla titolare di alcuni buoni postali fruttiferi delle serie O, N e P, acquistati tra il 1984 e il 1986, una somma comprensiva di capitale e interessi maturati. La società propose opposizione sostenendo, da un lato, che non risultava una previa richiesta di rimborso presso gli sportelli secondo la procedura interna e, dall’altro, che per quei titoli dovevano applicarsi le condizioni di rimborso derivanti dall’art. 173 del d.P.R. n. 156/1973 e dal D.M. 13 giugno 1986, con tassi della serie Q, per un importo inferiore a quello ingiunto. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la società ricorse per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 342 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva ritenuto inammissibili o non ritualmente svolte le deduzioni sviluppate in comparsa conclusionale sulla conoscenza/conoscibilità della variazione dei tassi; 2) violazione dell’art. 173 d.P.R. n. 156/1973 e dei principi di Cass. Sez. U. n. 3963/2019, poiché la Corte territoriale aveva ricostruito il rapporto in termini strettamente civilistici e non aveva applicato l’orientamento delle Sezioni Unite secondo cui la variazione del tasso è legittima se disposta con decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale, non essendo la messa a disposizione della tabella integrativa condizione di efficacia della variazione nei confronti del risparmiatore.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo perché l’atto di appello conteneva, già negli atti di merito e nell’atto di gravame, una sufficiente specificazione delle ragioni di censura, senza che fosse necessario un formalismo rigoroso ex art. 342 c.p.c.; ha inoltre ritenuto fondato il secondo motivo, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 3963/2019 secondo cui la variazione del tasso dei buoni già emessi è legittimamente disposta con decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale e la tabella integrativa ha funzione informativa diversa, non costitutiva dell’efficacia della variazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione, che dovrà uniformarsi ai principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L’appello richiede specificità delle censure, ma non un particolare rigore formale: è sufficiente che siano indicati, anche sinteticamente, i punti della sentenza impugnata e le ragioni di fatto e di diritto della richiesta di riforma.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto a fondamento dei motivi di ricorso.

  • art. 173 d.P.R. n. 156/1973

    Consente la variazione del tasso di interesse dei buoni postali già emessi mediante decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale; la tabella integrativa non condiziona l’efficacia della variazione, ma assolve a una funzione informativa per il risparmiatore.

  • D.M. 13 giugno 1986

    Costituisce, nel quadro normativo richiamato, il veicolo di variazione dei tassi applicabili ai buoni postali già emessi, nei limiti e con le forme previste dalla disciplina primaria.

  • Cass., Sez. U., n. 3963/2019

    Ha chiarito che la conoscenza della variazione del tasso è affidata alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e che la messa a disposizione della tabella integrativa non integra un obbligo informativo la cui omissione impedisca la vincolatività della variazione per il risparmiatore.

  • Corte cost., n. 26/2020

    È richiamata come conferma della legittimità costituzionale del meccanismo di variazione dei tassi dei buoni postali già emessi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, il requisito della specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c. è soddisfatto quando l’atto contenga, anche in forma sintetica, l’indicazione dei capi impugnati e delle ragioni di fatto e di diritto della richiesta di riforma; non è richiesto un formalismo esasperato.
  • In materia di buoni postali fruttiferi, la variazione del tasso di interesse dei titoli già emessi può essere legittimamente disposta tramite decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale, quando la legge primaria rinvii a tale fonte secondaria.
  • La messa a disposizione della tabella integrativa ha funzione di consentire al risparmiatore il controllo dell’ammontare del credito e della regolarità del rimborso, ma non costituisce una condizione di efficacia della variazione del tasso nei confronti del sottoscrittore.
  • Quando il giudice di merito omette di applicare un principio di diritto già consolidato delle Sezioni Unite, la sentenza è cassabile per violazione di legge e va rinviata al giudice di merito per nuovo esame conforme al principio enunciato.

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