Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30394/2024 del 26/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da una serie di rapporti bancari intercorsi tra una società e l’istituto di credito tra il 2006 e il 2015: mutui, garanzie ipotecarie, fideiussioni, revoca di facilitazioni bancarie e operazioni su obbligazioni. Gli attori hanno chiesto in primo e secondo grado la declaratoria di nullità dei mutui per asserite pratiche bancarie scorrette, tra cui usura in concreto, abusiva concessione del credito, violazione del divieto di patto commissorio, violazione dei doveri di buona fede e correttezza, oltre alla cancellazione delle ipoteche e al risarcimento del danno; hanno inoltre contestato alcuni contratti di acquisto di obbligazioni per violazioni della disciplina finanziaria, l’illegittimità del recesso della banca, l’eccezione di inadempimento e la nullità delle fideiussioni. Il Tribunale ha respinto le domande attoree e accolto la riconvenzionale della banca, condannando gli attori al pagamento di somme dovute a titolo di mutui e scoperto di conto; la Corte d’appello ha confermato integralmente. In cassazione i ricorrenti hanno proposto dieci motivi, denunciando: 1) violazione del giudicato e omessa pronuncia per avere la Corte d’appello ritenuto obiter dictum il riferimento del Tribunale al mutuo di scopo; 2) omesso esame di un fatto decisivo sulla natura dei mutui; 3) violazione di norme su usura in concreto, sostenendo che la documentazione prodotta dimostrasse la grave situazione economica e la sproporzione dei tassi; 4) violazione delle norme su buona fede e credito, per non avere ravvisato l’abuso del credito; 5) violazione del divieto di patto commissorio, lamentando che le vendite di immobili sarebbero state indotte dalla banca in funzione satisfattiva; 6) violazione della disciplina TUF e Consob sulle operazioni in obbligazioni, oltre che degli obblighi informativi e del conflitto di interessi; 7) nullità dei contratti di acquisto delle obbligazioni proprie della banca; 8) inopponibilità dell’eccezione di inadempimento; 9) nullità delle fideiussioni; 10) erronea liquidazione delle spese di lite e dello scaglione, oltre all’aumento del 30%. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché in larga parte diretti a contestare l’accertamento in fatto e la valutazione delle prove compiuti dai giudici di merito, anziché un vero errore di diritto; ha inoltre rilevato, per più censure, la mancanza di specificità, l’inidoneità del vizio di omessa pronuncia, la non configurabilità dell’omesso esame di fatti decisivi nei termini dell’art. 360 n. 5 c.p.c., nonché la mancata critica di una ratio decidendi autonoma sulla liquidazione delle spese. È stata quindi confermata la decisione di merito e il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e con indicazione del raddoppio del contributo unificato se dovuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a un riesame del merito e della prova, non consentito in sede di legittimità, e che in diversi punti mancasse la specifica censura della ratio decidendi della sentenza impugnata. È stata quindi confermata la decisione della Corte d’appello che aveva respinto tutte le domande della società e dei soci fideiussori e aveva mantenuto ferma anche la condanna alle somme riconvenzionali e la regolazione delle spese. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di cassazione, con ulteriore avviso sul raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere una violazione del giudicato; la Corte osserva che la censura è inconferente e non spiega in che modo la norma sia stata realmente violata.

  • art. 113 c.p.c.

    Invocato per sostenere la violazione del principio iura novit curia; la Corte rileva che la doglianza non coglie una vera violazione di legge ma contesta il merito della decisione.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in relazione al giudicato formale; la Corte non ravvisa un’erronea applicazione della norma.

  • art. 112 c.p.c.

    Usato per lamentare omessa pronuncia; la Corte chiarisce che il vizio non sussiste quando si contesta in realtà il merito della decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia è richiamabile solo se manca del tutto il provvedimento indispensabile; qui la censura mirava invece a rimettere in discussione la valutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di censurare la semplice valutazione delle prove o la mancata adesione a un argomento difensivo.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato per ribadire l’onere di specifica indicazione degli atti e dei fatti posti a fondamento del ricorso per cassazione.

  • art. 369 c.p.c.

    Richiamato con riguardo all’onere di deposito e indicazione degli atti rilevanti ai fini del motivo di ricorso.

  • art. 644 c.p.

    Richiamato per l’usura in concreto; la Corte conferma che la censura era inammissibile perché diretta a sollecitare un nuovo apprezzamento dei fatti.

  • art. 124 d.lgs. 385/1993

    Invocato in relazione ai rapporti bancari e alla disciplina del credito; la Corte non entra nel merito per difetto di specificità e perché la doglianza è di fatto.

  • art. 124-bis d.lgs. 385/1993

    Richiamato con riferimento alla valutazione del merito creditizio e all’asserita concessione abusiva del credito.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è ammissibile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o ignora fatti non contestati; non se attribuisce diverso peso alle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova vincolata; non basta contestare il convincimento del giudice.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato quale parametro di buona fede e correttezza nell’esecuzione del rapporto; la Corte esclude che la censura integri una vera violazione di legge.

  • art. 1176 c.c.

    Invocato in combinazione con buona fede e correttezza per sostenere l’inadempimento della banca; la Corte ritiene la censura inammissibile perché rivolta ai fatti.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato per l’interpretazione secondo buona fede; la Corte non ravvisa un errore di diritto nella sentenza impugnata.

  • art. 1375 c.c.

    Invocato per la correttezza nell’esecuzione del contratto; la Corte afferma che la doglianza mira in realtà alla ricostruzione del fatto.

  • art. 2744 c.c.

    Richiamato sul divieto di patto commissorio; la Corte esclude che la censura individui una violazione della norma e la qualifica come richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 21 d.lgs. 58/1998

    Richiamato in relazione agli obblighi dell’intermediario finanziario e alla vendita di obbligazioni; la censura è ritenuta generica e inammissibile.

  • art. 23 d.lgs. 58/1998

    Invocato per la disciplina dei servizi di investimento; la Corte non entra nel merito per carenza di specificità del motivo.

  • art. 39 Regolamento Consob n. 20307/2018

    Richiamato dai ricorrenti con riferimento agli obblighi informativi e di adeguatezza nelle operazioni finanziarie.

  • art. 40 Regolamento Consob n. 20307/2018

    Invocato insieme all’art. 39 del regolamento Consob per contestare la vendita delle obbligazioni e il preteso conflitto di interessi.

  • art. 2358 c.c.

    Richiamato per sostenere la nullità dell’acquisto di obbligazioni proprie della banca; la censura è dichiarata generica.

  • art. 1460 c.c.

    Invocato per l’eccezione di inadempimento; la Corte non ne esamina il merito per difetto di specificità e perché i presupposti fatti valere sono stati esclusi.

  • art. 1956 c.c.

    Richiamato per la nullità delle fideiussioni; la Corte ritiene assorbita/infondata la censura perché basata su presupposti non accertati.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato sulla condanna alle spese; la Corte conferma la liquidazione effettuata dai giudici di merito.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla regolazione delle spese; non emerge una violazione specifica.

  • art. 5, comma 1, D.M. n. 55/2014

    La Corte lo interpreta come norma che consente di considerare il valore effettivo della controversia anche in rapporto agli interessi perseguiti dalle parti.

  • art. 5, comma 3, D.M. n. 55/2014

    Richiamato dai ricorrenti per contestare lo scaglione applicato; la Corte reputa il richiamo non pertinente al caso concreto.

  • art. 4, comma 8, D.M. n. 55/2014

    Richiamato per giustificare l’aumento dei compensi in presenza di difese della parte vittoriosa manifestamente fondate.

  • D.M. 12 luglio 2012, n. 140

    Richiamato per la liquidazione delle spese di lite in cassazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito prospettare come violazione di legge una censura che, in realtà, mira a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti di causa.
  • Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando manchi del tutto il provvedimento su una domanda o eccezione; non è configurabile se la parte contesta soltanto la motivazione o il merito della decisione.
  • L’omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo, non singoli argomenti difensivi o la diversa lettura della documentazione compiuta dal giudice di merito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo nei casi tipici in cui il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto; non basta lamentare una cattiva ponderazione del materiale probatorio.
  • Chi impugna una sentenza deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi autonome che sorreggono la decisione; la mancata censura di una ratio autonoma rende inammissibili i motivi diretti contro le altre.
  • La censura per violazione del divieto di patto commissorio, per usura in concreto o per abuso del credito richiede di attaccare in modo specifico la ricostruzione giuridica e fattuale del giudice, non limitarsi a prospettare una diversa lettura delle operazioni bancarie.
  • In materia di spese di lite, la decisione è corretta se il ricorso non scalfisce la ratio autonoma con cui il giudice ha determinato il valore della controversia e lo scaglione applicabile.

Come è indicizzato

MaterieMutuoUsura bancariaConto correnteIntermediazione finanziariaFideiussioneMoraImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullitàRisoluzione del contrattoNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.