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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30395/2024 del 26/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasceva da due rapporti di conto corrente bancario intrattenuti da una società e dai soci illimitatamente responsabili con un istituto di credito. Gli attori chiedevano la declaratoria di nullità di clausole relative ad anatocismo, tassi ultralegali e commissione di massimo scoperto, la rideterminazione dei saldi e la restituzione di somme indebitamente pagate, oltre al risarcimento dei danni. Una fideiubente aderiva alla domanda. In primo grado veniva accolta solo in parte la domanda restitutoria, con rideterminazione del saldo passivo di uno dei conti; veniva invece respinta la pretesa della banca per effetto del pagamento già eseguito dalla fideiubente in esecuzione di una transazione. In appello la fideiubente censurava, tra l’altro, la ricostruzione della transazione, la validità del contratto di conto corrente sottoscritto solo dal cliente, la validità della clausola sulla CMS e la decisione sulla prescrizione. La Corte d’appello respingeva l’impugnazione ritenendo decisiva la transazione intervenuta tra banca e fideiubente, e la ricorrente proponeva ricorso per cassazione con sei motivi: (1) violazione degli artt. 39 c.p.c. e 25 Cost. per asserita litispendenza/continenza tra il giudizio di merito e il successivo monitorio, con conseguente nullità del decreto ingiuntivo e inefficacia del suo uso come base della transazione; (2) violazione degli artt. 1418 e 1972 c.c. per nullità della transazione fondata su titolo nullo; (3) violazione dell’art. 1965 c.c. per insussistenza, o comunque limitazione, dell’accordo transattivo; (4) violazione dell’art. 117 T.U.B. e degli artt. 1326, 1350, 1418 e 1421 c.c. per mancanza di prova della consegna alla cliente di copia del contratto e quindi del perfezionamento del contratto bancario; (5) violazione dell’art. 117 T.U.B. e degli artt. 1418 e 1346 c.c. per indeterminatezza della clausola di commissione di massimo scoperto; (6) violazione degli artt. 2946, 2967 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. per erronea valutazione della prescrizione e dell’esistenza di un affidamento del conto, con conseguente non prescrizione delle rimesse anteriori. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi per cumulo eterogeneo di censure, difetto di specificità, novità della questione sulla nullità del decreto ingiuntivo e mancato confronto con la ratio decidendi, osservando altresì che gli ulteriori motivi erano assorbiti poiché la transazione ritenuta valida era di per sé decisiva e, anche ove fondati gli altri profili, non avrebbero mutato l’esito del giudizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore della controricorrente, con ulteriore applicazione del raddoppio del contributo unificato se dovuto. La decisione si fonda principalmente sulla inammissibilità dei primi tre motivi, perché formulati in modo promiscuo e non autosufficiente, e sul fatto che la questione decisiva era la transazione intervenuta tra banca e fideiubente, idonea da sola a sorreggere il rigetto delle domande restitutorie; di conseguenza i restanti motivi, relativi a validità del contratto, CMS e prescrizione, sono stati dichiarati assorbiti. Nel dispositivo la Corte riporta il rigetto del ricorso, ma la ratio complessiva della motivazione è di inammissibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 39 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la litispendenza o continenza tra il giudizio di merito e il successivo procedimento monitorio, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché nuova e non decisiva rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 25 Cost.

    Invocato dalla ricorrente in collegamento con la pretesa nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza del giudice successivamente adito; la Corte non ha accolto la doglianza.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato per sostenere la nullità della transazione e della clausola contrattuale; la Corte rileva che la censura non si confronta con la ratio e, comunque, non è ammissibile nei termini prospettati.

  • art. 1972 c.c.

    Invocato per dedurre la nullità della transazione basata su titolo nullo; la Corte osserva che la doglianza è inammissibile e non coglie la ratio della decisione di merito.

  • art. 1965 c.c.

    Richiamato per contestare l’esistenza di un valido accordo transattivo; la Corte afferma che la ricorrente in realtà mira a una diversa valutazione di merito sull’interpretazione del negozio.

  • art. 117 T.U.B.

    Richiamato per la validità formale del contratto bancario e delle clausole economiche; la censura è rimasta assorbita dall’inammissibilità e dalla decisività della transazione.

  • art. 1326 c.c.

    Invocato per sostenere il mancato perfezionamento del contratto per difetto di accettazione; la Corte non entra nel merito per assorbimento.

  • art. 1350 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma sulla forma scritta; la doglianza non è stata esaminata nel merito perché assorbita.

  • art. 1421 c.c.

    Richiamato per la rilevabilità d’ufficio della nullità; la Corte non accoglie la censura per inammissibilità.

  • art. 1346 c.c.

    Richiamato con riferimento alla determinatezza dell’oggetto della clausola CMS; il motivo è stato assorbito.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato per il termine ordinario di prescrizione delle azioni di ripetizione; la doglianza è rimasta assorbita.

  • art. 2967 c.c.

    La ricorrente lo cita in tema di onere probatorio sulla prescrizione e sull’affidamento del conto; la censura non incide sulla decisione per assorbimento.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione delle prove e degli estratti conto; il motivo non è esaminato nel merito.

  • D.M. 12 luglio 2012, n. 140

    Richiamato per la liquidazione delle spese di giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando cumula in modo promiscuo censure eterogenee di violazione di legge e vizi motivazionali senza consentire alla Corte di isolare con chiarezza le singole doglianze e il relativo paradigma di legittimità.
  • La deduzione per la prima volta in cassazione di una questione non trattata nella sentenza impugnata richiede che il ricorrente indichi in modo specifico dove e come l’abbia già proposta nel merito, altrimenti la censura è inammissibile per novità e difetto di autosufficienza.
  • Quando la decisione di merito si fonda su una ragione autonoma e dirimente, le doglianze che attengono ad aspetti ulteriori o pregiudiziali sono assorbite se non sono idonee, da sole, a travolgere quella ragione decisiva.
  • La valutazione circa l’esistenza e il significato di un accordo transattivo è, in linea di principio, riservata al giudice di merito e non può essere sostituita in cassazione da una nuova ricostruzione dei fatti se non nei limiti della denuncia di violazione dei criteri ermeneutici o di specifici vizi processuali.
  • La censura di nullità di una transazione per nullità del titolo presupposto deve confrontarsi con la concreta ratio della decisione di merito e con il contenuto effettivo dell’accordo, non potendo fondarsi su una ragione diversa e inconferente rispetto a quella valorizzata dal giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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