Cassazione Civile, Ordinanza n. 30404/2024 del 26/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società finanziaria per il pagamento del saldo debitore di un rapporto di finanziamento. Il debitore ha proposto opposizione deducendo: l'illegittimità della decadenza dal beneficio del termine; l'usurarietà del tasso corrispettivo pattuito e applicato, con richiesta di restituzione di quanto indebitamente versato; l'illegittimità degli interessi di mora. Il Tribunale ha respinto l'opposizione all'esito di consulenza tecnica contabile e la Corte d'appello ha confermato, ritenendo che: la pattuizione degli interessi fosse avvenuta in una data in cui il tasso soglia non era superato; la successiva deduzione di una diversa data fosse tardiva e comunque irrilevante per il principio sull'usura sopravvenuta; la clausola sugli interessi moratori fosse assistita da specifica approvazione e da clausola di salvaguardia che impediva il superamento del tasso soglia; la decadenza dal beneficio del termine fosse conforme alla clausola contrattuale e correttamente provata. In cassazione il ricorrente ha denunciato: violazione delle norme in tema di nullità rilevabile d'ufficio, non contestazione, prova del momento di perfezionamento del contratto e usura; violazione delle norme antiusura, della disciplina delle clausole vessatorie e dei consumatori, nonché del potere di riduzione equitativa della penale; omessa pronuncia sulla nullità della clausola di decadenza dal beneficio del termine per difetto di specifica approvazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché diretto, in sostanza, a sollecitare un nuovo esame del fatto relativo alla data di pattuizione degli interessi e perché non confrontato con la ratio decidendi fondata sull'irrilevanza dell'usura sopravvenuta. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, poiché il ricorrente non ha colto la ratio della sentenza impugnata, che aveva escluso il superamento del tasso soglia in ragione della clausola di salvaguardia e della mancata percezione di interessi ultra-soglia; sono stati ritenuti assorbiti gli ulteriori profili su clausole vessatorie, disciplina consumeristica e riduzione della penale. Ha rigettato il terzo motivo, rilevando che la Corte territoriale aveva comunque esaminato e respinto, anche implicitamente, la questione della specifica approvazione delle clausole vessatorie e che non vi era omessa pronuncia in senso tecnico. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con applicazione del raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 1421 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la rilevabilità d'ufficio della nullità della clausola di interessi usurari; la Corte chiarisce che la censura, così formulata, mira in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di fatto sulla data di pattuizione del tasso.
art. 115 c.p.c.
la Corte ribadisce il principio di non contestazione, osservando che la censura non coglie la ratio decidendi e tende impropriamente a rivalutare le prove.
art. 2697 c.c.
richiamato in relazione alla dedotta errata ripartizione dell'onere della prova; la Corte osserva che il ricorrente non deduce un vero malgoverno del criterio probatorio ma sollecita una diversa valutazione del materiale istruttorio.
art. 1326 c.c.
invocato per il momento di conclusione del contratto di finanziamento; la Corte lo tratta come tema di accertamento di fatto rimesso al giudice di merito.
art. 1327 c.c.
invocato dal ricorrente sulla conclusione del contratto; la Corte non accoglie la doglianza perché mira al riesame del fatto.
art. 1335 c.c.
richiamato nella doglianza sul perfezionamento del contratto e sulla prova della comunicazione; la Corte non ravvisa errori di diritto.
art. 1815, comma 2, c.c.
la clausola è nulla e non sono dovuti interessi solo se gli interessi sono convenuti usurari al momento della pattuizione; la norma non opera per il solo sopravvenuto superamento della soglia.
art. 644 c.p.
gli interessi sono usurari se superano il limite legale quando sono promessi o comunque convenuti; il successivo superamento è irrilevante ai fini della illiceità originaria.
art. 2, comma 4, L. n. 108/1996
richiamato nel motivo relativo agli interessi moratori; la Corte conferma la legittimità della clausola perché, nel caso concreto, non è risultato il superamento del tasso soglia.
art. 1344 c.c.
invocato dal ricorrente in tema di usurarietà della clausola moratoria; la doglianza è ritenuta inammissibile perché non supera l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 1341 c.c.
la Corte ritiene valida la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie, resa in apposito riquadro con richiamo sintetico delle clausole stesse.
art. 33, comma 2, lett. f), Codice del Consumo
la sua applicabilità è esclusa in fatto dalla Corte territoriale, avendo il contraente dichiarato di essere un professionista.
art. 1384 c.c.
richiamato per chiedere la riduzione equitativa della penale/interessi; la Corte reputa la censura inconferente, essendo escluso il superamento del tasso soglia.
art. 1186 c.c.
la Corte territoriale ha ritenuto pattiziamente individuate le circostanze che consentivano la decadenza dal beneficio del termine, escludendo la lamentata invalidità della clausola.
art. 112 c.p.c.
la Corte di cassazione esclude l'omessa pronuncia, poiché la questione della specifica approvazione delle clausole è stata comunque affrontata, anche implicitamente, dalla decisione di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato se dovuto in caso di rigetto del ricorso.
D.M. 12 luglio 2012, n. 140
richiamato per la liquidazione delle spese di lite.
d.l. 29 dicembre 2000, n. 394
norma di interpretazione autentica che stabilisce che gli interessi sono usurari se superano la soglia nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti.
L. 28 febbraio 2001, n. 24
conversione del d.l. n. 394/2000, richiamata per confermare la regola dell'usura originaria.
Massime di principio
- Nei contratti di mutuo o finanziamento, la verifica dell'usurarietà va compiuta con riferimento al momento della pattuizione degli interessi: solo se il tasso supera la soglia in quel momento la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
- Il sopravvenuto superamento del tasso soglia durante l'esecuzione del rapporto non determina nullità della clausola né trasforma in illecita la pretesa del creditore di ricevere gli interessi validamente pattuiti.
- In cassazione non è consentito sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio o un diverso accertamento del fatto quando il giudice di merito abbia motivato in modo logicamente coerente sulla data di stipula o di pattuizione.
- La censura per omessa pronuncia non sussiste quando la questione dedotta risulti comunque superata o implicitamente decisa dalla soluzione data a una questione logicamente preliminare e incompatibile.
- La validità di una clausola vessatoria soggetta a specifica approvazione può risultare dalla sottoscrizione in un riquadro autonomo che richiami in modo sintetico e chiaro le clausole da approvare, purché la volontà del contraente sia specificamente espressa.
- Quando il giudice di merito accerta che, anche per effetto di una clausola di salvaguardia, il creditore non ha percepito interessi ultra-soglia, la doglianza sull'usura degli interessi moratori è inconferente se mira solo a contestare tale accertamento fattuale.
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