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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11998/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento notificato nel 2011 a una società a responsabilità limitata già cancellata ed estinta e ai suoi due soci, per il recupero a tassazione di maggiori ricavi non dichiarati nell’anno d’imposta 2007, con riflessi ai fini IRES, IRAP e IVA. I ricorrenti avevano impugnato l’atto sostenendo, in sintesi, che la notifica alla società estinta fosse nulla e che non potesse fondare pretese nei confronti dei soci; contestavano inoltre la rideterminazione dei corrispettivi di vendita di alcuni locali/box sulla base di valori OMI e di altri indizi; deducevano poi vizi motivazionali e la violazione delle regole sul contraddittorio endoprocedimentale negli accertamenti a tavolino. Il ricorso per cassazione è stato articolato in cinque motivi: 1) violazione dell’art. 2495, comma 2, c.c. e norme collegate, sostenendo l’inapplicabilità retroattiva dell’art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014; 2) illegittimità della pretesa verso i soci fondata su accertamento rivolto a società inesistente; 3) errata valutazione dei prezzi di cessione degli immobili e delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.; 4) omesso esame di un fatto decisivo per avere attribuito rilievo a prove presuntive rispetto ai contratti di compravendita; 5) violazione delle norme sul contraddittorio preventivo e del termine dilatorio ex art. 12, comma 7, l. 212/2000.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha preliminarmente rilevato che il socio indicato anche come ex liquidatore era privo di legittimazione attiva in tale qualità, poiché la società era già estinta da tempo; ha però ritenuto residua la sua legittimazione quale ex socio-successore. Nel merito, ha escluso che la decisione di merito avesse applicato retroattivamente la disciplina del 2014 sulla validità degli atti fiscali verso società estinte, osservando che la CTR aveva semplicemente valorizzato il fatto che l’avviso era stato notificato anche ai soci, quali successori della società estinta. Ha quindi ritenuto infondati i motivi sulla pretesa fiscale: per la cessione di immobili, il maggior corrispettivo non può essere desunto solo dallo scostamento dai valori OMI, ma nel caso concreto la CTR aveva correttamente considerato anche altri elementi gravi, precisi e concordanti, in particolare i prezzi di immobili similari e l’entità della caparra, persino superiore al prezzo dichiarato; il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a rimettere in discussione la valutazione delle prove, non un fatto storico decisivo; il quinto è stato respinto richiamando il principio per cui il contraddittorio endoprocedimentale generalizzato è previsto, per i tributi armonizzati, solo a certe condizioni, mentre per i tributi non armonizzati non opera in via generale se non nei casi espressamente previsti. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di legittimità e degli ulteriori oneri processuali previsti.

Norme richiamate

  • art. 2495, comma 2, c.c.

    La cancellazione della società comporta l’estinzione dell’ente e la successione degli ex soci nei rapporti debitori non definiti, nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione; tale disciplina, nel caso concreto, è stata richiamata anche per affermare la legittimazione/passaggio della pretesa verso i soci-successori.

  • art. 11, primo comma, delle preleggi

    Richiamato per contestare l’applicazione retroattiva della disciplina successiva, ma la Corte esclude che la CTR abbia fatto uso retroattivo dell’art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014.

  • art. 3, comma 1, l. 27 luglio 2000, n. 212

    Invocato dai ricorrenti in relazione alla pretesa retroattività della disciplina fiscale e alle garanzie del contribuente.

  • art. 28, comma 4, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175

    La Corte precisa che la CTR non ha applicato questa norma in modo retroattivo; la ha solo evocata la difesa, ma la decisione impugnata si è basata sulla notifica ai soci quali successori.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Norma sul vizio di nullità della sentenza/procedimento invocata per il primo motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare violazioni di legge nei motivi sulla notifica, sulla pretesa fiscale e sulle presunzioni.

  • art. 24, commi 4, lett. f), e 5, l. 7 luglio 2009, n. 88

    Richiamato per la disciplina dei valori OMI e della loro efficacia probatoria, nel quadro del ripristino della sola presunzione semplice.

  • art. 73 della Direttiva CE 2006/112/CE

    Richiamato nel motivo relativo alla determinazione del corrispettivo di cessione e al valore delle quotazioni OMI.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    La Corte ribadisce che le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; i valori OMI da soli non bastano, ma possono concorrere con altri elementi indiziari.

  • art. 54, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Norma richiamata nel percorso evolutivo sulla prova del maggior corrispettivo nelle cessioni immobiliari e sulla presunzione legale poi eliminata.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato insieme all’art. 54 d.P.R. 633/1972 per la disciplina degli accertamenti sui redditi d’impresa basati su presunzioni.

  • art. 35, commi 2 e 3, d.l. 4 luglio 2006, n. 223

    È richiamato come la fonte che aveva introdotto la presunzione legale del valore normale OMI, poi superata dall’intervento successivo e non più applicabile come presunzione legale.

  • art. 1, comma 265, l. 24 dicembre 2007, n. 244

    “In deroga all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per gli atti formati anteriormente al 4 luglio 2006 deve intendersi che le presunzioni ... valgano, agli effetti tributari, come presunzioni semplici”

    La Corte ricostruisce la norma come conferma della natura di presunzione semplice dei valori OMI per gli atti anteriori al 4 luglio 2006.

  • art. 24, comma 5, l. 7 luglio 2009, n. 88

    È indicato come la disposizione che ha eliminato la presunzione legale e ripristinato il quadro precedente, consentendo l’uso dei valori OMI solo come elemento presuntivo semplice.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 381 bis.1 c.p.c.

    Cita la facoltà del Pubblico Ministero di depositare conclusioni scritte in sede camerale.

  • art. 12, comma 7, l. 27 luglio 2000, n. 212

    La Corte ribadisce che il termine dilatorio e il contraddittorio endoprocedimentale non operano in via generale per gli accertamenti a tavolino relativi a tributi non armonizzati, salvo espressa previsione.

  • art. 54, primo comma, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    Richiamato per delimitare il nuovo perimetro del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 24 della l. 4 del 1929

    Invocato dai ricorrenti nel motivo sul contraddittorio procedimentale e sulle garanzie del contribuente.

  • art. 20 del d.P.R. n. 181 del 1986

    Norma citata nel quinto motivo, ma non centrale nella ratio decidendi espressa.

  • artt. 3, 24, 53 e 97 Cost.

    Richiamati dai ricorrenti a sostegno della censura sul contraddittorio endoprocedimentale, ma la Corte decide nel solco dell’orientamento di legittimità sui tributi armonizzati/non armonizzati.

Massime di principio

  • Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, gli ex soci succedono nei rapporti debitori non definiti; l’Amministrazione può dunque rivolgere la pretesa fiscale ai soci-successori, anche se la società è estinta, nei limiti e secondo la disciplina applicabile.
  • In tema di cessioni immobiliari, lo scostamento tra prezzo dichiarato e valori OMI non è di per sé sufficiente a fondare l’accertamento di un maggior corrispettivo: servono ulteriori elementi indiziari che, valutati complessivamente, siano gravi, precisi e concordanti.
  • Le quotazioni OMI mantengono un valore indiziario e non costituiscono più presunzione legale del corrispettivo: possono concorrere con altri dati oggettivi del caso concreto, ma non possono da sole sorreggere la pretesa impositiva.
  • La censura per omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzata per contestare la mera valutazione delle prove o per chiedere una diversa ponderazione degli indizi da parte del giudice di merito.
  • Per gli accertamenti fiscali 'a tavolino', il contraddittorio endoprocedimentale generalizzato non opera per i tributi non armonizzati se non nei casi espressamente previsti; per i tributi armonizzati, la sua violazione incide sulla validità dell’atto solo se il contribuente indica concretamente le difese che avrebbe potuto svolgere.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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