Cassazione Civile, Ordinanza n. 11884/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di correzione proposta dalla parte, ma ha disposto d'ufficio la correzione dell'ordinanza precedente inserendo la formula di distrazione delle spese in favore dell'avvocato antistatario che ne aveva fatto richiesta. La Cancelleria è stata incaricata delle annotazioni prescritte.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un soggetto assistito da un difensore ha chiesto la correzione di un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva cassato un precedente decreto della Corte d'appello di Napoli, assumendo che nel provvedimento fosse stato omesso di disporre la distrazione delle spese in favore del difensore, nonostante la relativa richiesta. La Corte ha rilevato che l'istanza, proposta dalla parte assistita, era inammissibile perché la legittimazione a far valere l'omissione della distrazione spetta solo al difensore in proprio. Tuttavia, ha anche osservato che tale inammissibilità non impedisce al giudice di rilevare d'ufficio il chiaro errore materiale e di correggerlo ai sensi dell'art. 391 bis, comma 1, c.p.c.
Norme richiamate
consente alla Corte di correggere d'ufficio il chiaro errore materiale anche quando l'istanza della parte sia inammissibile per difetto di legittimazione.
Massime di principio
- L'istanza di correzione dell'errore materiale relativa alla mancata distrazione delle spese processuali è inammissibile se proposta dalla parte assistita, poiché la relativa legittimazione spetta esclusivamente al difensore che abbia richiesto la distrazione in proprio.
- L'inammissibilità dell'istanza proposta dalla parte non impedisce al giudice di rilevare d'ufficio l'errore materiale evidente e di correggere il provvedimento con apposita statuizione integrativa.
- La distrazione delle spese in favore del difensore antistatario può essere inserita mediante correzione dell'errore materiale quando risulti che essa era stata richiesta e sia stata omessa nel dispositivo o nella motivazione del provvedimento.
Come è indicizzato
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