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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11880/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un laboratorio di analisi convenzionato aveva subito nel 2009, da parte dell'azienda sanitaria provinciale, la decurtazione di euro 35.056,51 sui corrispettivi dovuti per prestazioni rese in favore del servizio sanitario regionale, a titolo di sconto tariffario previsto dall'art. 1, comma 796, della L. n. 296/2006. La struttura sosteneva che, dopo la revoca dei decreti assessoriali regionali che avevano introdotto lo sconto, le prestazioni dovessero essere pagate integralmente secondo il tariffario regionale vigente. Ottenuto decreto ingiuntivo per le differenze, la struttura si era vista accogliere l'opposizione dell'azienda sanitaria in primo grado e respingere l'appello. Nel ricorso per cassazione ha dedotto: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato esterno relativa a precedenti decreti ingiuntivi concernenti annualità diverse; 2) violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. per avere la Corte d'appello ritenuto tardiva/inammissibile l'eccezione di giudicato, nonostante la dedotta possibilità di allegare e provare il giudicato in ogni fase del giudizio; 3) violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. per sostenere, richiamando una decisione del Consiglio di Stato, che lo sconto tariffario non sarebbe stato applicabile all'anno 2009 e che spettasse invece la tariffa piena.

La decisione

La Corte ha ritenuto congiuntamente inammissibili i primi due motivi, escludendo il vizio di omessa pronuncia perché la Corte d'appello aveva in realtà esaminato l'eccezione di giudicato, respingendola come tardiva; ha inoltre rilevato che la censura era poco chiara, non specifica e non pertinente, perché il giudicato invocato riguardava decreti ingiuntivi relativi ad annualità diverse e non era dimostrata la loro idoneità a incidere sulla decisione relativa al 2009. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha affermato, in continuità con la propria giurisprudenza, che lo sconto tariffario di cui all'art. 1, comma 796, lett. o), della L. n. 296/2006 si applica al triennio 2007-2009, quindi anche all'anno 2009, mentre il 31 dicembre 2008 è richiamato solo per l'aggiornamento tariffario e non per far cessare anticipatamente lo sconto. Il ricorso è stato quindi rigettato e la ricorrente condannata alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È stato invocato per denunciare l'omessa pronuncia, ma la Corte ha escluso il vizio poiché la questione del giudicato era stata comunque esaminata dal giudice di appello.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È stato richiamato come parametro del vizio processuale dedotto per omessa pronuncia.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato per sostenere l'efficacia del giudicato esterno e la sua opponibilità nel giudizio di merito.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per affermare l'autorità del giudicato sostanziale; la Corte ne ha escluso l'applicabilità decisiva ai decreti relativi ad annualità diverse.

  • art. 115 c.p.c.

    Cita nel motivo di ricorso in relazione alla dedotta violazione delle regole di valutazione delle allegazioni e delle prove.

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    Richiamato per contestare la tardività della produzione documentale e dell'eccezione in appello.

  • art. 1, comma 796, lett. o), L. n. 296/2006

    La Corte ha interpretato la norma come fonte di uno sconto tariffario applicabile alle strutture private accreditate per il triennio 2007-2009, compreso l'anno 2009.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia comunque esaminato la questione dedotta, anche se l'abbia decisa in senso sfavorevole alla parte istante: in tal caso la censura va eventualmente ricondotta a un errore di diritto o a un vizio di motivazione nei limiti consentiti.
  • L'eccezione di giudicato esterno, per essere utile, deve riguardare un precedente decisorio realmente idoneo a incidere sul thema decidendum del giudizio successivo; non basta evocare pronunce su annualità diverse se il rapporto controverso presenta autonomia temporale e variazioni fattuali o normative.
  • Il giudicato copre il dedotto e il deducibile, ma non si estende automaticamente a situazioni successive o a crediti riferiti ad annualità diverse, specie quando il rapporto presenti elementi variabili nel tempo.
  • In materia di remunerazione delle prestazioni rese per conto del servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate, lo sconto tariffario previsto dalla L. n. 296/2006, art. 1, comma 796, lett. o), opera per l'intero triennio 2007-2009 e quindi anche per l'anno 2009; il riferimento al 31 dicembre 2008 attiene all'aggiornamento tariffario e non alla cessazione anticipata dello sconto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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