Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 11885/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (mandante)

La controversia

La controversia origina da un incarico irrevocabile ed esclusivo conferito a una società di intermediazione immobiliare per reperire acquirenti di box auto in costruzione. Il contratto prevedeva una durata fino al 31.12.2006, con rinnovo tacito salvo disdetta. La società aveva predisposto una tabella prezzi sottoscritta dal mandante, svolto attività promozionale e raccolto in poche settimane otto proposte irrevocabili di acquisto con versamento di acconti. Dopo 21 giorni il mandante, tramite il proprio legale, revocava l'incarico lamentando che non erano state ancora sottoposte proposte di acquisto e, secondo la società, mirando in realtà a vendere i box a terzi senza corrispondere la provvigione. Seguivano giudizi contrapposti: il mandante chiedeva la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'intermediaria; la società chiedeva la risoluzione per inadempimento del mandante e il risarcimento del mancato guadagno. Dopo una prima pronuncia di cassazione che aveva confermato la risoluzione per inadempimento del mandante ma cassato la quantificazione del danno, nel giudizio di rinvio la Corte d'appello liquidava un risarcimento inferiore, pari a euro 36.360, ritenendo probabile la conclusione delle vendite solo per alcune delle proposte raccolte. La società ricorreva nuovamente per cassazione deducendo, da un lato, la violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserito scostamento dalle conclusioni formulate in rinvio e, dall'altro, la violazione dell'art. 384 c.p.c. per mancato rispetto del principio di diritto fissato dalla precedente cassazione, sostenendo che il giudice del rinvio non avrebbe potuto rimettere in discussione gli elementi di fatto già acquisiti e che il danno non potesse essere liquidato in misura inferiore a quella minima da essa indicata.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando che il giudice del rinvio si è attenuto al principio di diritto già enunciato, perché ha liquidato il danno da mancato guadagno sulla base di un giudizio di alta probabilità e non di mera possibilità, limitandosi alle sole vendite ritenute verosimilmente realizzabili in assenza della revoca illegittima. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché la liquidazione di una somma inferiore a quella richiesta non integra ultrapetizione quando resta all'interno del bene della vita domandato e non altera petitum e causa petendi. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è violato solo se il giudice attribuisce o nega un bene della vita diverso da quello richiesto, alterando petitum o causa petendi; non vi è violazione quando venga liquidata una somma inferiore, ma omogenea, rispetto a quella domandata.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può discostarsene; nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che tale principio sia stato rispettato nella quantificazione del danno.

  • art. 1223 c.c.

    Il danno da risarcire comprende la perdita subita e il mancato guadagno, ma quest'ultimo deve essere accertato secondo un criterio di probabilità, non di mera possibilità, ed escludendo utilità soltanto ipotetiche.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio la liquidazione del lucro cessante deve conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e può essere effettuata anche in misura diversa da quella originariamente richiesta, purché entro il perimetro della domanda e sulla base degli elementi probatori acquisiti.
  • Il mancato guadagno risarcibile va dimostrato con un giudizio di alta probabilità logica e non di mera possibilità: non è sufficiente che l'esito favorevole sarebbe stato astrattamente possibile, occorre che appaia seriamente probabile in base agli indizi disponibili.
  • La violazione dell'art. 112 c.p.c. non ricorre quando il giudice attribuisce un bene della vita omogeneo ma quantitativamente ridotto rispetto a quello richiesto; il vizio sussiste solo se viene deciso su un bene diverso o su una causa petendi estranea alla domanda.
  • In materia di risarcimento del danno da inadempimento, la presenza di proposte di acquisto non accettate non consente automaticamente di presumere la conclusione delle vendite, perché la loro accettazione da parte del venditore costituisce un passaggio ulteriore e non scontato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMediazioneInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.