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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11883/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionaria trasporti)

La controversia

La società concessionaria aveva agito per ottenere il pagamento di contributi regionali destinati alla copertura dei disavanzi di esercizio del servizio di trasporto pubblico locale. In particolare, sosteneva che la Regione avesse determinato nel 2008 il disavanzo effettivo relativo agli anni 1987-1996, ma solo in parte erogato quanto dovuto, e chiedeva la differenza tra il contributo spettante e quello pagato, oppure interessi e rivalutazione sulla somma erogata, nonché ulteriori importi relativi agli anni 1997-1999, anche in base a una determinazione della commissione tecnica. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: violazione della normativa regionale sul criterio del disavanzo effettivo e dell’art. 2697 c.c.; violazione delle regole sulle contestazioni e sull’onere della prova; omesso esame di fatti decisivi, in particolare la disponibilità di risorse regionali e il fatto che altre aziende avrebbero ricevuto contributi integrali; violazione della normativa regionale quanto al riconoscimento del contributo residuo di euro 54.818,28; omesso esame sulla debenza di interessi e rivalutazione, assumendo che il credito fosse liquido e che vi fosse stato grave ritardo della Regione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, assorbendo il quinto. Ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro e ha rinviato alla medesima corte, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto errata la distribuzione dell’onere probatorio operata dai giudici di merito: alla società competeva produrre i bilanci relativi agli esercizi di riferimento per dimostrare il proprio disavanzo effettivo, mentre alla Regione spettava allegare e provare l’ammontare delle risorse stanziate e la loro ripartizione tra le aziende beneficiarie. Ha inoltre affermato che la pretesa al contributo, nei limiti delle risorse disponibili e del riparto proporzionale, integra un diritto soggettivo e che la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito; la Corte ha tuttavia osservato che sulla rivalutazione si era formato giudicato interno, poiché la censura non era stata specificamente proposta in appello.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 6, L.R. Calabria n. 12/1997

    "al fine di contribuire al risanamento dei trasporti pubblici locali di competenza regionale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi... per la copertura dei disavanzi di esercizio effettivi... nei limiti delle disponibilità finanziarie autorizzate dal bilancio regionale..."

    La norma attribuisce un meccanismo di contributo fondato sul disavanzo effettivo, ma entro il limite delle risorse di bilancio e previa verifica tecnica e piano di riparto.

  • art. 7-bis, comma 1, L.R. Calabria n. 14/2000

    "in analogia a quanto stabilito... la Giunta regionale è autorizzata a concedere... contributi per la copertura dei disavanzi effettivi non ripianati relativi all'anno 1997"

    La disposizione estende il criterio del disavanzo effettivo anche all'anno 1997, sempre nei limiti delle disponibilità di bilancio e della disciplina richiamata.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha distribuito l’onere della prova tra le parti: l’impresa deve provare il proprio disavanzo effettivo mediante i bilanci, mentre la Regione deve provare le risorse stanziate e la ripartizione tra i beneficiari; l’esaurimento delle risorse è fatto impeditivo a carico dell’ente pubblico.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come parametro della doglianza sulla mancata contestazione di fatti dedotti dall’attrice.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato come parametro della doglianza sulla mancata contestazione specifica da parte della convenuta.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 112 c.p.c. per dedurre la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 99 c.p.c. per dedurre ultrapetizione o omissione di pronuncia.

  • art. 1282 c.c.

    La Corte d’appello aveva negato gli interessi per difetto di liquidità; la Cassazione non ha esaminato nel merito la doglianza perché assorbita, ma ha richiamato il passaggio della sentenza impugnata.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma processuale indicata quale base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità e omesso esame di fatti decisivi.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha escluso la debenza dell’ulteriore contributo unificato in ragione dell’accoglimento del ricorso.

Massime di principio

  • Nei contributi pubblici parametrati al disavanzo effettivo, il creditore deve provare il proprio disavanzo mediante documentazione contabile regolare, ma l’ente pubblico deve provare l’effettiva disponibilità delle risorse e la loro ripartizione tra tutti i beneficiari.
  • Quando la normativa collega il contributo a un doppio limite, rappresentato dal disavanzo effettivo e dalle risorse di bilancio ripartite pro quota, il fatto impeditivo dell’insufficienza delle risorse grava sul soggetto pubblico convenuto.
  • La pretesa del concessionario al contributo, ove la disciplina legale attribuisca all’amministrazione un’attività meramente ricognitiva dei presupposti tecnici, configura un diritto soggettivo e la controversia appartiene al giudice ordinario.
  • L’erronea distribuzione dell’onere probatorio può assorbire ulteriori censure di omesso esame di fatti decisivi, se il decisum di merito dipende dalla premessa probatoria ritenuta erronea.
  • La mancata specifica censura in appello di un capo della decisione determina giudicato interno sul punto, con preclusione della sua deduzione in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizioneInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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