Cassazione Civile, Ordinanza n. 11881/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da alcuni contratti di leasing stipulati tra una società di autotrasporti e una società finanziaria poi incorporata in Intesa Sanpaolo. La società utilizzatrice aveva ottenuto in primo grado l’accoglimento della domanda volta a far ordinare alla finanziatrice l’eliminazione di una segnalazione presente nel sistema di informazioni creditizie CRIF, segnalazione ritenuta illegittima perché collegata a un asserito inadempimento non più attuale, e il risarcimento del danno non patrimoniale da segnalazione illecita. In appello, però, la domanda era stata respinta perché la Corte territoriale aveva escluso la prova dell’estinzione di uno dei crediti, aveva interpretato la transazione intervenuta tra le parti come non estensiva alla segnalazione CRIF, aveva distinto tra segnalazione a sofferenza e segnalazione a incaglio e aveva ritenuto legittima la segnalazione ad incaglio in ragione del persistente inadempimento. Nel ricorso per cassazione la società attrice deduceva un solo motivo di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma in sostanza contestava l’interpretazione del contratto transattivo e la valutazione della legittimità della segnalazione, lamentando che l’accordo non potesse essere limitato ad un solo archivio (CRIF o Centrale dei rischi) e che la segnalazione avesse comportato un danno ingiustamente non riconosciuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze non individuassero con precisione le norme asseritamente violate, non si confrontassero con le rationes decidendi della sentenza d’appello e, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, mirassero in realtà a ottenere un nuovo esame del merito e dei fatti, non consentito in sede di legittimità. Conseguentemente, ha confermato il rigetto delle domande della società ricorrente. La Corte ha inoltre posto le spese del giudizio di legittimità a carico della ricorrente e, definendo il giudizio in conformità alla proposta, l’ha condannata anche al pagamento della somma di euro 6.000 in favore della controparte e di euro 2.500 in favore della Cassa delle ammende, oltre agli ulteriori oneri di legge e ai presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
il ricorso per cassazione deve dedurre specifici motivi riconducibili a una delle figure tipizzate del vizio denunciato, con censure chiare e autosufficienti
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
il motivo deve contenere l’esposizione specifica delle ragioni della censura; la mancata individuazione delle rationes decidendi o un argomentare generico comporta inammissibilità
l’interpretazione del contratto è censurabile in cassazione solo se si denuncia violazione dei canoni legali di ermeneutica o motivazione illogica/inadeguata, non per ottenere una rivalutazione del merito
la definizione accelerata del ricorso inammissibile o manifestamente infondato consente la decisione in conformità alla proposta
la mancata adesione alla proposta poi confermata nella decisione può integrare responsabilità aggravata e giustificare la condanna equitativa
consente la condanna ad una somma equitativa in favore della controparte e/o della Cassa delle ammende nei casi previsti
le nuove regole sulla decisione accelerata si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato prima del 1° gennaio 2023, se non ancora fissati per udienza o adunanza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
introduce il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo richiamato dalla Corte
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere specifico, autosufficiente e chiaramente riconducibile a una delle censure tipizzate dall’art. 360 c.p.c.; la mera riproposizione dei fatti o di un dissenso generico rispetto alla decisione impugnata non è sufficiente.
- La doglianza deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata: se il ricorso omette di censurare una o più ragioni autonome poste a base della decisione, il motivo è inammissibile per difetto di decisività.
- L’interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito è sindacabile in cassazione solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica o per motivazione inesistente/illogica; non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuovo apprezzamento del contenuto negoziale.
- La censura che, sotto l’apparenza della violazione di legge, mira in realtà a una rivalutazione delle prove e degli accertamenti fattuali è inammissibile in sede di legittimità.
- Quando il giudice di merito accerta la legittimità della segnalazione creditizia, viene meno il presupposto del risarcimento del danno da segnalazione illecita.
- Nel procedimento di decisione accelerata, la conferma della proposta di inammissibilità può fondare la condanna per responsabilità aggravata, secondo una lettura di abuso del processo.
- rami
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