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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11882/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, ma fondati il secondo, il terzo e il quinto motivo, assorbito il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate integralmente, in considerazione dell’intervento normativo interpretativo sopravvenuto.

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato avvisi di accertamento IMU relativi agli anni d’imposta 2013, 2014 e 2015, sostenendo di avere diritto alle agevolazioni previste per i coltivatori diretti sui terreni agricoli posseduti. I giudici di merito avevano invece negato il beneficio ritenendo, in sintesi, che il percepimento della pensione escludesse la qualifica di coltivatore diretto e rendesse irrilevante la permanenza dell’iscrizione negli elenchi e il versamento di contributi volontari. In cassazione il ricorrente ha dedotto: nullità della sentenza per errori materiali e incertezza sull’oggetto del riesame; violazione delle norme sull’agevolazione IMU/ICI per avere la CTR escluso la qualifica di coltivatore diretto solo perché pensionato; erronea negazione del requisito dell’iscrizione obbligatoria alla previdenza agricola per il solo fatto della pensione; mancata considerazione della norma di interpretazione autentica introdotta nel 2020, da applicare retroattivamente; vizi motivazionali sulle sanzioni amministrative.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio formale denunciato non determina nullità della sentenza se dal contesto è comunque possibile identificare con sufficiente chiarezza il provvedimento deciso e non risulta leso il diritto di difesa.

  • art. 13, comma 8-bis, d.l. n. 201/2011

    Per l’IMU sui terreni agricoli il beneficio richiede che i terreni siano posseduti e condotti dai soggetti qualificati dalla norma, e la disciplina va letta alla luce della successiva interpretazione autentica.

  • art. 6, l. n. 203/1982

    Richiamata dal ricorrente a sostegno della propria qualifica agricola.

  • art. 31, l. n. 590/1965

    Richiamata dal ricorrente a sostegno della propria qualifica agricola.

  • art. 1647 c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della propria qualifica agricola.

  • art. 9, d.lgs. n. 228/2001

    La Corte lo richiama nel quadro delle agevolazioni tributarie in agricoltura e della disciplina sopravvenuta di interpretazione autentica.

  • artt. 1 e 2, comma 1, l. n. 1047/1957

    Richiamati per definire la qualità di coltivatore diretto ai fini previdenziali.

  • artt. 2 e 3, d.lgs. n. 9/1963

    Richiamati per definire la qualità di coltivatore diretto ai fini previdenziali.

  • art. 13, comma 8-bis, d.l. n. 201/2011

    Per le annualità considerate, la conduzione diretta del fondo continua a rilevare ai fini delle riduzioni IMU previste dalla norma.

  • art. 58, comma 2, d.lgs. n. 446/1997

    Nel regime ICI individuava i soggetti agevolati tramite iscrizione agli elenchi comunali e obbligo assicurativo; la Corte ne evidenzia il diverso ruolo rispetto alla disciplina IMU.

  • art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1992

    Per qualificare un terreno come agricolo ai fini del tributo occorrono possesso da parte di soggetti agricoli, conduzione diretta e persistenza dell’utilizzazione agro-silvo-pastorale; la disciplina IMU richiama tale definizione.

  • art. 9, comma 1, d.lgs. n. 504/1992

    Nel sistema ICI prevedeva un regime agevolato per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale.

  • art. 1, comma 705, l. n. 145/2018

    Interpretato autenticamente nel senso della sua applicabilità anche ai periodi d’imposta precedenti.

  • art. 1, comma 2, l. n. 212/2000

    Richiamato come base della norma di interpretazione autentica in materia fiscale.

  • art. 1, comma 10, lett. b), l. n. 208/2015

    Ha abrogato il comma 8-bis dell’art. 13 del d.l. n. 201/2011 per le annualità successive indicate.

  • art. 1, d.lgs. n. 99/2004

    Individua i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola ai fini IMU.

  • art. 78-bis, commi 1, 2 e 3, d.l. n. 104/2020

    Norma di interpretazione autentica applicata retroattivamente: le agevolazioni IMU per i terreni agricoli si estendono ai pensionati che continuino a svolgere attività agricola mantenendo l’iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale agricola.

  • art. 2, l. n. 1047/1957

    Per la previdenza agricola la qualità di coltivatore diretto richiede attività manuale, diretta, abituale e prevalente di coltivazione o governo del bestiame.

  • artt. 2 e 3, l. n. 9/1963

    Concorrono a definire la qualità di coltivatore diretto ai fini dell’assicurazione previdenziale agricola.

  • artt. 2, 3 e 53 Cost.

    La Corte esclude dubbi di illegittimità costituzionale della disciplina interpretativa, ritenendo ragionevole la scelta legislativa in funzione di sostegno dell’attività agricola.

Massime di principio

  • In materia di agevolazioni IMU per terreni agricoli, la condizione di pensionato non è di per sé ostativa al beneficio se permane l’iscrizione alla previdenza agricola richiesta dalla disciplina di settore.
  • La norma di interpretazione autentica può applicarsi retroattivamente quando si colloca entro le possibili varianti di senso del testo originario e chiarisce un significato già desumibile dal sistema.
  • Nel regime IMU la qualificazione agevolata dei terreni agricoli si fonda sui requisiti soggettivi previsti dalla disciplina speciale, mentre la conduzione diretta continua a rilevare per i soli profili espressamente previsti dalla norma sulle riduzioni.
  • La prova dei presupposti dell’agevolazione fiscale incombe sul contribuente che ne invoca l’applicazione; tuttavia l’iscrizione nella previdenza agricola è di regola idonea a documentare la sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti.
  • Il divieto di motivazione meramente apparente o di errori formali nella sentenza opera solo quando l’irregolarità incida sull’identificazione del provvedimento o sul contraddittorio, non quando l’errore sia agevolmente superabile dal contesto.

Come è indicizzato

MaterieImposta municipale propriaImugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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