Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13010/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda il recupero, a seguito di controllo, di una parte del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno inizialmente autorizzato all'impresa per la realizzazione e l'allestimento di una stazione di servizio con impianti, attrezzature e altri beni strumentali. L'Ufficio ha contestato: la non agevolabilità di una parte degli "impianti" per asserito inizio dell'investimento prima del 1 gennaio 2016; la non agevolabilità di parte delle "attrezzature" per una lettura restrittiva del concetto normativo; la non agevolabilità dei "macchinari"; e ha applicato sanzioni ritenendo indebita la compensazione del credito. La società ha impugnato l'atto e, in cassazione, ha dedotto soprattutto la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, sostenendo che la corte territoriale aveva confermato la decisione di primo grado senza confrontarsi con i motivi di gravame e con le prove sull'effettivo periodo di effettuazione degli investimenti. L'Agenzia, dal canto suo, ha ricorso incidentale sostenendo che i beni non fossero strumentali e che dovesse applicarsi la sanzione per credito inesistente, non quella per credito non spettante.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale della contribuente, ritenendo la sentenza d'appello affetta da motivazione apparente perché il giudice tributario di secondo grado si era limitato a un rinvio sostanzialmente adesivo alla decisione di primo grado, senza esaminare le censure dell'appellante né le prove rilevanti. È stato quindi cassato il capo della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame con motivazione congrua e per la regolazione delle spese. Il secondo motivo della contribuente è stato dichiarato assorbito. Il ricorso incidentale dell'Agenzia è stato rigettato: la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione dei beni come strumenti dell'attività di impresa, secondo un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, e ha escluso che ricorressero i presupposti del credito inesistente, osservando che l'Ufficio aveva operato una mera rettifica degli importi compensati senza dimostrare un credito artificiosamente creato o privo dei presupposti costitutivi non rilevabile con controlli automatizzati/formali.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 98-108, L. 28 dicembre 2015 n. 208

    disciplina il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno; l'agevolazione spetta solo per investimenti effettivamente rientranti nel periodo e nei requisiti previsti dalla legge.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come parametro della motivazione della sentenza, la cui violazione è stata dedotta per motivazione apparente.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    impone la motivazione delle sentenze tributarie; la Corte ribadisce che la motivazione per relationem è ammissibile solo se consente di comprendere le ragioni della decisione.

  • art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato nel quadro dei requisiti della sentenza tributaria, in combinazione con gli artt. 36 d.lgs. 546/1992 e 118 disp. att. c.p.c.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    la sentenza può essere motivata per relationem solo se il giudice dà conto, anche sinteticamente, delle ragioni della conferma o dell'identità delle questioni trattate.

  • art. 109 T.U.I.R.

    richiamato dall'Agenzia per sostenere che i beni dovevano essere strumentali all'attività d'impresa.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dall'Agenzia nel motivo sulle agevolazioni fiscali, in tema di onere della prova dei presupposti del beneficio.

  • art. 13, commi 4 e 5, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    la Corte afferma che, in presenza di credito non spettante, si applicano le sanzioni previste da tali commi; il credito inesistente richiede invece presupposti più rigorosi.

  • art. 27, comma 18, d.l. n. 185 del 2008

    la Corte richiama la disciplina sanzionatoria per l'uso in compensazione di crediti inesistenti, vigente ratione temporis.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    serve, insieme ad altri controlli formali/automatizzati, a distinguere il credito inesistente da quello non spettante.

  • art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato per il criterio di distinzione tra credito inesistente e credito non spettante.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato come controllo automatizzato rilevante ai fini della distinzione fra credito inesistente e credito non spettante.

  • art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997

    la Corte lo indica come sanzione applicabile, se del caso, per il credito non spettante.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte esclude la sua applicazione nel caso di specie, poiché una parte soccombente è amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • La sentenza tributaria di appello è nulla per motivazione apparente quando si limita ad aderire alla decisione di primo grado senza confrontarsi con i motivi di gravame e senza rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito.
  • La motivazione per relationem è legittima solo se, dalla lettura coordinata delle decisioni di primo e secondo grado, sia comunque ricostruibile un iter argomentativo esaustivo e coerente sulle censure proposte.
  • Nel credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno, l'agevolazione spetta solo per beni effettivamente strumentali all'attività d'impresa e per investimenti che rispettino il periodo e gli altri requisiti di legge; la qualificazione dei beni va compiuta in concreto.
  • La distinzione tra credito "inesistente" e credito "non spettante" non dipende dalla sola mancanza di presupposti, ma richiede per il credito inesistente anche un elemento di artificiosità o una carenza dei presupposti non riscontrabile con i controlli automatizzati o formali previsti dalla normativa.
  • Quando l'Ufficio si limita a rettificare gli importi oggetto di compensazione senza dimostrare l'inesistenza del credito, la fattispecie rientra nella compensazione di credito non spettante, con applicazione del relativo regime sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRimborsiAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.