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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12983/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento emessa per somme asseritamente dovute in relazione a carichi tributari e altri crediti iscritti a ruolo. Il contribuente aveva contestato, nei gradi di merito, la nullità dell'atto per omessa o invalida notifica della cartella presupposta e degli ulteriori atti prodromici, l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, la prescrizione della pretesa, la decadenza dal potere di notifica della cartella e, in generale, la carenza di prova del credito. In cassazione ha proposto dodici motivi, deducendo soprattutto: motivazione apparente o perplessa della sentenza d'appello; error in procedendo per violazione del principio dispositivo e delle regole sulla prova; omesso esame di fatti decisivi; mancata sospensione del giudizio per pregiudizialità; omessa pronuncia su decadenza e carenza di prova; nonché censure sulla validità delle notifiche, anche in relazione all'uso di un indirizzo ritenuto errato, alla consegna a soggetto diverso dal destinatario, all'asserita mancanza della raccomandata informativa e alla mancata produzione in giudizio delle cartelle e degli atti interruttivi della prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato i motivi e ha ritenuto il primo infondato, il secondo e il terzo inammissibili, il quarto infondato, il quinto e il sesto inammissibili, il settimo infondato, l'ottavo inammissibile, il nono e il decimo inammissibili, gli undicesimo e dodicesimo inammissibili per difetto di specificità. La decisione d'appello è stata quindi confermata. Dal testo disponibile risulta che l'esito finale è il rigetto del ricorso del contribuente, con prevalenza delle resistenti.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione apparente o la nullità per error in procedendo sono configurabili solo se la sentenza non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico; non possono essere usati per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame deve riguardare un fatto storico, preciso e decisivo, non mere argomentazioni, questioni o valutazioni del giudice sulle notificazioni e sulle prove.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia richiede che la questione sia effettivamente autonoma e decisiva; se la decisione su altra questione la assorbe, il vizio non ricorre nei termini prospettati.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non quando abbia semplicemente valutato in modo diverso le prove offerte.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza sulla valutazione delle prove non è sindacabile in cassazione come error in procedendo, se non nei limiti dell'uso di prove non valutabili o di regole legali di prova.

  • art. 132 c.p.c.

    La nullità per carenza di motivazione è configurabile solo in presenza di motivazione mancante o meramente apparente, non quando la motivazione sia ritenuta semplicemente erronea o non condivisibile.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario la sentenza deve essere motivata in modo idoneo a rendere intellegibile la decisione; il difetto rilevante è solo quello radicale o apparente.

  • art. 39, comma 1-bis, d.lgs. 546/1992

    La sospensione del processo per pregiudizialità non è automaticamente obbligatoria in presenza di altra causa pendente, secondo l'interpretazione richiamata dalla Corte.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria non è obbligatoria quando il giudizio pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato; in tal caso la sospensione può essere solo facoltativa nei limiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 337, secondo comma, c.p.c.

    In presenza di rapporto di pregiudizialità tecnica e di sentenza non definitiva nel giudizio pregiudicante, la sospensione del processo può essere disposta facoltativamente.

  • art. 336, secondo comma, c.p.c.

    La Corte richiama la disciplina del possibile conflitto tra giudicati sopravvenuto a seguito della definizione del giudizio pregiudicante.

  • art. 297 c.p.c.

    Se la sospensione sia stata disposta, è proponibile istanza di prosecuzione secondo le regole ordinarie.

  • art. 49 d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario opera il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile per quanto compatibili.

  • art. 20, comma 6, d.lgs. 112/1999

    L'ente creditore può riaffidare la riscossione dopo il discarico se emergono elementi patrimoniali o reddituali riferibili al debitore e se non è decorso il termine di prescrizione decennale.

  • art. 25 D.P.R. 602/1973

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla decadenza dal potere di notifica della cartella.

  • art. 2948 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale di alcuni crediti e accessori.

  • art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997

    Richiamato dal ricorrente con riferimento alla prescrizione delle sanzioni.

  • art. 139, comma 4, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità della notificazione in mancanza della raccomandata informativa.

  • art. 60, comma 1, lett. b-bis, D.P.R. 600/1973

    Richiamato dal ricorrente per contestare la ritualità della notifica eseguita in mani di soggetto diverso dal destinatario e senza raccomandata informativa.

  • art. 2730 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per valorizzare il contenuto degli atti difensivi della controparte come riconoscimento della circostanza di fatto relativa alla consegna dell'atto a un familiare presso diverso civico.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle censure processuali sul giudizio tributario.

  • art. 7, comma 1, d.lgs. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente in tema di prove nel processo tributario.

Massime di principio

  • La denuncia di motivazione apparente è ammissibile solo quando la sentenza non consenta di ricostruire la ratio decidendi; non è sufficiente che la motivazione sia ritenuta sbagliata o poco persuasiva dalla parte soccombente.
  • Nel ricorso per cassazione le censure sulla valutazione delle prove e sulla regolarità delle notifiche devono essere veicolate, se del caso, come violazione di legge; non possono essere trasformate in un improprio sindacato di merito sotto forma di error in procedendo o omesso esame di fatti.
  • L'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda esclusivamente fatti storici decisivi e discussi, non questioni giuridiche, argomentazioni difensive o apprezzamenti del giudice sulle risultanze probatorie.
  • La sospensione necessaria per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. non è automatica in presenza di un giudizio collegato se quello pregiudicante è definito con sentenza non passata in giudicato; in tale ipotesi la sospensione può essere solo facoltativa secondo la disciplina applicabile.
  • La censura di omessa pronuncia o di carenza di prova richiede specificità: occorre indicare puntualmente il contenuto della pretesa, gli atti e i fatti decisivi e il modo in cui la sentenza li avrebbe trascurati; la mera contestazione generica del debito non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizioneDecadenzaGiudicato

Testo integrale

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