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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12978/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato su una dichiarazione integrativa relativa al periodo d'imposta 2014, notificata nel 2019. In primo grado la contribuente aveva ottenuto l'annullamento della cartella per asserita decadenza triennale del potere di riscossione; l'Ufficio aveva appellato sostenendo che il termine dovesse decorrere dalla dichiarazione integrativa presentata nel 2016, così rendendo tempestiva la cartella. In appello la CTR ha accolto l'impugnazione dell'Ufficio, ritenendo inoltre infondate le eccezioni della società sulla necessità della comunicazione di irregolarità, sulla pretesa illegittimità della notifica dell'appello via PEC e sulla dedotta usurarietà degli interessi. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione delle norme sui termini di iscrizione a ruolo e sulla rilevanza della dichiarazione integrativa, sostenendo che il termine andasse riferito all'anno d'imposta 2014 e non alla dichiarazione integrativa, e che l'integrativa non potesse riaprire in modo generalizzato i termini; 2) violazione delle norme processuali per avere la CTR fondato la decisione su una questione asseritamente nuova, introdotta solo in appello; 3) illegittimità dell'appello notificato via PEC nonostante il giudizio di primo grado fosse cartaceo; 4) violazione delle norme sul controllo automatizzato e sulla motivazione della cartella, lamentando la mancata comunicazione di irregolarità e l'inammissibilità della procedura; 5) violazione delle norme sul contenuto minimo e sulla motivazione dell'atto, per asserita insufficienza della cartella a individuare titolo e quantificazione della pretesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva trascritto né la dichiarazione originaria né quella integrativa né la cartella; ha ritenuto infondato il secondo, rilevando che l'Ufficio poteva produrre in appello la documentazione relativa alla dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 546/1992 e che non vi era indebita mutazione del thema decidendum. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, affermando che la notifica dell'appello via PEC era valida nel processo tributario telematico in vigore ratione temporis e che la regola sulle modalità usate in primo grado non si applicava alla diversa ipotesi della parte soccombente che propone appello. Gli ultimi due motivi sono stati dichiarati inammissibili e comunque manifestamente infondati, perché la cartella non era stata trascritta e, soprattutto, perché secondo la giurisprudenza richiamata il contraddittorio preventivo e la comunicazione di irregolarità sono dovuti solo quando il controllo automatico evidenzi incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, non quando la cartella riguardi il mero mancato pagamento di somme già dichiarate. La Corte ha quindi confermato la decisione di appello e condannato la ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 1, d.P.R. 602/1973

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la decadenza del potere di riscossione, ma la Corte non accoglie la tesi perché il dies a quo viene ancorato alla dichiarazione integrativa prodotta in atti

  • art. 36-bis d.P.R. 600/1973

    il controllo automatizzato legittima l'iscrizione a ruolo; l'obbligo di comunicazione sorge solo se il controllo evidenzia un risultato diverso da quello dichiarato e quindi un'irregolarità rilevante

  • art. 54-bis d.P.R. 633/1972

    stessa funzione dell'art. 36-bis per l'IVA; la comunicazione al contribuente è dovuta solo in caso di esito diverso rispetto alla dichiarazione

  • art. 1, comma 640, L. 190/2014

    richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla decadenza, ma non valorizzato dalla Corte ai fini dell'accoglimento

  • art. 345 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per contestare la produzione in appello della dichiarazione integrativa; la Corte ha ritenuto invece legittima la produzione ex art. 58 d.lgs. 546/1992

  • art. 57 d.lgs. 546/1992

    richiamato per sostenere il divieto di nuove eccezioni; la Corte non lo reputa violato

  • art. 58 d.lgs. 546/1992

    consente la produzione di nuovi documenti in appello nel processo tributario; la Corte lo applica per ritenere ammissibile la documentazione sull'integrativa

  • art. 16-bis, comma 3, d.lgs. 546/1992

    richiamato nel precedente giurisprudenziale sulla telematizzazione del processo tributario e sulle notifiche via PEC

  • d.m. 23 dicembre 2013, n. 163

    norma regolamentare sul processo tributario telematico, interpretata nel senso che la regola sulla continuità delle modalità telematiche riguarda chi le abbia usate in primo grado

  • art. 6, comma 5, L. 212/2000

    non impone il contraddittorio preventivo in ogni caso di iscrizione a ruolo, ma solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione

  • art. 7, L. 212/2000

    richiamato dalla ricorrente sul contenuto minimo della cartella, ma la censura è stata reputata inammissibile e infondata

  • art. 3, L. 241/1990

    richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione dell'atto amministrativo, ma senza accoglimento

  • art. 20 d.P.R. 602/1973

    richiamato dalla ricorrente sul contenuto della cartella, senza rilievo decisivo

  • art. 2, comma 2, d.lgs. 462/1997

    la sua applicazione non comporta, secondo la Corte, la non debenza o la riduzione di sanzioni e interessi per la sola omissione della comunicazione di irregolarità in caso di mero mancato pagamento

  • art. 360 c.p.c.

    norma sul ricorso per cassazione richiamata per la formulazione dei motivi, senza specifica autonomia decisoria

  • art. 30 maggio 2019, processo tributario telematico (decorrenze regionali)

    richiamato nel ragionamento sul tempus regit actum per ritenere valida la notifica via PEC nel periodo di vigenza del processo tributario telematico

Massime di principio

  • Nel controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972, l'obbligo di comunicazione al contribuente sussiste solo quando l'esito del controllo evidenzi un risultato diverso rispetto a quello dichiarato, cioè un'effettiva irregolarità o incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione.
  • Se la cartella di pagamento riguarda il mero mancato versamento di imposte già esposte in dichiarazione, non è dovuto il previo invito o la comunicazione di irregolarità; la loro omissione non determina, di per sé, la non debenza del tributo né la riduzione automatica di sanzioni e interessi.
  • Nel processo tributario è ammissibile la produzione in appello di documenti nuovi ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 546/1992, purché non si alteri il thema decidendum già introdotto con le questioni dedotte in primo grado.
  • La notifica dell'appello via PEC è valida se effettuata quando il processo tributario telematico è in vigore ratione temporis; la disciplina sulle modalità telematiche già utilizzate in primo grado non impedisce alla parte soccombente di proporre appello con modalità telematiche.
  • In cassazione il motivo che contesta la decisione sul fatto o sulla documentazione deve rispettare il principio di autosufficienza, trascrivendo gli atti e i documenti rilevanti; in difetto, la censura è inammissibile.
  • La dichiarazione integrativa può assumere rilievo ai fini della decorrenza dei termini di riscossione per gli elementi oggetto di integrazione, ma la censura sul punto deve essere specificamente dimostrata mediante il contenuto degli atti rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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