Cassazione Civile, Ordinanza n. 12981/2025 del 15/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La controversia trae origine da una cartella di pagamento emessa per imposte relative all'anno 2005 (IRES, IRAP, IVA e ritenute alla fonte, oltre accessori). La contribuente aveva impugnato la cartella deducendo vizi della notificazione, in particolare la presenza di una relata di notifica in bianco o comunque priva di elementi essenziali nella copia consegnata al destinatario. La lite era già giunta una prima volta in cassazione, che aveva cassato con rinvio la decisione di appello perché il giudice di merito aveva mal applicato i principi sulla difformità tra la relata conservata dal notificante e quella consegnata al destinatario. In sede di rinvio, la CTR aveva accolto l'appello della contribuente e annullato la cartella, ritenendo invalida la notificazione perché la relata in possesso del destinatario era in bianco. Contro tale decisione l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione/falsa applicazione degli artt. 148 e 160 c.p.c., degli artt. 24 e 111 Cost. e delle norme sulla notifica della cartella, assumendo che la CTR avesse erroneamente qualificato come causa di invalidità della cartella un vizio della notificazione, nonostante la relata in possesso del notificante fosse regolare; 2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. ed extrapetizione, sostenendo che il contribuente non avesse realmente contestato la validità della cartella ma soltanto la disciplina della notificazione e la tardività dell'impugnazione. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo, affermando che la nullità della notificazione non consente di annullare la cartella come atto impositivo, ma incide solo sulla decorrenza del termine di impugnazione; perciò, una volta che il contribuente abbia comunque proposto ricorso, il giudice deve esaminare il merito dell'impugnazione e non può arrestarsi alla sola invalidità della notifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso dell'ente della riscossione, dichiarando assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla competente CGT di secondo grado per l'esame delle questioni di merito relative alla cartella e per la regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità. La Corte ha chiarito che, nel caso di relata di notifica in bianco consegnata al destinatario, la notifica è viziata e non fa decorrere il termine per impugnare; tuttavia, se la cartella viene comunque impugnata, il giudice non può annullarla solo per il vizio della notificazione, dovendo invece decidere sul merito della pretesa tributaria.
Norme richiamate
art. 148 c.p.c.
È richiamato come norma sulla forma della relata di notificazione; la sua violazione non è stata ritenuta, nel caso concreto, idonea a fondare l'annullamento della cartella come atto impositivo, ma solo a incidere sulla validità della notificazione e sulla decorrenza del termine di impugnazione.
art. 160 c.p.c.
È evocato quale disciplina della nullità della notificazione; la Corte ribadisce che i vizi della notifica rientrano nella categoria della nullità, non dell'inesistenza, salvo manchino gli elementi essenziali dell'atto notificatorio.
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
È citato tra le norme invocate dalla ricorrente a disciplina della notificazione della cartella di pagamento.
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
È citato tra le norme invocate dalla ricorrente in tema di notificazione degli atti tributari.
art. 21 d.lgs. n. 546/1992
È richiamato in relazione al termine di impugnazione del ricorso tributario; la Corte afferma che il vizio di notifica può impedire la decorrenza del termine, ma non consente di per sé l'annullamento della cartella quando il ricorso è comunque proposto.
art. 156 c.p.c.
La Corte esclude che, nel caso concreto, potesse operare una sanatoria per raggiungimento dello scopo fondata sulla mera proposizione del ricorso, perché il ricorso era stato dichiarato tardivo nella precedente fase e la questione andava comunque trattata in termini distinti rispetto alla validità dell'atto impositivo.
art. 112 c.p.c.
È evocato nel secondo motivo come norma sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma il motivo viene assorbito dopo l'accoglimento del primo.
art. 24 Cost.
È richiamato nel primo motivo come parametro costituzionale di difesa, senza autonoma statuizione di accoglimento o rigetto.
art. 111 Cost.
È richiamato nel primo motivo come parametro costituzionale del giusto processo, senza autonoma statuizione di accoglimento o rigetto.
Massime di principio
- In materia di notificazione della cartella di pagamento, la difformità tra la relata conservata dal notificante e quella consegnata al destinatario va apprezzata avendo riguardo, per il destinatario, alla copia in suo possesso; se la copia ricevuta è priva di elementi essenziali, la notificazione è nulla e non decorre il termine per impugnare.
- La nullità della notificazione della cartella non coincide con la nullità o invalidità della cartella in sé: il vizio notifica soltanto la decorrenza dei termini e non elimina l'atto impositivo, che deve essere scrutinato nel merito se il contribuente lo impugna.
- L'inesistenza della notificazione è configurabile solo in presenza della totale mancanza dell'atto o di un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali della notifica; ogni altra difformità dal modello legale integra, di regola, una nullità.
- Se il contribuente propone comunque ricorso contro la cartella, il giudice non può annullarla automaticamente per il solo vizio della notifica, ma deve verificare le censure di merito contro la pretesa tributaria.
- In caso di contestazione sulla regolarità della relata, l'onere di dimostrare la falsità dei dati della relata in possesso della controparte grava su chi intende far valere la decadenza altrui, mentre la semplice esibizione della relata del notificante non basta a superare il contenuto della copia consegnata al destinatario.
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