Cassazione Civile, Ordinanza n. 12980/2025 del 15/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La lite nasce dall’impugnazione, davanti al giudice tributario, di un’intimazione di pagamento relativa a più cartelle esattoriali; per la sola cartella ancora rilevante in cassazione, la contribuente contestava la validità della notifica. In primo grado era stata ritenuta irrituale la notifica per mancato rispetto delle formalità dell’art. 140 c.p.c., incluso l’invio della raccomandata informativa. In appello l’agente della riscossione sosteneva invece che la cartella fosse stata notificata a mani della destinataria, come risultante dall’avviso di ricevimento, sicché non sarebbe stata necessaria alcuna comunicazione informativa al destinatario. La CTR, tuttavia, confermava la nullità della notifica ritenendo che fosse stata eseguita a mezzo messo con consegna a soggetto terzo e senza prova dell’avviso al destinatario. Con il ricorso per cassazione l’agente della riscossione deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o errata lettura delle prove, lamentando che la CTR avesse ignorato la documentazione depositata e che l’avviso di ricevimento mostrasse la consegna diretta alla contribuente; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per aver deciso in base a un presupposto fattuale erroneo; 3) violazione dell’art. 138 c.p.c., perché, essendo la notifica avvenuta a mani proprie della destinataria tramite messo notificatore, non era dovuta la comunicazione di avvenuta notifica.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo che la sentenza d’appello fosse affetta da motivazione apparente o da vizio motivazionale denunciabile in cassazione. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, osservando che la CTR aveva omesso di esaminare la documentazione prodotta dall’ente della riscossione riguardante la cartella ancora controversa e la dedotta consegna diretta alla destinataria; se la notifica era stata eseguita a mani proprie della contribuente, non era dovuto l’invio della comunicazione informativa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Calabria per nuovo esame e per la regolazione delle spese, anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 140 c.p.c.
Richiamato per escludere l’obbligo della raccomandata informativa solo nel caso in cui la notifica non sia avvenuta nelle forme previste da tale norma; nel caso concreto la Corte reputa decisivo verificare se vi fosse stata invece consegna diretta a mani del destinatario.
art. 138 c.p.c.
Se la notificazione è eseguita a mani proprie del destinatario tramite messo notificatore, non è richiesta la comunicazione di avvenuta notifica.
art. 115 c.p.c.
La censura è stata ricondotta all’erronea percezione/valutazione della documentazione in atti, ma la Corte ha valorizzato il fatto che il giudice di merito non aveva esaminato compiutamente il materiale probatorio.
art. 116 c.p.c.
Richiamato in relazione all’asserita errata valutazione delle prove documentali; la Corte ha accertato l’omesso esame della documentazione rilevante.
art. 111 Cost.
Invocato insieme alle norme processuali sulla motivazione per denunciare la pretesa nullità della sentenza.
art. 36 D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria.
art. 132 c.p.c.
Richiamato in tema di requisiti della sentenza e della motivazione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato in tema di concisione e forma della motivazione.
art. 360 c.p.c.
La Corte distingue tra vizio motivazionale ormai circoscritto al minimo costituzionale e censure che, in concreto, attengono alla violazione di legge o all’omesso esame della documentazione rilevante.
art. 12 preleggi
Richiamato nel passaggio sulle Sezioni Unite per l’interpretazione della riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è denunciabile solo nei casi di anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è più ammessa una censura sulla semplice insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
- Se il destinatario di una cartella è raggiunto dalla notificazione a mani proprie, tramite messo notificatore, non è dovuto l’invio della comunicazione informativa previsto per le ipotesi di notificazione eseguita a soggetto diverso dal destinatario.
- Quando la parte ricorrente deduce che il giudice di merito abbia deciso su un presupposto fattuale errato, la censura è fondata solo se risulta che il giudice abbia omesso di esaminare la documentazione decisiva prodotta in atti; in tal caso la decisione può essere cassata per violazione di legge.
- La corretta qualificazione del tipo di notificazione eseguita è decisiva ai fini della validità della stessa e degli adempimenti successivi richiesti all’ufficiale o al messo notificatore.
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