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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12982/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società aveva impugnato una cartella di pagamento per il mancato versamento del diritto camerale relativo all'anno 2005, notificata nel 2012 per un importo di euro 239,18. In primo grado deduceva: mancata notificazione di un atto di accertamento prodromico; prescrizione o decadenza quinquennale del credito; in subordine, decadenza del concessionario per mancata notifica della cartella nei termini dell'art. 25 d.P.R. 602/1973. In appello ribadiva che, secondo gli artt. 16 e 17 d.lgs. 472/1997 e il regolamento camerale, l'ente avrebbe dovuto contestare preventivamente l'omesso versamento e irrogare le sanzioni; sosteneva inoltre che il diritto camerale, essendo un prelievo annuale assimilabile a tributo periodico, soggiacesse alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.; infine invocava l'applicabilità dell'art. 25 d.P.R. 602/1973 anche al tributo camerale. La CTR respingeva l'appello con motivazione di mero rinvio alla sentenza di primo grado. In cassazione la ricorrente deduceva quattro motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente; violazione dell'art. 2948 c.c. e del regolamento camerale quanto alla prescrizione; violazione del d.m. 55/2014 in punto spese; omessa pronuncia sull'asserito automatismo di annullamento ex d.l. 119/2018 per ruoli di importo inferiore a euro 1.000.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che la sentenza della CTR si limitava a una adesione apodittica alla decisione di primo grado, senza alcuna autonoma considerazione delle specifiche censure di appello. Ha qualificato tale motivazione come solo graficamente esistente ma sostanzialmente apparente, quindi sotto la soglia del "minimo costituzionale". Per questo ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità e dei gradi di merito. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    La sentenza del giudice tributario deve contenere una motivazione effettiva; la mera adesione alla decisione di primo grado non basta se non confronta le specifiche doglianze di appello.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato quale parametro della nullità della sentenza per mancanza o apparenza della motivazione.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione della sentenza deve raggiungere il livello minimo costituzionale di intelligibilità e completezza.

  • art. 2948 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale del diritto camerale in quanto obbligazione periodica.

  • art. 18 L. 580/1993

    Richiamato per affermare che il diritto camerale è dovuto annualmente ai fini del finanziamento ordinario delle camere di commercio.

  • art. 25 d.P.R. 602/1973

    Invocato per sostenere la decadenza nella notifica della cartella; la sentenza di merito ne aveva escluso l'applicabilità al caso concreto.

  • d.lgs. 472/1997, artt. 16 e 17

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere la necessità di un previo atto di contestazione e di irrogazione delle sanzioni.

  • d.m. 55/2014

    Invocato per contestare la liquidazione delle spese di lite.

  • d.l. 119/2018 conv. in L. 136/2018

    Invocato per affermare l'automatico annullamento del carico affidato alla riscossione di importo inferiore a euro 1.000.

  • Cass. Sez. U, n. 8053/2014

    Richiamata quale arresto sul concetto di motivazione apparente e sulla soglia del minimo costituzionale.

Massime di principio

  • È nulla per motivazione apparente la sentenza di appello che si limiti ad aderire in modo apodittico alla decisione di primo grado senza confrontarsi con le specifiche censure proposte dall'appellante.
  • La motivazione della sentenza deve consentire di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; una motivazione solo graficamente esistente ma priva di contenuto argomentativo non soddisfa il minimo costituzionale.
  • Quando il primo motivo di ricorso in cassazione investe validamente la nullità della sentenza per motivazione apparente, gli ulteriori motivi restano assorbiti se la cassazione comporta il rinvio per nuovo esame.
  • In sede di legittimità, la verifica della motivazione apparente si concentra sul contenuto effettivo della decisione impugnata e sulla sua capacità di rispondere alle doglianze devolute in appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

Testo integrale

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