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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00903/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un provvedimento con cui l'Amministrazione finanziaria ha irrogato a un contribuente una sanzione amministrativa per violazioni delle norme sul monitoraggio fiscale relative a più annualità d'imposta. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto, ma in appello la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione e ha ritenuto legittima la sanzione. In Cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: (1) violazione delle norme sul raddoppio dei termini di accertamento, sostenendo che non fosse provata la presentazione della denuncia penale alla Procura competente e che quindi non potesse operare il raddoppio; (2) violazione della disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2016, deducendo che, anche a voler ritenere esistente la comunicazione di reato, alcune annualità sarebbero comunque decadute perché la denuncia era stata presentata oltre i termini ordinari; (3) violazione delle regole sull'onere della prova e delle norme fiscali procedimentali, lamentando che la CTR non avesse correttamente ripartito e valutato la prova documentale tra Amministrazione e contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che, nel regime applicabile alla fattispecie, ai fini del raddoppio dei termini per l'accertamento era sufficiente la sussistenza dell'obbligo di denuncia penale per reati tributari, indipendentemente dalla effettiva tempestiva presentazione della denuncia; inoltre, poiché l'atto di irrogazione sanzioni era stato notificato prima delle modifiche normative introdotte nel 2015, non trovava applicazione il nuovo requisito della presentazione della denuncia entro i termini ordinari. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché diretto a contestare la ricostruzione in fatto e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, attività non scrutinabile in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e sono stati ravvisati i presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel regime previgente alle modifiche del 2015, il raddoppio dei termini di accertamento in materia tributaria opera quando la violazione comporta l'obbligo di denuncia penale per uno dei reati tributari, senza che sia necessario provare l'effettiva presentazione della denuncia, né l'esito del procedimento penale.
  • Le modifiche introdotte nel 2015 che subordinano il raddoppio dei termini alla presentazione della denuncia entro il termine ordinario non si applicano agli atti impositivi o sanzionatori già notificati prima della loro entrata in vigore, se la disciplina transitoria ne fa salvi gli effetti.
  • In sede di legittimità non è consentito censurare sotto le spoglie della violazione di legge la mera valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito; una doglianza che miri solo a una nuova lettura del materiale probatorio è inammissibile.
  • Quando la questione riguarda la tempestività dell'atto alla luce del raddoppio dei termini, la verifica va compiuta con riferimento al regime normativo applicabile ratione temporis e alla data di notificazione dell'atto, non a una disciplina sopravvenuta più favorevole se non espressamente retroattiva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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