Cassazione Civile, Ordinanza n. 00903/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un provvedimento con cui l'Amministrazione finanziaria ha irrogato a un contribuente una sanzione amministrativa per violazioni delle norme sul monitoraggio fiscale relative a più annualità d'imposta. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto, ma in appello la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione e ha ritenuto legittima la sanzione. In Cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: (1) violazione delle norme sul raddoppio dei termini di accertamento, sostenendo che non fosse provata la presentazione della denuncia penale alla Procura competente e che quindi non potesse operare il raddoppio; (2) violazione della disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2016, deducendo che, anche a voler ritenere esistente la comunicazione di reato, alcune annualità sarebbero comunque decadute perché la denuncia era stata presentata oltre i termini ordinari; (3) violazione delle regole sull'onere della prova e delle norme fiscali procedimentali, lamentando che la CTR non avesse correttamente ripartito e valutato la prova documentale tra Amministrazione e contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che, nel regime applicabile alla fattispecie, ai fini del raddoppio dei termini per l'accertamento era sufficiente la sussistenza dell'obbligo di denuncia penale per reati tributari, indipendentemente dalla effettiva tempestiva presentazione della denuncia; inoltre, poiché l'atto di irrogazione sanzioni era stato notificato prima delle modifiche normative introdotte nel 2015, non trovava applicazione il nuovo requisito della presentazione della denuncia entro i termini ordinari. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché diretto a contestare la ricostruzione in fatto e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, attività non scrutinabile in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e sono stati ravvisati i presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 43, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
nel testo vigente sino al 31 dicembre 2015
Per gli accertamenti relativi a violazioni che comportano obbligo di denuncia per reati tributari, i termini ordinari sono raddoppiati; nel regime applicabile al caso, conta la sussistenza dell'obbligo di denuncia e non la prova della sua effettiva e tempestiva presentazione.
art. 57, terzo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
nel testo vigente sino al 31 dicembre 2015
La disciplina del raddoppio dei termini per l'IVA è interpretata nello stesso senso dell'art. 43 d.P.R. n. 600/1973: rileva l'obbligo di denuncia per reati tributari, non la sua effettiva presentazione entro il termine ordinario nel regime previgente.
art. 1, comma 132, legge 28 dicembre 2015, n. 208
Le modifiche che subordinano il raddoppio dei termini alla presentazione della denuncia entro i termini ordinari non incidono sugli atti già notificati prima della loro entrata in vigore, per effetto della disciplina transitoria richiamata dalla Corte.
art. 2 del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128
La Corte richiama la disciplina transitoria che fa salvi gli effetti degli avvisi di accertamento e dei provvedimenti sanzionatori già notificati prima della riforma.
art. 43, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato dal ricorrente come termine ordinario di decadenza, ma la Corte lo ritiene superato, nel caso concreto, dalla disciplina del raddoppio dei termini.
È invocato per censurare la ripartizione dell'onere della prova, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché mirava a rivalutare il merito probatorio.
Richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni, ma la censura è stata considerata diretta alla valutazione di merito delle prove.
Richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni semplici, ma senza incidere sulla ratio decisoria, poiché la censura è stata giudicata di merito.
art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212
Invocato per contestare la motivazione e la prova posta a base dell'atto, ma senza accoglimento.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate nella valutazione dell'atto impositivo/sanzionatorio.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dal ricorrente nel quadro della contestazione sull'onere probatorio e sulla legittimità dell'atto.
art. 16 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni in tema di sanzioni amministrative tributarie.
d.l. 28 giugno 1990, n. 167, conv. in legge 4 agosto 1990, n. 227
Richiamato con riferimento alla disciplina del monitoraggio fiscale, che costituisce il presupposto della sanzione irrogata.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Indicano la trattazione del ricorso in camera di consiglio con procedimento semplificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel regime previgente alle modifiche del 2015, il raddoppio dei termini di accertamento in materia tributaria opera quando la violazione comporta l'obbligo di denuncia penale per uno dei reati tributari, senza che sia necessario provare l'effettiva presentazione della denuncia, né l'esito del procedimento penale.
- Le modifiche introdotte nel 2015 che subordinano il raddoppio dei termini alla presentazione della denuncia entro il termine ordinario non si applicano agli atti impositivi o sanzionatori già notificati prima della loro entrata in vigore, se la disciplina transitoria ne fa salvi gli effetti.
- In sede di legittimità non è consentito censurare sotto le spoglie della violazione di legge la mera valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito; una doglianza che miri solo a una nuova lettura del materiale probatorio è inammissibile.
- Quando la questione riguarda la tempestività dell'atto alla luce del raddoppio dei termini, la verifica va compiuta con riferimento al regime normativo applicabile ratione temporis e alla data di notificazione dell'atto, non a una disciplina sopravvenuta più favorevole se non espressamente retroattiva.
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