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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35203/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2004 nei confronti di una società, con recupero a tassazione di IRES, IRAP e IVA sulla base dello scostamento tra redditi dichiarati negativi e redditi presunti tramite studi di settore, nonché sulla base di elementi ritenuti sintomatici di antieconomicità della gestione aziendale. Il ricorso per cassazione era articolato in tre motivi: con il primo si denunciava la violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo e sull'onere della prova, sostenendo che la CTR avesse valorizzato fatti estranei al periodo d'imposta e avesse illegittimamente posto a carico della contribuente la prova contraria; con il secondo si deduceva, in via subordinata, la nullità della sentenza per motivazione apparente e per omessa pronuncia su un motivo relativo alla disciplina dello Statuto del contribuente; con il terzo si lamentava la violazione delle norme sulla sottoscrizione dell'avviso di accertamento, richiamando la giurisprudenza costituzionale sopravvenuta.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'accertamento fondato su studi di settore è una presunzione semplice che si consolida dopo il contraddittorio obbligatorio; se il contraddittorio è stato attivato e il contribuente non allega elementi idonei a giustificare lo scostamento, l'Ufficio non deve fornire ulteriori dimostrazioni oltre al disallineamento tra dichiarato e standard. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per cumulo confuso di vizi e per carenza di specifica allegazione dei presupposti fattuali, osservando comunque che il fatto era stato considerato dal giudice d'appello. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché la questione della sottoscrizione dell'avviso risultava nuova e non provata come dedotta nei precedenti gradi. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    serve a delimitare i vizi deducibili in cassazione; la censura formulata senza indicazione del parametro corretto o con tecnica mista può essere dichiarata inammissibile.

  • art. 348-ter c.p.c.

    l'eccezione di inammissibilità per doppia conforme è stata disattesa perché le censure non investivano profili motivazionali preclusi.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    legittima l'accertamento analitico-induttivo quando emergono elementi presuntivi, tra cui lo scostamento non giustificato dagli studi di settore e ulteriori indici di antieconomicità.

  • art. 62-sexies d.l. n. 331 del 1993

    richiamato come base normativa dell'accertamento mediante parametri o studi di settore.

  • art. 10 L. n. 146 del 1998

    richiamato in relazione alla disciplina degli studi di settore e al contraddittorio endoprocedimentale.

  • art. 2697 c.c.

    invocato dalla ricorrente sul riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che, dopo il contraddittorio, la prova contraria grava sul contribuente.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    prescrive il requisito minimo di motivazione della sentenza tributaria; la censura è stata però ritenuta inammissibile per formulazione confusa.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    richiamato dalla parte come motivo di ricorso, ma la censura è stata reputata inammissibile perché non adeguatamente veicolata nei gradi di merito.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    norma sulla sottoscrizione dell'avviso di accertamento; la relativa questione è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile.

  • art. 21-septies L. n. 241 del 1990

    invocato per sostenere la nullità dell'atto; la censura è stata dichiarata inammissibile per novità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    comporta, in caso di rigetto dell'impugnazione, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'accertamento tributario fondato su studi di settore o parametri costituisce una presunzione semplice che diventa sufficientemente grave, precisa e concordante solo all'esito del contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio.
  • Se il contraddittorio è stato regolarmente attivato e il contribuente non partecipa o non fornisce allegazioni specifiche, l'Ufficio può fondare la pretesa anche sul solo scostamento tra reddito dichiarato e standard di settore, senza ulteriori dimostrazioni.
  • Il giudice può valorizzare, a supporto dell'accertamento, anche indici ulteriori di antieconomicità della gestione, purché riferiti al periodo d'imposta oggetto di rettifica e inseriti in una valutazione complessiva del quadro probatorio.
  • Nel ricorso per cassazione la censura deve essere costruita in modo specifico e coerente rispetto al vizio denunciato; la commistione di profili eterogenei o la mancanza di chiara allegazione dei fatti rilevanti può determinare l'inammissibilità.
  • Questioni nuove, non dedotte e coltivate nei gradi di merito, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
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