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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35156/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato uniscrizione ipotecaria disposta dall'ente di riscossione per un importo complessivo di oltre 102 mila euro, deducendo tra l'altro la mancata notifica dell'intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973 e la mancanza di una preventiva comunicazione, con conseguente nullite0 dell'atto per assenza di contraddittorio endoprocedimentale. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione, ma la Corte d'appello l'aveva riformata ritenendo non applicabile l'art. 50 alla iscrizione ipotecaria e ritenendo altresec non riproposte in appello le ulteriori censure. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 50 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che l'iscrizione ipotecaria non puf2 essere disposta senza contraddittorio e che, quando la cartella sia stata notificata da oltre un anno, occorre anche l'intimazione di pagamento; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sui motivi di appello, sostenendo di avere correttamente riproposto ex art. 346 c.p.c. tutte le doglianze assorbite o non accolte in primo grado. L'ente resistente ha chiesto l'inammissibilite0 o il rigetto e ha anche invocato la cessazione della materia del contendere per il discarico di alcune cartelle e per la cancellazione dell'ipoteca.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili le produzioni documentali depositate in memoria perche9 fuori dei limiti dell'art. 372 c.p.c.; ha poi respinto l'istanza di estinzione per cessazione della materia del contendere, osservando che il discarico riguardava solo alcune cartelle e che la cancellazione dell'ipoteca non elideva l'interesse all'accertamento della sua illegittimite0 originaria. Nel merito ha accolto il primo motivo, richiamando il principio secondo cui l'iscrizione ipotecaria da parte dell'amministrazione/riscossione richiede un contraddittorio endoprocedimentale e la sua violazione comporta invalidite0 dell'atto quando il contribuente abbia allegato in concreto le ragioni difensive che avrebbe potuto spendere. Il secondo motivo e8 stato assorbito. La sentenza impugnata e8 stata cassata in relazione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito dichiarando l'illegittimite0 dell'iscrizione ipotecaria. L'ente di riscossione e8 stato condannato a rifondere al contribuente le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimite0.

Norme richiamate

  • art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La Corte non applica la norma alla sola iscrizione ipotecaria nel senso sostenuto dal giudice d'appello, ma valorizza il principio del contraddittorio endoprocedimentale quale requisito di validite0 dell'ipoteca; il richiamo del ricorrente all'art. 50 e8 utilizzato come parametro difensivo, mentre la decisione fonda l'invalidite0 soprattutto sull'assenza di contraddittorio.

  • art. 346 c.p.c.

    Le domande e le deduzioni non accolte in primo grado devono essere riproposte per evitare la loro rinuncia; il ricorrente sostiene di avervi adempiuto.

  • art. 112 c.p.c.

    È denunciabile la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in caso di omessa pronuncia su motivi ritualmente riproposti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per nullite0 della sentenza o del procedimento, inclusa l'omessa pronuncia.

  • art. 372 c.p.c.

    In cassazione sono ammissibili solo i documenti relativi alla nullite0 della sentenza impugnata o all'ammissibilite0 del ricorso; gli altri sono irrituali.

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    La memoria depositata in vista della camera di consiglio non consente produzioni documentali fuori dai limiti di legge.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte puf2 cassare e decidere nel merito.

Massime di principio

  • L'iscrizione ipotecaria disposta dall'ente della riscossione richiede la previa instaurazione di un contraddittorio endoprocedimentale; la sua mancanza determina l'invalidite0 dell'atto se il contribuente allega specificamente le difese che avrebbe potuto svolgere e l'opposizione non e8 meramente pretestuosa.
  • La sopravvenuta cancellazione dell'ipoteca non fa venir meno automaticamente l'interesse ad accertarne l'illegittimite0 originaria, anche ai fini della regolazione delle spese.
  • La cessazione della materia del contendere richiede il completo venir meno del contrasto tra le parti; non e8 configurabile quando la sopravvenienza incide solo su una parte delle pretese o delle cartelle poste a base dell'atto.
  • In sede di legittimite0 sono inammissibili le produzioni documentali non rientranti nelle ipotesi tassative previste dall'art. 372 c.p.c.
  • Quando la causa sia matura e non occorrano ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione puf2 decidere nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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