Cassazione Civile, Ordinanza n. 35157/2022 del 30/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo con cui era stato intimato a due soggetti di pagare solidalmente una somma a favore di una società per il compenso asseritamente dovuto per l'esecuzione di due mandati relativi alla gestione di società fiduciarie estere. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione al decreto, ritenendo fondata l'eccezione di inadempimento. La società creditrice ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) ha dedotto che i contratti erano regolati dalla legge svizzera per espressa clausola contrattuale, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1460 c.c. e applicazione del diritto svizzero; 2) ha censurato l'interpretazione dei contratti e la ricostruzione dei fatti, sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto esistenti obbligazioni in realtà non assunte, e ha richiamato anche gli artt. 115 e 116 c.p.c.; 3) ha sostenuto che l'eccezione di inadempimento non fosse invocabile da chi, a fronte di un lamentato parziale inadempimento, rifiuti integralmente di adempiere, affermando di aver comunque provato il proprio adempimento e di aver svolto attività extra contratto; 4) ha lamentato la mancata ammissione di mezzi istruttori, in particolare di 46 capitoli di prova testimoniale, ritenuti invece generici e irrilevanti dal giudice di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, perché il primo introduceva un novum sulla legge applicabile, mentre gli altri miravano sostanzialmente a una rivalutazione del merito, dell'interpretazione contrattuale, delle prove e della pertinenza dei capitoli istruttori, attività precluse in sede di legittimità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che il primo motivo prospettava per la prima volta in cassazione l'applicazione della legge svizzera, senza che ciò risultasse utilmente scrutinabile nel giudizio di legittimità; i motivi secondo, terzo e quarto, pur formalmente incardinati su violazioni di legge, tendevano in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, l'interpretazione dei mandati, la valutazione dell'adempimento e la rilevanza delle prove testimoniali. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dei controricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1460 c.c.
Richiamato come norma sull'eccezione di inadempimento; la Corte non ne entra nel merito applicativo perché i motivi sono inammissibili, ma rileva che la censura tendeva a sovvertire l'accertamento di fatto del giudice di merito.
art. 82 Codice delle Obbligazioni svizzero
Invocato dalla ricorrente come disciplina applicabile in luogo dell'art. 1460 c.c.; la Corte ritiene la doglianza inammissibile perché introduce un novum sulla legge regolatrice del rapporto.
art. 394 ss. Codice delle Obbligazioni svizzero
Richiamati dalla ricorrente per sostenere la disciplina svizzera del mandato; la Corte non esamina il merito della questione per inammissibilità del motivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro per i motivi di violazione di legge; la Corte evidenzia che, dietro la formale deduzione di violazione di norme, le censure miravano in realtà a una rivalutazione del fatto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per lamentare nullità della sentenza e del procedimento; la Corte respinge le doglianze perché strumentali a contestazioni di merito.
artt. 1362, 1363, 1364, 1366, 1368 c.c.
Invocati come canoni ermeneutici dei contratti; la Corte considera il motivo inammissibile perché volto a sostituire la propria lettura del regolamento contrattuale a quella del giudice di merito.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per censurare la valutazione del materiale probatorio; la Corte osserva che la censura in realtà mira a una nuova valutazione dei fatti.
art. 116 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per contestare l'apprezzamento delle prove; la Corte ne esclude l'utilizzo per ottenere un riesame del merito.
art. 245 c.p.c.
Invocato nel quarto motivo per lamentare la mancata ammissione della prova testimoniale; la Corte ritiene la censura inammissibile perché diretta a sollecitare un controllo di merito sulla pertinenza e rilevanza delle prove.
art. 183, sesto comma, c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per indicare la sede di articolazione dei capitoli di prova; la Corte non ritiene la doglianza scrutinabile in cassazione nei termini prospettati.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato in coordinamento con il comma 1 quater per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.
art. 348 bis c.p.c.
Menziato per l'inammissibilità dell'appello dichiarata dalla corte territoriale; non costituisce oggetto della decisione di legittimità ma è parte del contesto processuale.
Massime di principio
- In cassazione non è ammissibile prospettare per la prima volta una diversa legge regolatrice del rapporto, quando la questione non risulti già introdotta e trattata nel giudizio di merito come fatto processuale rilevante.
- Le censure che, pur formulate come violazioni di legge o vizi di nullità, mirano in realtà a ottenere una nuova interpretazione del contratto, una diversa ricostruzione del contenuto delle obbligazioni o una rivalutazione delle prove sono inammissibili perché sollecitano un sindacato di merito.
- L'eccezione di inadempimento e la valutazione del reciproco adempimento o inadempimento presuppongono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito; in sede di legittimità è deducibile solo un vizio giuridico effettivo, non una diversa lettura degli elementi istruttori.
- La doglianza sulla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile quando sia diretta, in modo generico, a rimettere in discussione la pertinenza e l'utilità dei capitoli di prova, senza un effettivo errore di diritto nel diniego istruttorio.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è tenuta alla rifusione delle spese e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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