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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35153/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento induttivo emesso nei confronti di una società per l’anno d’imposta 2013, a seguito di mancata risposta a richieste di esibizione documentale. L’Ufficio ha ripreso a tassazione, da un lato, costi ritenuti non inerenti e non adeguatamente documentati relativi a fatture per assistenza all’acquisto e al trasporto di bestiame, mediazione e collaudo; dall’altro, maggiori ricavi determinati induttivamente applicando una percentuale di redditività del 2,5% sul volume delle vendite. La società ha impugnato l’accertamento, lamentando, tra l’altro, omessa pronuncia e motivazione apparente, errata applicazione delle norme sulla inutilizzabilità dei documenti non esibiti, illegittimo ricorso all’accertamento induttivo, mancata considerazione della documentazione prodotta, omessa valutazione della richiesta di prova testimoniale e nullità dell’avviso per difetto di sottoscrizione. Parallelamente, la medesima società ha proposto revocazione contro la sentenza d’appello, deducendo errore percettivo e motivazionale sul capo relativo ai costi. Infine, in un autonomo giudizio, una socia al 50% è stata destinataria di accertamento Irpef per utili extracontabili presuntivamente distribuiti, e ha contestato sia il presupposto societario sia la validità della presunzione di distribuzione, oltre a eccezioni sulla sottoscrizione dell’avviso, sulle sanzioni e sulla costituzionalità delle norme applicate.

La decisione

La Corte ha riunito i tre ricorsi. Ha respinto integralmente il ricorso contro la sentenza resa in revocazione, ritenendo che non vi fosse motivazione mancante e che non sussistesse errore di fatto revocatorio, poiché la CTR aveva valutato la questione e non aveva supposto l’inesistenza della documentazione. Quanto al ricorso della società contro la sentenza di appello, ha dichiarato inammissibili o infondati diversi motivi, ma ha accolto il motivo sulla totale carenza di motivazione in relazione alla ripresa dei costi indeducibili, il motivo sull’omessa pronuncia relativa al difetto di sottoscrizione dell’avviso e quello relativo alla mancata motivazione sul capo dei maggiori ricavi induttivamente accertati; gli altri motivi accolti o assorbiti sono stati conseguenza di tali censure. Quanto al ricorso della socia, ha respinto le questioni preliminari sulla composizione del collegio e sulla validità formale dell’avviso, ma ha accolto il motivo sulla carenza di motivazione della sentenza in ordine alla contestazione del presupposto societario e della percentuale di redditività, cassando anche tale sentenza con rinvio. In esito finale, le sentenze di merito sono state cassate nei limiti dei motivi accolti e rinviate alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 39, secondo comma, lett. d-bis, d.P.R. n. 600 del 1973

    legittima l’accertamento induttivo puro quando il contribuente non risponde all’invito dell’ufficio, anche sulla base di presunzioni non gravi, precise e concordanti.

  • art. 32, quarto e quinto comma, d.P.R. n. 600 del 1973

    la mancata esibizione dei documenti richiesti comporta, in via generale, la loro inutilizzabilità in sede amministrativa e contenziosa; tale preclusione è però mitigata dalla possibilità di depositarli in giudizio di primo grado dichiarando la non imputabilità della mancata esibizione.

  • art. 52, quinto comma, d.P.R. n. 633 del 1972

    si riferisce al rifiuto di esibizione in sede di accesso/ispezione presso il contribuente e non alla diversa ipotesi di richiesta documentale tramite questionario.

  • art. 109, quinto comma, d.P.R. n. 917 del 1986

    invocato per la deducibilità dei costi inerenti; la Corte non entra nel merito per effetto dell’accoglimento del vizio di motivazione sulla ripresa dei costi.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato con riferimento al riparto dell’onere della prova sull’inerenza dei costi e sulla prova contraria del contribuente.

  • art. 112 c.p.c.

    l’omessa pronuncia è configurabile solo rispetto a domande o eccezioni di merito ritualmente dedotte, non per mere istanze istruttorie; nel caso della sottoscrizione dell’avviso, la censura è stata ritenuta fondata perché la CTR non si è pronunciata sul motivo di appello.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    la sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva; la mera apparenza o totale mancanza di motivazione determina nullità.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l’errore revocatorio richiede una falsa percezione della realtà, espressa e immediatamente rilevabile, e non può consistere in una diversa valutazione del materiale processuale o nell’omesso esame di documenti.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    la censura è inammissibile se il ricorrente non indica o trascrive adeguatamente i motivi o i fatti processuali rilevanti su cui fonda la doglianza.

  • art. 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546 del 1992

    invocato per la sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio presupposto; nel caso concreto il motivo è stato assorbito dall’accoglimento su altre questioni.

  • art. 42, primo e terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973

    l’avviso di accertamento deve essere sottoscritto; l’omesso esame del motivo di appello sulla sottoscrizione ha determinato cassazione con rinvio.

  • art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    nel processo tributario ratione temporis vigente, la prova testimoniale è vietata; la richiesta istruttoria generica non può fondare la censura proposta.

  • art. 38, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato nel giudizio della socia per la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in presenza di società a ristretta base sociale.

  • artt. 2727-2729 c.c.

    le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; la CTR non ha adeguatamente motivato sul punto relativo ai maggiori ricavi presunti.

  • art. 36, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato più volte come parametro della motivazione della sentenza tributaria, la cui mancanza o apparenza integra nullità.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la mancata risposta a richieste documentali dell’Ufficio può legittimare l’accertamento induttivo e, in via generale, comportare l’inutilizzabilità dei documenti non esibiti; tuttavia occorre distinguere tra la preclusione probatoria ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e la diversa ipotesi del rifiuto di esibizione in sede di accesso ex art. 52 d.P.R. n. 633/1972.
  • L’errore revocatorio è configurabile solo quando il giudice supponga o affermi l’esistenza o inesistenza di un fatto in modo oggettivamente errato e non controverso; non ricorre quando si contesti la mancata valutazione di documenti o una diversa lettura del materiale di causa.
  • La motivazione è apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere la ratio decidendi; il vizio sussiste anche nel processo tributario e determina nullità della sentenza.
  • L’omessa pronuncia riguarda domande ed eccezioni di merito ritualmente introdotte, non le mere istanze istruttorie; la mancata decisione su un motivo di appello relativo alla nullità dell’avviso per difetto di sottoscrizione integra invece vizio di omessa pronuncia se il tema era stato effettivamente devoluto.
  • In tema di costi deducibili, il giudice deve confrontarsi con la documentazione e con le specifiche allegazioni difensive; non è sufficiente un rinvio apodittico agli esiti della verifica amministrativa.
  • La presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili nelle società a ristretta base sociale richiede pur sempre un valido accertamento presupposto nei confronti della società e una motivazione che dia conto delle contestazioni del socio sulla sussistenza e quantificazione dei maggiori ricavi.
  • Le questioni di legittimità costituzionale e di rinvio pregiudiziale UE non sono motivi autonomi di ricorso per cassazione se non si innestano su una questione rilevante e ritualmente dedotta, e possono essere esaminate solo se la norma controversa è effettivamente applicabile al caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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