Cassazione Civile, Ordinanza n. 35155/2022 del 30/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dalla realizzazione di un impianto aeraulico in un immobile adibito a ristorazione, commissionato nell'ambito di un'operazione di locazione finanziaria. La parte originaria attrice, poi affiancata da una cessionaria del contratto, agiva contro il progettista, il direttore dei lavori e l'appaltatore esecutore, chiedendo l'eliminazione dei vizi e delle difformità dell'impianto e il risarcimento dei danni, assumendo che l'impianto fosse mal progettato e mal funzionante, tanto da rendere inutilizzabile una sala fumatori. La Corte d'appello aveva riconosciuto la sola responsabilità del progettista, escludendo quella del direttore dei lavori e dell'appaltatore, e aveva liquidato il danno nella misura di 18.000 euro, reputando non provati ulteriori pregiudizi. Con il ricorso per cassazione le società hanno dedotto: nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione sul mancato accoglimento della domanda di eliminazione dei vizi; violazione delle norme sul risarcimento integrale per non avere considerato altri costi e danni; errata esclusione della responsabilità solidale dell'appaltatore e del direttore dei lavori; omesso esame e violazione delle norme sulla rimessione in termini per il deposito di documenti; e erronea regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili, o comunque infondate, le censure che miravano a contestare l'apprezzamento di merito svolto dalla Corte territoriale in ordine alla ripartizione delle responsabilità, alla prova dei danni e alla quantificazione del pregiudizio. Ha inoltre escluso che vi fosse omessa pronuncia sulla domanda di eliminazione dei vizi, rilevando che la Corte d'appello aveva comunque affrontato la questione attraverso l'accertamento della responsabilità del progettista e la liquidazione del costo necessario al ripristino dell'impianto. Quanto alla produzione documentale tardiva, ha osservato che la statuizione di tardività del primo giudice non era stata adeguatamente censurata in appello e quindi non poteva essere rimessa in discussione in cassazione. È stata confermata anche la regolazione delle spese. Le ricorrenti sono state condannate alle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente architetto, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La deduzione di omessa pronuncia richiede la puntuale indicazione della domanda o eccezione non esaminata e dei relativi atti processuali; altrimenti la censura è inammissibile.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La doglianza di motivazione apparente non può essere usata per veicolare una diversa censura di omessa pronuncia senza rispettarne i requisiti di specificità.
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione per denunciare un preteso difetto assoluto di motivazione.
Il risarcimento deve coprire il danno conseguenza provato, ma la sua concreta quantificazione resta apprezzamento di merito quando sorretta da motivazione.
La liquidazione equitativa è consentita solo se il danno esiste ed è provato, ma non è determinabile nel preciso ammontare.
Richiamato dalle ricorrenti per la responsabilità da inadempimento, ma la Corte ha ritenuto che le censure si risolvessero in una contestazione del merito probatorio.
Richiamato in relazione alla pretesa responsabilità solidale dei convenuti.
Richiamato in tema di vizi dell'opera/bene, ma la Corte ha escluso che i motivi incidessero realmente sulla corretta applicazione della norma.
Richiamato per il risarcimento dei danni da vizi, ma non ritenuto decisivo rispetto alla valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito.
Richiamato per l'appalto, con esclusione della responsabilità dell'appaltatore sulla base della prova che si era attenuto al progetto.
Richiamato per la garanzia dell'appaltatore per difformità e vizi dell'opera.
La domanda di eliminazione dei vizi dell'opera è propria del rapporto di appalto e del soggetto passivamente legittimato in tale ambito.
Il concorso di più condotte causative del medesimo danno può dar luogo a responsabilità solidale tra i responsabili.
La violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l'onere alla parte sbagliata, non quando si contestano le sue valutazioni delle prove.
La richiesta di rimessione in termini per produzione documentale, se già rigettata per tardività e non specificamente impugnata, non può essere riesaminata in cassazione.
Richiamato dalla parte per la produzione documentale tardiva e la rimessione in termini.
Le spese seguono la soccombenza, anche in caso di soccombenza reciproca parziale.
La compensazione parziale delle spese è giustificata dal parziale accoglimento della domanda o dalla reciproca soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura di omessa pronuncia è ammissibile solo se il ricorrente indica in modo specifico la domanda, eccezione o motivo di appello non esaminato, riportandone i termini essenziali e localizzandolo negli atti processuali.
- La denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia invertito l'onere della prova; non è utilizzabile per contestare la valutazione delle prove o l'apprezzamento del materiale istruttorio.
- Il giudizio sulla sussistenza del danno e sulla sua quantificazione, quando sorretto da motivazione e da elementi istruttori, è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
- La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone che l'esistenza del danno sia dimostrata; se il pregiudizio non è provato, la liquidazione equitativa è preclusa.
- Nei rapporti relativi alla realizzazione di un'opera, la responsabilità solidale può derivare dal concorso causale di più soggetti nella produzione del medesimo danno, ma la sua affermazione richiede un accertamento fattuale delle rispettive condotte e dei relativi nessi causali.
- La domanda di eliminazione dei vizi dell'opera si colloca nel perimetro della garanzia dell'appaltatore; se il vizio dipende solo dal progetto, la responsabilità dell'appaltatore può essere esclusa e residuare quella del progettista o di altri professionisti, secondo il rispettivo titolo di responsabilità.
- Se una statuizione del giudice di primo grado su una decadenza o sulla tardività di una produzione documentale non viene specificamente censurata in appello, essa non può essere rimessa in discussione in cassazione.
- Le spese di lite seguono la soccombenza; la compensazione, anche solo parziale, è coerente con situazioni di soccombenza reciproca o di accoglimento solo parziale della domanda.
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