Cassazione Civile, Ordinanza n. 35158/2022 del 30/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da due decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Trieste: il primo, su ricorso di un soggetto persona fisica, per euro 300.000 a titolo di "buona uscita" prevista da scritture private del 1997 e del 2010 relative alla cessazione di un rapporto tra le parti; il secondo, su ricorso della controparte, per euro 74.807,57 relativi a somme che il ricorrente avrebbe pagato in garanzia di un finanziamento concesso a una società. Il ricorrente ha proposto opposizione al primo decreto, con querela di falso delle scritture e domanda riconvenzionale di rimborso di somme pagate a garanzia; ha inoltre resistito nel giudizio di opposizione al secondo decreto. Riunite le cause, il Tribunale ha ammesso la querela di falso e disposto CTU grafologica, poi ha respinto l'opposizione al primo decreto, rigettato la querela di falso e la riconvenzionale, accolto l'opposizione al secondo decreto e revocato quest'ultimo. La Corte d'appello ha confermato. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo la nullità della scrittura del 7 settembre 2010 per violazione della buona fede ex art. 1375 c.c. e art. 2 Cost., oltre che per difetto di causa e oggetto ex artt. 1325 e 1418 c.c., perché l'accordo sarebbe stato ingiustificatamente squilibrato e avrebbe consentito alla controparte di pretendere la buona uscita anche in caso di cessazione del rapporto per condotte illecite proprie; 2) violazione delle norme sulle presunzioni, sulla prova e sul libero convincimento del giudice, per mancata ammissione di prova testimoniale e per aver i giudici di merito aderito alla CTU grafologica senza adeguata valutazione di altre prove, sostenendo che alcune scritture sarebbero state compilate abusivamente su fogli firmati in bianco.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto la veste del vizio di nullità e dell’omesso esame, tendeva in realtà a introdurre un novum fattuale: una diversa ricostruzione dei rapporti tra le parti e della natura dell’accordo del 7 settembre 2010, non emersa nei gradi di merito e non rilevabile d’ufficio sulla base di mere allegazioni nuove in cassazione. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la prova testimoniale era stata correttamente reputata inammissibile per genericità e difetto di specificazione spazio-temporale dei capitoli, secondo l’art. 244 c.p.c.; inoltre la sentenza impugnata non era priva di motivazione al livello costituzionalmente minimo e la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. era comunque non scrutinabile, essendo le decisioni di merito conformi. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.
Le censure di legittimità non possono trasformarsi in una nuova ricostruzione fattuale; il vizio motivazionale è inammissibile quando non sia individuato un fatto decisivo e le decisioni di merito siano conformi.
La nullità può essere invocata per contrarietà a norme imperative o per difetto degli elementi essenziali, ma il suo rilievo d’ufficio in cassazione non consente di introdurre fatti nuovi non dedotti nei gradi di merito.
La causa illecita è dedotta dal ricorrente come ragione di nullità dell’accordo, ma la Corte non esamina il merito per la novità della ricostruzione fattuale.
La violazione della buona fede nell’esecuzione non viene accolta come fondamento della nullità nel caso concreto, perché la relativa deduzione presuppone un nuovo assetto fattuale non emerso nei gradi precedenti.
art. 2 Cost.
È richiamato dal ricorrente come fonte del principio di solidarietà a sostegno della buona fede; la Corte ne prende atto ma non vi fonda un accoglimento.
La carenza di causa e di oggetto è invocata come ragione di nullità del contratto; la Corte non la valuta nel merito per difetto di base fattuale già acquisita.
La prova testimoniale deve essere articolata in capitoli specifici e determinati, con collocazione univoca nel tempo e nello spazio, così da consentire il controllo di pertinenza e la difesa avversaria; in mancanza, è inammissibile.
È richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che il giudice può fondare il convincimento sugli elementi istruttori ritenuti attendibili, compresa la CTU, se motivatamente apprezzata.
È richiamato per contestare il libero apprezzamento del materiale probatorio; la Corte ritiene che il giudice di merito abbia correttamente esercitato il proprio potere valutativo.
È invocato in tema di presunzioni, ma la Corte non ravvisa violazione poiché la censura dipendeva da prove testimoniali inammissibili.
È invocato in tema di presunzioni semplici; la Corte non accoglie la doglianza perché il motivo non supera il vaglio di ammissibilità della prova principale dedotta.
capitoli di prova specifici e determinati
La mancata specificazione dei fatti nel tempo e nello spazio rende la richiesta di prova per testi inidonea.
In presenza di decisioni di merito conformi, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è utilmente deducibile nei termini prospettati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Viene dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo in caso di soccombenza in cassazione.
Massime di principio
- Il rilievo d’ufficio della nullità negoziale in appello o in cassazione è possibile solo se la nullità si fonda su fatti già ritualmente introdotti nel processo; non può invece essere costruito su una nuova ricostruzione fattuale proposta per la prima volta in sede di legittimità.
- La deduzione di nullità per difetto di causa, oggetto o violazione della buona fede non può essere accolta se richiede un accertamento fattuale del tutto nuovo e incompatibile con la linea difensiva seguita nei gradi di merito.
- La prova testimoniale è inammissibile quando i capitoli sono generici o non collocano il fatto in modo univoco nel tempo e nello spazio; la specificità è requisito essenziale per consentire il controllo di pertinenza e la difesa contraria.
- Il giudice di merito può fondare la decisione anche sulla consulenza tecnica d’ufficio, purché la motivazione dia conto, in modo non apparente, delle ragioni della preferenza accordata a tale mezzo rispetto alle contestazioni di parte e agli altri elementi istruttori.
- Il vizio di motivazione in cassazione non è configurabile quando non sia indicato un fatto decisivo realmente trascurato e la sentenza impugnata presenti una motivazione sufficiente al minimo costituzionale.
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