Cassazione Civile, Ordinanza n. 35141/2022 del 30/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento per II.DD. e IVA relativi agli anni 2012 e 2013, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione, da un lato, costi indebitamente dedotti e IVA indebitamente detratta in relazione ad acquisti di materiale fotografico ritenuti inesistenti e inseriti in un contesto di frode carosello, dall'altro, alcune perdite su crediti reputate non deducibili. La CTR aveva accolto solo in parte l'appello della contribuente: aveva ritenuto provata la fittizietà delle operazioni e la conoscenza/conoscibilità della frode quanto alle fatture di una società, ma aveva escluso la fondatezza della ripresa IVA relativa ad altre tre società; inoltre aveva riconosciuto la deducibilità di alcune perdite su crediti per impossibilità di realizzo. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo: motivazione apparente della sentenza quanto alla ripresa IVA e alle perdite su crediti; violazione delle norme sulla prova dell'inesistenza delle operazioni fatturate; violazione delle norme fiscali sulle perdite su crediti; omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità della questione sulle sanzioni. La società ha resistito e proposto ricorso incidentale con sette motivi, lamentando: omessa pronuncia e violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale; erronea valutazione delle presunzioni in tema di operazioni soggettivamente inesistenti; erronea qualificazione e/o motivazione sulla indeducibilità di alcune perdite su crediti verso due società.
La decisione
La Corte ha accolto parzialmente il primo motivo del ricorso principale limitatamente al profilo IVA concernente tre società diverse da Andromeda S.r.l., rilevando un vizio di motivazione apparente per carenza di un adeguato accertamento in fatto da parte della CTR; ha dichiarato assorbito il secondo motivo dell'Agenzia; ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo dell'Agenzia. Ha rigettato integralmente il ricorso incidentale della società, ritenendo infondate o inammissibili le censure sul contraddittorio endoprocedimentale, sulla prova dell'inesistenza soggettiva delle operazioni e sulle perdite su crediti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per il riesame del solo profilo accolto e per la liquidazione delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
La motivazione deve superare il minimo costituzionale; la sentenza è censurabile se la motivazione è meramente assertiva o apparente su un punto decisivo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È invocabile per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente o omissione di pronuncia, ma la censura non può tradursi in una rivalutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio.
artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.
La prova dell'inesistenza delle operazioni e l'uso delle presunzioni devono rispettare i canoni di gravità, precisione e concordanza; il ricorso che mira solo a ottenere un nuovo apprezzamento delle prove è inammissibile.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato in tema di recupero IVA indebitamente detratta per operazioni ritenute inesistenti.
artt. 101 e 109 d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamati in tema di deducibilità delle perdite su crediti e dei relativi presupposti fiscali.
art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000
Il contraddittorio endoprocedimentale opera, nelle verifiche nei locali del contribuente, con valutazione ex ante della necessità del contraddittorio e nullità dell'atto emesso ante tempus; nel caso concreto, però, il termine dilatorio risultava rispettato e la censura era comunque inammissibile o infondata.
artt. 97 Cost., 7, 13 e 21 L. n. 241 del 1990
Richiamati dalla contribuente a sostegno delle doglianze sul procedimento amministrativo e sul contraddittorio.
art. 112 c.p.c.
La mancata pronuncia è rilevante solo se la questione era decisiva e se sussiste interesse concreto della parte a farla valere.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato nel dispositivo per gli adempimenti conseguenti in tema di contributo unificato.
Massime di principio
- La motivazione è apparente quando, su un punto decisivo, la sentenza si limita a un'affermazione assertiva priva di un effettivo percorso argomentativo e di un accertamento in fatto intelligibile.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio sotto le sembianze della violazione di legge o del vizio di motivazione, se il fatto storico controverso è stato comunque esaminato dal giudice di merito.
- In materia di IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, il diritto alla detrazione può essere escluso quando l'Ufficio dimostri, anche per presunzioni, la fittizietà dell'operazione e la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario.
- La deduzione delle perdite su crediti richiede che il contribuente dimostri l'esistenza del credito e l'obiettiva irrecuperabilità dello stesso; la mera fattura non basta se mancano ulteriori riscontri dell'effettivo rapporto sottostante.
- Le perdite di natura realizzativa sono deducibili se il contribuente prova di avere tentato infruttuosamente il recupero del credito prima della rinuncia o della definizione transattiva; altrimenti la perdita resta nella disponibilità dell'imprenditore e non è liberamente imputabile a conto economico ai fini fiscali.
- L'omessa pronuncia è censurabile solo quando la questione non sia stata comunque assorbita o resa priva di interesse dalla decisione adottata, e quando la parte abbia un concreto interesse ad agire sulla doglianza.
- Il contraddittorio endoprocedimentale nei controlli fiscali nei locali del contribuente è presidiato dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, ma la violazione va verificata in concreto, considerando anche la tempestività della notifica del p.v.c. e il rispetto del termine dilatorio.
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