Cassazione Civile, Ordinanza n. 34428/2025 del 28/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento Irpef per l’anno 2006 emesso nei confronti della socia unica di una società a responsabilità limitata a ristretta base sociale, in conseguenza di un autonomo accertamento emesso nei confronti della società. L’Ufficio ha imputato alla socia, per presunzione, utili extracontabili ritenuti conseguiti dalla società e distribuiti alla compagine sociale. La contribuente ha impugnato l’atto davanti alle commissioni tributarie, ma i giudici di merito hanno respinto il ricorso e l’appello. In cassazione ha dedotto quattro motivi: 1) violazione dell’art. 43 d.P.R. n. 600/1973 per asserita tardività della denuncia e per la non imputabilità dell’eventuale reato alla socia; 2) violazione degli artt. 42 d.P.R. n. 600/1973 e 56 d.P.R. n. 633/1972 per mancata indicazione, nell’avviso, dei presupposti del raddoppio dei termini; 3) violazione degli artt. 2729 c.c. e 38 d.P.R. n. 600/1973 per l’insussistenza di automatismi accertativi e dei limiti della presunzione di distribuzione occulta degli utili; 4) vizio di motivazione e violazione delle norme processuali tributarie e costituzionali per omesso esame delle prove offerte per dimostrare che gli utili non erano stati distribuiti (assenza di immobili e beni mobili registrati, condizioni di vita modeste, assenza di movimentazioni bancarie anomale).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, esaminandoli congiuntamente, i motivi sul raddoppio dei termini di accertamento: secondo il diritto vivente richiamato, il raddoppio opera in presenza dell’obbligo astratto di denuncia penale per reati tributari, indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia o dall’esito del processo penale; inoltre, per gli avvisi già notificati alla data rilevante, sopravvive la disciplina previgente del raddoppio. Ha poi respinto il motivo sulla presunzione di distribuzione di utili extracontabili, ribadendo che nelle società di capitali a ristretta base sociale è legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extracontabili, con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. Ha infine escluso il vizio di motivazione, osservando che la motivazione della sentenza di merito non era mancante o apparente e che gli elementi probatori invocati dalla ricorrente erano, secondo i principi consolidati, non decisivi ai fini di superare la presunzione. Non è stata liquidata alcuna spesa per la mancata attività difensiva dell’Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
Per l’epoca rilevante, i termini di accertamento sono raddoppiati in presenza dell’obbligo di denuncia per reati tributari, a prescindere dalla effettiva presentazione della denuncia o dall’esito del procedimento penale.
La mancata indicazione nell’avviso dei presupposti del raddoppio dei termini non comporta, di per sé, insufficienza motivazionale, se il potere di accertamento era legittimamente esercitabile.
Richiamato in relazione alla disciplina della motivazione dell’atto e al raddoppio dei termini, secondo una lettura coerente con la disciplina sostanziale applicabile ratione temporis.
L’obbligo di denuncia è il presupposto astratto che fa scattare il raddoppio dei termini di accertamento.
I reati tributari previsti dal decreto rilevano ai fini dell’obbligo di denuncia e quindi del raddoppio dei termini.
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria, con inversione dell’onere della prova.
La presunzione può fondarsi su una catena di inferenze gravi, precise e concordanti; non è esclusa la costruzione di presunzioni ulteriori su fatti già accertati presuntivamente.
Richiamato come norma invocata dalla ricorrente contro l’automatismo accertativo, ma ritenuto non idoneo a escludere la presunzione di distribuzione degli utili nella fattispecie.
art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546/1992
La motivazione è viziata solo se totalmente assente o apparente; nel caso concreto tale vizio è stato escluso.
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza tributaria.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
La nullità per difetto di motivazione sussiste solo in caso di motivazione mancante o apparente.
Richiamato per il requisito della motivazione della sentenza.
art. 111, sesto comma, Cost.
La decisione deve essere motivata in modo intelligibile; nel caso concreto la motivazione dei giudici di merito è stata ritenuta sufficiente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti processuali del contributo unificato aggiuntivo.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma di inserimento del comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
art. 1, commi 130-132, l. n. 208/2015
Le modifiche introdotte non incidono sugli avvisi già notificati nei periodi transitori rilevanti.
La disciplina transitoria fa salvi gli effetti degli avvisi già notificati alla data indicata, consentendo l’applicazione della disciplina previgente del raddoppio dei termini.
Massime di principio
- Nell’accertamento tributario, il raddoppio dei termini opera quando, in astratto, sussiste l’obbligo di denuncia per reati tributari; non è necessario che la denuncia sia effettivamente presentata né che il processo penale si sia concluso.
- Per gli avvisi già notificati nel regime transitorio rilevante, le modifiche normative del 2015 sul raddoppio dei termini non eliminano gli effetti degli atti già emessi secondo la disciplina previgente.
- Nelle società di capitali a ristretta base sociale è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.
- La prova contraria del socio deve dimostrare che i maggiori ricavi non sono stati realizzati oppure che, se realizzati, sono stati accantonati, reinvestiti o attribuiti ad altri soggetti.
- Non esiste un divieto processuale di presunzioni di secondo grado: un fatto accertato per presunzione può costituire il presupposto di un’ulteriore presunzione, purché il risultato sia sorretto da gravità, precisione e concordanza.
- Il vizio di motivazione rilevante in cassazione sussiste solo quando la motivazione sia totalmente mancante o solo apparente; la mera mancata confutazione analitica di ogni elemento dedotto non basta, se la ratio decidendi è comprensibile.
- Nel contenzioso su utili extracontabili, il contribuente non è tenuto a fornire specifici riscontri bancari o patrimoniali dell’inesistenza della distribuzione, se la presunzione legale o giurisprudenziale già opera e la prova contraria non è idonea a superarla.
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