Cassazione Civile, Ordinanza n. 20989/2021 del 22/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica della Guardia di Finanza che aveva evidenziato irregolarità contabili, l'Ufficio emetteva avviso di accertamento per IVA, IRAP, IRES e sanzioni relative al 2007. La società impugnava l'atto deducendone la nullità per difetto di motivazione, in particolare per il rinvio per relationem al PVC non notificato, per l'omessa indicazione delle aliquote, per l'incongruenza del periodo d'imposta indicato e per l'indicazione di una percentuale di ricarico del 20% ritenuta ingiustificata. Contestava inoltre la ricostruzione induttiva dei ricavi e la valutazione delle movimentazioni bancarie, sostenendo che fossero stati utilizzati conti di soci e di altre società e che talune operazioni fossero semplici spostamenti tra carte prepagate e conti di appoggio. La CTR rigettava l'appello. In cassazione la contribuente proponeva quattro motivi: violazione dell'art. 112 c.p.c. e delle norme sulla motivazione dell'avviso per omessa pronuncia e motivazione per relationem illegittima; falsa applicazione delle norme sull'accertamento per l'errore sul periodo e per l'omessa indicazione delle aliquote; falsa applicazione delle norme sull'accertamento induttivo e sulle presunzioni in tema di percentuale di ricarico; falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 7 d.lgs. 546/1992 per la valutazione delle prove bancarie e documentali.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure formulate in modo promiscuo e, in parte, coperte dalla doppia conforme; ha escluso la nullità dell'avviso per motivazione per relationem, affermando che il PVC era già conosciuto dalla contribuente e che il richiamo era legittimo; ha giudicato inammissibile la doglianza sull'errore materiale del periodo e sull'omessa indicazione delle aliquote per difetto di autosufficienza e/o perché investiva un accertamento di fatto; ha reputato infondato il motivo sulla percentuale di ricarico, osservando che nell'accertamento induttivo l'Ufficio può ricostruire i ricavi e determinare induttivamente anche i costi, senza inversione dell'onere probatorio; ha infine ritenuto inammissibili e comunque infondate le censure sulle movimentazioni bancarie, valorizzando la presunzione legale sulle indagini finanziarie anche su conti intestati a terzi collegati al contribuente e la mancata prova contraria della società. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La dedotta omessa pronuncia non impedisce alla Corte di decidere nel merito se la questione è di puro diritto e la soluzione di rigetto è evidente, senza necessità di rinvio.
art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
È richiamato quale norma sulla motivazione dell'avviso di accertamento; la Corte ritiene sufficiente la motivazione per relationem al PVC conosciuto dal contribuente.
art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato a sostegno dell'obbligo di motivazione; nel caso concreto la motivazione dell'atto è ritenuta adeguata.
art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000 n. 212
L'obbligo di allegazione riguarda solo gli atti non già integralmente e legalmente conosciuti dal contribuente.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
La mescolanza di censure eterogenee rende il motivo inammissibile; il n. 5 è inoltre limitato dalla doppia conforme nei giudizi introdotti dopo l'11 settembre 2012.
La doppia conforme limita il ricorso per cassazione quanto al vizio motivazionale.
art. 54, comma 2, D.L. n. 83 del 2012 conv.
Le regole sulla doppia conforme si applicano ai giudizi di appello introdotti dopo l'11 settembre 2012.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente e trascrivere il contenuto dei documenti su cui fonda la censura; in difetto il motivo è inammissibile.
art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
Consente la ricostruzione induttiva del reddito in presenza di irregolarità contabili.
Richiamato in tema di presunzioni; nella fattispecie l'accertamento induttivo consente anche presunzioni semplici e l'inversione dell'onere della prova rispetto agli elementi contrari.
La violazione sussiste solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o disapplica la regola della libera valutazione.
art. 7, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
Richiamato in relazione ai poteri istruttori del processo tributario; non impone diversa valutazione delle prove documentali se il giudice di merito ha motivato.
art. 32 n. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
Autorizza l'accertamento anche su conti intestati a terzi collegati al contribuente, con onere di prova contraria a carico di quest'ultimo.
art. 51 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
Consente indagini bancarie ai fini IVA anche su conti formalmente intestati a terzi se ritenuti connessi al reddito del contribuente.
art. 53 Cost.
Impone di evitare la tassazione del profitto lordo quando l'accertamento è induttivo: devono essere considerati anche i costi, sebbene determinati induttivamente.
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000 n. 212
Prevede il rilascio di copia del processo verbale al termine della verifica; non richiede la notifica del PVC per la sua utilizzabilità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Dà luogo all'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'avviso di accertamento tributario può essere validamente motivato per relationem al PVC della Guardia di Finanza, purché il contribuente abbia avuto conoscenza legale o integrale del contenuto richiamato e l'atto consenta di comprendere la pretesa fiscale e difendersi adeguatamente.
- La motivazione per relationem non è illegittima per il solo fatto che l'Ufficio non svolga una autonoma e ulteriore istruttoria, quando condivida le risultanze della verifica e richiami un atto già conosciuto dal contribuente.
- Quando due gradi di merito abbiano deciso in modo conforme e l'appello sia stato introdotto dopo l'entrata in vigore della riforma del 2012, il ricorso per cassazione non può dedurre il vizio di motivazione oltre i ristretti limiti consentiti dalla disciplina della doppia conforme.
- Nel ricorso per cassazione, le doglianze che mescolano in modo promiscuo violazioni di legge, nullità processuali e vizi motivazionali sono inammissibili se non consentono di distinguere chiaramente il singolo vizio denunciato e il relativo fondamento.
- Il ricorrente ha l'onere di autosufficienza: se censura la mancata o errata valutazione di documenti, deve indicarne con precisione la sede processuale e trascriverne o riassumerne il contenuto.
- Nell'accertamento induttivo puro, l'Amministrazione può ricostruire i ricavi e determinare induttivamente anche i costi, evitando di tassare il profitto lordo; la determinazione forfettaria dei costi non integra, di per sé, una inversione dell'onere della prova.
- Le movimentazioni bancarie rilevate su conti intestati a terzi ma collegati al contribuente possono essere utilizzate ai fini accertativi; spetta al contribuente dimostrare l'estraneità delle singole operazioni alla propria attività.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un regime di valutazione diverso da quello previsto dalla legge, non quando contesti semplicemente la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
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