Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20980/2021 del 22/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento IVA, IRPEF e IRAP per gli anni d'imposta 2005 e 2006 emessi a seguito di attività ispettiva della Guardia di Finanza, sviluppata anche sulla base di supporti informatici contenenti contabilità parallela rinvenuti presso un'altra società e di dichiarazioni rese dal relativo legale rappresentante, dalle quali l'Ufficio riteneva emergessero operazioni commerciali in nero tra le due società, in particolare vendite non contabilizzate di oro dalla società contribuente alla società verificata. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso dei contribuenti; la Commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente l'appello, annullando gli avvisi nella parte relativa alle vendite non contabilizzate di oro. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando l'omesso esame di un fatto decisivo, cioè la scheda della contabilità parallela e le dichiarazioni del legale rappresentante dell'altra società, che a suo dire la CTR aveva svalutato ritenendole non univoche. I contribuenti proponevano a loro volta ricorso incidentale con tre motivi: 1) violazione delle norme sulla competenza e potere di sottoscrizione degli atti impositivi, assumendo che l'avviso fosse firmato da funzionario privo di potere per illegittima nomina dirigenziale senza concorso; 2) violazione delle norme sulla notificazione dell'avviso, perché la relata era su foglio separato e la sanatoria ex art. 156 c.p.c. non sarebbe applicabile all'avviso di accertamento; 3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., per asserita mancata considerazione della genericità e contraddittorietà della pretesa e della non riferibilità delle dichiarazioni alla società contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto sia il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate sia il ricorso incidentale dei contribuenti. Il motivo principale è stato dichiarato inammissibile perché non rispettava il principio di autosufficienza: non erano stati trascritti o specificamente indicati il contenuto della scheda e gli elementi documentali evocati; inoltre, la censura mirava in sostanza a rimettere in discussione la valutazione di elementi istruttori già esaminati dal giudice di merito, il che non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo. Anche i tre motivi incidentali sono stati ritenuti inammissibili: il primo per difetto di specificità e per mancata indicazione della previa deduzione in appello; il secondo per mancata riproduzione della relata e, comunque, perché la notifica dell'avviso di accertamento non è nulla se l'atto notificato è integro e la contestazione non investe completezza e conformità dell'atto, con conseguente sanatoria per raggiungimento dello scopo; il terzo perché generico e volto ad ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio, mentre la violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. ricorre solo in ipotesi tipizzate. Le spese di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza. È stato inoltre dato atto dell'obbligo dei ricorrenti incidentali di versare l'ulteriore contributo unificato, mentre tale obbligo è stato escluso per l'Agenzia, quale amministrazione dello Stato esonerata dal pagamento.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo, non la mera omissione nella disamina di singoli elementi istruttori già valutati dal giudice di merito.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve essere autosufficiente: vanno specificati e, se necessari, trascritti gli atti e documenti su cui si fonda la censura, nonché il fatto storico asseritamente omesso e la sua decisività.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Per il ricorso per cassazione devono essere depositati gli atti e documenti rilevanti richiamati a fondamento delle censure.

  • art. 42 D.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dai contribuenti per contestare la validità dell'avviso di accertamento sottoscritto da funzionario asseritamente privo di potere.

  • art. 52, comma 5, D.Lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato nel motivo incidentale sulla legittimità dell'incarico dirigenziale del funzionario firmatario dell'atto impositivo.

  • art. 8, comma 24, D.L. n. 16 del 2012

    Richiamato nel motivo incidentale sulla legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l'avviso di accertamento.

  • art. 60 D.P.R. n. 600 del 1973

    Le notificazioni dell'avviso di accertamento seguono, per rinvio, le norme del processo civile; ciò consente l'applicazione del relativo regime di nullità e sanatoria.

  • art. 3 L. n. 890 del 1982

    Richiamato con riguardo alle formalità della notificazione dell'atto tributario.

  • art. 156 c.p.c.

    La nullità della notificazione dell'avviso di accertamento è sanata dal raggiungimento dello scopo, incluso quando il contribuente propone ricorso.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione si configura solo se l'onere della prova viene addossato alla parte sbagliata rispetto alla struttura dei fatti costitutivi ed eccezioni.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione si configura solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti; non basta contestare il diverso peso attribuito agli elementi probatori.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nei principi espressi dalla Corte per precisare che è censurabile solo l'uso di prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dai poteri officiosi.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità, salvo esenzioni soggettive come quella dell'amministrazione dello Stato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che deduce omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve indicare con precisione il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento della sua deduzione processuale e la sua decisività; la censura non può risolversi nella lamentela per una valutazione probatoria incompleta o non condivisa.
  • La mancata considerazione di singoli elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in esame dal giudice di merito.
  • In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto o abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti; non è sufficiente contestare il modo in cui il giudice ha apprezzato le prove.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice abbia invertito l'onere probatorio rispetto alla corretta ripartizione tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non quando si contesti l'esito della valutazione delle prove.
  • La notificazione dell'avviso di accertamento, pur essendo atto sostanziale, è soggetta alle norme sulle notificazioni richiamate dall'art. 60 D.P.R. n. 600 del 1973 e al relativo regime di nullità e sanatoria; la proposizione del ricorso del contribuente può sanare la nullità per raggiungimento dello scopo se l'atto risulta integro e non ne sia contestata la conformità.
  • Le censure in cassazione devono essere specifiche e autosufficienti: l'omessa riproduzione del contenuto dell'atto o del documento su cui si fonda il motivo impedisce il controllo di legittimità e determina l'inammissibilità della censura.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.