Cassazione Civile, Ordinanza n. 20976/2021 del 22/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La vicenda riguarda due ricorsi per cassazione riuniti, proposti da una società semplice e dalla sua socia totalitaria, contro due sentenze della CTR Lombardia che avevano confermato avvisi di accertamento relativi all'anno 2003. Nel primo giudizio veniva contestata la rettifica Ires nei confronti della società semplice, con disconoscimento di dividendi per euro 3.470.000 e dei correlati crediti d'imposta per euro 1.787.397, ritenuti dall'Ufficio frutto di un'operazione fraudolenta inserita nel gruppo Mythos e basata su utili fittizi e crediti d'imposta non spettanti. Nel secondo giudizio veniva impugnato un avviso emesso nei confronti della società socia totalitaria, con recupero di credito d'imposta per euro 1.752.903, di minusvalenze per euro 3.400.600 e di costi per consulenze e assistenze direzionali ritenuti inesistenti, oltre alle sanzioni. I motivi di ricorso censuravano: omessa instaurazione del litisconsorzio necessario; difetto di motivazione degli avvisi per relationem e rinvio ad atti sconosciuti; illegittima qualificazione della fattispecie come evasione/frode anziché elusione ex art. 37-bis d.P.R. 600/1973; insussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti; decadenza dell'azione accertativa e necessità di produzione della notizia di reato per il raddoppio dei termini; illegittimità delle sanzioni per asserita natura elusiva; e, per il secondo ricorso, ulteriori censure analoghe e specifiche sulla ripresa dei costi inesistenti. La Corte ha ritenuto infondato il vizio di litisconsorzio perché i giudizi erano stati trattati simultaneamente e con decisioni coordinate, in modo da escludere contrasto di giudicati; ha dichiarato inammissibili le censure sulla motivazione degli avvisi e sulle presunzioni per difetto di autosufficienza e perché dirette a contestare il merito; ha escluso l'applicabilità dell'art. 37-bis, qualificando i fatti come frode/evasione e non elusione; ha accolto solo la doglianza relativa al raddoppio dei termini limitatamente all'Irap, poiché tale disciplina non opera per un'imposta priva di sanzioni penali; ha invece confermato la legittimità del raddoppio per Ires e Iva sulla base della sussistenza di seri indizi di reato e dell'obbligo di denuncia, senza necessità della produzione in giudizio della denuncia stessa. Quanto ai costi per consulenze, ha confermato la qualificazione di prestazioni oggettivamente inesistenti e quindi l'inapplicabilità della disciplina più favorevole sui costi soggettivamente inesistenti. Il secondo motivo del primo ricorso è stato dunque accolto solo per la parte Irap, con cassazione parziale e decisione nel merito che ha accolto l'originario ricorso limitatamente a tale ripresa; il restante ricorso è stato rigettato, così come integralmente il secondo ricorso.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi. Ha accolto soltanto il secondo motivo del primo ricorso, ma esclusivamente nella parte riferita alla ripresa Irap, cassando la sentenza della CTR in tale limitato segmento e decidendo nel merito con accoglimento dell'originario ricorso della contribuente solo per la ripresa Irap. Ha rigettato il secondo motivo nella parte restante, ha rigettato il quarto motivo, ha dichiarato inammissibili gli altri motivi del primo ricorso e ha rigettato integralmente il secondo ricorso. Le spese del primo giudizio di legittimità e di merito sono state integralmente compensate; nel secondo giudizio le spese sono state poste a carico della società ricorrente soccombente.
Norme richiamate
La trasparenza fiscale delle società di persone comporta l'automatica imputazione del reddito ai soci, con unità dell'accertamento tra società e soci.
art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
Il litisconsorzio necessario viene in rilievo per l'unitarietà dell'accertamento, ma può essere ritenuto salvaguardato quando i giudizi separati siano stati trattati simultaneamente e decisi in modo coordinato, senza rischio di giudicati contrastanti.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
La censura sulla motivazione dell'avviso è inammissibile se non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e non rispetta l'onere di autosufficienza nella riproduzione degli atti richiamati.
art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973
La disciplina anti-elusiva non si applica quando la condotta accertata è qualificata come frode/evasione mediante operazioni fittizie o inesistenti.
artt. 39 e 40 d.P.R. n. 600 del 1973
La doglianza sulle presunzioni è inammissibile se mira a una rivalutazione del merito e non indica specificamente l'errore di diritto.
art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973
Nel regime anteriore alle modifiche del 2015 il raddoppio dei termini opera in presenza di seri indizi di reato che fanno sorgere l'obbligo di denuncia, senza necessità della prova dell'effettiva denuncia o dell'esito penale.
art. 57, terzo comma, d.P.R. n. 633 del 1972
Per l'Iva, il raddoppio dei termini segue la medesima logica del presupposto astratto del reato perseguibile d'ufficio.
Rileva come norma che fa sorgere l'obbligo di denuncia in presenza di fatti penalmente rilevanti, ma non richiede che il reato sia accertato nel processo tributario.
La Corte dispone la riunione dei procedimenti per connessione oggettiva quando vi sia identità di causa petendi, simultanea trattazione e sostanziale coincidenza delle decisioni.
Il motivo di ricorso non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione del merito; le censure ex n. 5 sono inammissibili se non specifiche o non più proponibili nel testo vigente.
art. 8, comma 1, d.l. n. 16 del 2012
La disciplina sulla deducibilità dei costi si riferisce ai costi connessi a operazioni soggettivamente inesistenti e non alle operazioni oggettivamente inesistenti accertate nel caso di specie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Presuppone l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza, come statuito nel dispositivo.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario relativo a società di persone e soci, l'unitarietà dell'accertamento impone normalmente la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari; tuttavia, se i giudizi separati sono stati comunque trattati in modo simultaneo e coordinato, con identità di difese e decisioni sostanzialmente sovrapponibili, la Corte può ritenere preservata la ratio del contraddittorio mediante riunione, senza annullare le sentenze di merito.
- La censura per difetto di motivazione dell'avviso di accertamento deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata ed essere specifica e autosufficiente; non è sufficiente contestare l'operato dell'Ufficio in astratto o richiamare genericamente atti esterni senza riprodurne il contenuto rilevante.
- La disciplina anti-elusiva non si applica quando l'Ufficio e il giudice di merito accertano una frode fiscale fondata su operazioni fittizie o inesistenti: in tale ipotesi la fattispecie è di evasione, non di elusione.
- Il raddoppio dei termini di accertamento, nel regime previgente alle riforme del 2015, opera se esistono seri indizi di reato idonei a far sorgere l'obbligo di denuncia, a prescindere dalla prova della denuncia effettivamente presentata o dall'esito del procedimento penale; il giudice tributario può verificare solo la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, non l'accertamento del reato.
- La disciplina del raddoppio dei termini non è estensibile a imposte per le quali non siano previste sanzioni penali, come l'Irap nel regime considerato.
- La deducibilità dei costi e la detraibilità dell'Iva non possono essere riconosciute quando le operazioni sono qualificate come oggettivamente inesistenti e inserite in una frode fiscale; la disciplina più favorevole prevista per talune operazioni soggettivamente inesistenti non è applicabile in tale scenario.
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