Cassazione Civile, Ordinanza n. 20982/2021 del 22/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Due ex soci di una società a responsabilità limitata, già cancellata dal registro delle imprese, avevano impugnato avvisi di accertamento notificati dopo la cancellazione, con cui l'amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione un maggior reddito imponibile riferito alla società per un'annualità pregressa e aveva rivolto la pretesa fiscale direttamente nei confronti dei soci. La commissione tributaria provinciale aveva respinto i ricorsi; la commissione tributaria regionale, riuniti gli appelli, aveva invece accolto le impugnazioni e annullato gli avvisi, ritenendo che l'ufficio avesse richiesto ai soci l'intero importo accertato nei confronti della società in violazione degli artt. 2495 c.c. e 36 d.P.R. 602/1973. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2495 c.c. e 36 d.P.R. 602/1973, sostenendo che, pur non essendo configurabile una responsabilità solidale illimitata dei soci, il giudice di merito avrebbe dovuto riconoscere la successione dei soci nei debiti sociali nei limiti di quanto da essi eventualmente ricevuto in sede di liquidazione e rideterminare la pretesa fiscale nei soli limiti esigibili, anziché annullare integralmente l'atto. I controricorrenti hanno anche eccepito la nullità della notifica del ricorso per cassazione eseguita con una sola copia per entrambi i destinatari, eccezione ritenuta infondata in quanto sanata dalla tempestiva costituzione di entrambi mediante controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione sulla notifica del ricorso, qualificando il vizio come nullità sanabile; ha poi accolto il motivo dell'Agenzia. Ha cassato la sentenza della CTR della Liguria perché il giudice d'appello, pur escludendo una responsabilità solidale dei soci, non ha applicato correttamente gli artt. 2495 c.c. e 36 d.P.R. 602/1973 e non ha esaminato la pretesa tributaria nel merito nei limiti della responsabilità dei soci. La Corte ha ricordato che, nel processo tributario, il giudice non deve limitarsi ad annullare l'atto impositivo per ragioni non formali, ma deve verificare il rapporto sostanziale sottostante e, se del caso, rideterminare la pretesa entro i limiti di legge. La causa è stata quindi rinviata alla CTR della Liguria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
"i soci"; "nei limiti di quanto da essi ricevuto"
La cancellazione della società estingue l'ente ma non elimina i debiti insoddisfatti; i soci possono essere destinatari della pretesa nei limiti della responsabilità derivante dalla loro successione nel debito sociale e, in particolare, di quanto ricevuto in sede di liquidazione.
art. 36 D.P.R. n. 602 del 1973
Costituisce base normativa per la pretesa tributaria verso i soci della società estinta, ma va applicato insieme all'art. 2495 c.c. e nei limiti in esso previsti.
art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 175 del 2014
La disposizione non era applicabile ratione temporis alla fattispecie, trattandosi di società cancellata prima della sua entrata in vigore.
La notificazione nulla dell'impugnazione può essere sanata con rinnovazione nel termine assegnato dal giudice oppure con la costituzione di tutte le parti destinatarie.
Nel processo tributario il giudice, nell'esame del rapporto sostanziale, può utilizzare gli ordinari poteri di valutazione dei fatti e delle prove consentiti dal codice di rito.
Massime di principio
- La notificazione dell'impugnazione eseguita con un numero di copie inferiore rispetto ai destinatari non è inesistente ma nulla; il vizio è sanabile con la costituzione di tutte le parti o con rinnovazione tempestiva.
- Nel processo tributario l'impugnazione di un atto non limita l'oggetto del giudizio al solo controllo formale dell'atto: il giudice deve accertare il rapporto sostanziale sottostante e, se l'atto è viziato nel merito, deve rideterminare la pretesa nei limiti delle domande e delle norme applicabili.
- La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'ente ma non estingue automaticamente i debiti sociali insoddisfatti; opera un fenomeno successorio sui generis in capo ai soci, tuttavia limitato entro i confini stabiliti dalla legge.
- Il limite di responsabilità dei soci della società estinta incide sulla misura della pretesa esigibile, non sulla loro astratta legittimazione a essere destinatari dell'atto impositivo.
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