Cassazione Civile, Ordinanza n. 20983/2021 del 22/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società e i soci impugnavano, in sede di legittimità, la sentenza della CTR che aveva confermato avvisi di accertamento IVA, IRPEF e IRAP relativi all'anno 2007, emessi sulla base di un'attività ispettiva della Guardia di Finanza svolta presso un'altra società, nel corso della quale erano stati rinvenuti supporti informatici con contabilità parallela e dichiarazioni di terzi ritenute indicative di operazioni commerciali in nero tra le due società. I ricorrenti articolavano dieci motivi: contestavano, tra l'altro, la ritenuta assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Ufficio; il valore probatorio attribuito alle dichiarazioni di terzi e l'asserita necessità di querela di falso; l'omessa pronuncia sull'illegittimità dell'accertamento parziale; la pretesa inesistenza delle cessioni di oro e la mancata considerazione di costi aggiuntivi; l'irrogazione delle sanzioni in assenza di dolo o colpa; l'asserita mancanza di struttura aziendale idonea alle lavorazioni contestate; nonché il difetto di motivazione e il mancato esame di tutte le domande e deduzioni difensive, inclusi profili di motivazione dell'avviso, rinvio al PVC e autorizzazione del Pubblico Ministero.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili o infondate le principali censure, correggendo in parte la motivazione della sentenza di merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. In particolare ha chiarito che le dichiarazioni di terzi inserite nel PVC e recepite nell'avviso di accertamento hanno valore indiziario e possono costituire base di prova presuntiva senza necessità di querela di falso; che l'accertamento parziale non è un metodo autonomo ma una modalità procedurale legittima anche se attivata dall'Ufficio sulla base di fonti interne o esterne; che le doglianze miravano in sostanza a una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione; e che le censure finali difettavano anche di autosufficienza. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la violazione si configura solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata rispetto alla distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non quando si contesta la valutazione del materiale probatorio.
è denunciabile in cassazione solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento in presenza di una regola di prova legale; non se si contesta la mera cattiva valutazione delle prove.
la violazione ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi, non quando attribuisce maggior forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre.
nel processo tributario non impedisce l'acquisizione di dichiarazioni di terzi trasfuse nel PVC e recepite nell'avviso; tali dichiarazioni possono valere come elementi indiziari e fondare presunzioni.
art. 41-bis D.P.R. n. 600 del 1973
l'accertamento parziale è uno strumento per la sollecita emersione della materia imponibile e segue le regole degli ordinari poteri di accertamento.
artt. 38 e 39 D.P.R. n. 600 del 1973
richiamati per affermare che l'accertamento parziale non è autonomo ma si colloca entro le regole dell'accertamento generale.
artt. 54 e 55 D.P.R. n. 633 del 1972
richiamati per ribadire che l'accertamento parziale segue le medesime regole sostanziali dell'accertamento IVA ordinario.
consente alla Corte di correggere la motivazione e di salvare la decisione di merito quando il dispositivo sia corretto o la questione sia comunque infondata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per i vizi di nullità della sentenza e violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per l'omesso esame di fatti decisivi, ma non consente una nuova valutazione del merito nei limiti evocati dai ricorrenti.
art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992
la mancata risposta a una questione giuridica non comporta cassazione se la soluzione adottata è corretta; la censura inoltre deve essere specifica e autosufficiente.
invocato per denunciare omessa pronuncia; la Corte ha rilevato che, ove la questione sia comunque infondata, la nullità non comporta cassazione della sentenza.
impone autosufficienza e specificità del ricorso, con ricostruzione del fatto processuale e trascrizione dei documenti rilevanti.
contro la sentenza d'appello che conferma quella di primo grado, il ricorso per cassazione è limitato ai motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 360 c.p.c.
richiamato in tema di sanzioni tributarie, senza accoglimento delle censure dei ricorrenti.
ai fini della responsabilità sanzionatoria è sufficiente una condotta cosciente e volontaria; non occorre che l'Amministrazione dimostri in concreto dolo o colpa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
art. 17-bis D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato solo nella sintesi delle doglianze sulla ricostruzione dei ricavi e sul mancato accesso a mediazione e reclamo.
Massime di principio
- Nel processo tributario, le dichiarazioni rese da terzi e riportate nel processo verbale di constatazione, se recepite nell'avviso di accertamento, hanno valore indiziario e possono concorrere a formare una prova presuntiva, senza bisogno di querela di falso, perché la fede privilegiata riguarda la provenienza dell'atto e non la veridicità del contenuto.
- L'accertamento parziale non costituisce un autonomo metodo di accertamento, ma una modalità procedurale di emersione anticipata della materia imponibile che segue le regole sostanziali degli ordinari poteri accertativi; può essere attivato anche sulla base di segnalazioni o fonti interne all'amministrazione.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio: la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in casi rigorosi, mentre il dissenso sulla forza persuasiva delle prove appartiene al merito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è denunciabile solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata; non basta contestare il modo in cui le prove sono state apprezzate.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente una motivazione che esponga concisamente le ragioni della decisione e renda implicitamente incompatibili le tesi non accolte.
- Le censure di nullità per omessa pronuncia o difetto di motivazione devono essere specifiche e autosufficienti, con ricostruzione del fatto processuale e trascrizione degli atti e documenti rilevanti; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- In materia di sanzioni tributarie, ai fini dell'imputazione della responsabilità è sufficiente la condotta cosciente e volontaria del contribuente, operando una presunzione di colpa per l'atto vietato, senza necessità di prova specifica del dolo o della colpa da parte dell'Amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20975/2021 del 22/07/2021
- ordinanza_civile · 22 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20976/2021 del 22/07/2021
- ordinanza_civile · 22 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20980/2021 del 22/07/2021
- ordinanza_civile · 22 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20981/2021 del 22/07/2021
- ordinanza_civile · 22 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20982/2021 del 22/07/2021
- ordinanza_civile · 22 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20984/2021 del 22/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →