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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20983/2021 del 22/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società e i soci impugnavano, in sede di legittimità, la sentenza della CTR che aveva confermato avvisi di accertamento IVA, IRPEF e IRAP relativi all'anno 2007, emessi sulla base di un'attività ispettiva della Guardia di Finanza svolta presso un'altra società, nel corso della quale erano stati rinvenuti supporti informatici con contabilità parallela e dichiarazioni di terzi ritenute indicative di operazioni commerciali in nero tra le due società. I ricorrenti articolavano dieci motivi: contestavano, tra l'altro, la ritenuta assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Ufficio; il valore probatorio attribuito alle dichiarazioni di terzi e l'asserita necessità di querela di falso; l'omessa pronuncia sull'illegittimità dell'accertamento parziale; la pretesa inesistenza delle cessioni di oro e la mancata considerazione di costi aggiuntivi; l'irrogazione delle sanzioni in assenza di dolo o colpa; l'asserita mancanza di struttura aziendale idonea alle lavorazioni contestate; nonché il difetto di motivazione e il mancato esame di tutte le domande e deduzioni difensive, inclusi profili di motivazione dell'avviso, rinvio al PVC e autorizzazione del Pubblico Ministero.

La decisione

La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili o infondate le principali censure, correggendo in parte la motivazione della sentenza di merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. In particolare ha chiarito che le dichiarazioni di terzi inserite nel PVC e recepite nell'avviso di accertamento hanno valore indiziario e possono costituire base di prova presuntiva senza necessità di querela di falso; che l'accertamento parziale non è un metodo autonomo ma una modalità procedurale legittima anche se attivata dall'Ufficio sulla base di fonti interne o esterne; che le doglianze miravano in sostanza a una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione; e che le censure finali difettavano anche di autosufficienza. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    la violazione si configura solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata rispetto alla distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non quando si contesta la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    è denunciabile in cassazione solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento in presenza di una regola di prova legale; non se si contesta la mera cattiva valutazione delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi, non quando attribuisce maggior forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre.

  • art. 7 D.Lgs. n. 546 del 1992

    nel processo tributario non impedisce l'acquisizione di dichiarazioni di terzi trasfuse nel PVC e recepite nell'avviso; tali dichiarazioni possono valere come elementi indiziari e fondare presunzioni.

  • art. 41-bis D.P.R. n. 600 del 1973

    l'accertamento parziale è uno strumento per la sollecita emersione della materia imponibile e segue le regole degli ordinari poteri di accertamento.

  • artt. 38 e 39 D.P.R. n. 600 del 1973

    richiamati per affermare che l'accertamento parziale non è autonomo ma si colloca entro le regole dell'accertamento generale.

  • artt. 54 e 55 D.P.R. n. 633 del 1972

    richiamati per ribadire che l'accertamento parziale segue le medesime regole sostanziali dell'accertamento IVA ordinario.

  • art. 384 c.p.c.

    consente alla Corte di correggere la motivazione e di salvare la decisione di merito quando il dispositivo sia corretto o la questione sia comunque infondata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per i vizi di nullità della sentenza e violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per l'omesso esame di fatti decisivi, ma non consente una nuova valutazione del merito nei limiti evocati dai ricorrenti.

  • art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992

    la mancata risposta a una questione giuridica non comporta cassazione se la soluzione adottata è corretta; la censura inoltre deve essere specifica e autosufficiente.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per denunciare omessa pronuncia; la Corte ha rilevato che, ove la questione sia comunque infondata, la nullità non comporta cassazione della sentenza.

  • art. 366 c.p.c.

    impone autosufficienza e specificità del ricorso, con ricostruzione del fatto processuale e trascrizione dei documenti rilevanti.

  • art. 348-ter c.p.c.

    contro la sentenza d'appello che conferma quella di primo grado, il ricorso per cassazione è limitato ai motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 360 c.p.c.

  • art. 2 D.Lgs. n. 472 del 1997

    richiamato in tema di sanzioni tributarie, senza accoglimento delle censure dei ricorrenti.

  • art. 5 D.Lgs. n. 472 del 1997

    ai fini della responsabilità sanzionatoria è sufficiente una condotta cosciente e volontaria; non occorre che l'Amministrazione dimostri in concreto dolo o colpa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.

  • art. 17-bis D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato solo nella sintesi delle doglianze sulla ricostruzione dei ricavi e sul mancato accesso a mediazione e reclamo.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, le dichiarazioni rese da terzi e riportate nel processo verbale di constatazione, se recepite nell'avviso di accertamento, hanno valore indiziario e possono concorrere a formare una prova presuntiva, senza bisogno di querela di falso, perché la fede privilegiata riguarda la provenienza dell'atto e non la veridicità del contenuto.
  • L'accertamento parziale non costituisce un autonomo metodo di accertamento, ma una modalità procedurale di emersione anticipata della materia imponibile che segue le regole sostanziali degli ordinari poteri accertativi; può essere attivato anche sulla base di segnalazioni o fonti interne all'amministrazione.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio: la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in casi rigorosi, mentre il dissenso sulla forza persuasiva delle prove appartiene al merito.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è denunciabile solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata; non basta contestare il modo in cui le prove sono state apprezzate.
  • Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente una motivazione che esponga concisamente le ragioni della decisione e renda implicitamente incompatibili le tesi non accolte.
  • Le censure di nullità per omessa pronuncia o difetto di motivazione devono essere specifiche e autosufficienti, con ricostruzione del fatto processuale e trascrizione degli atti e documenti rilevanti; in difetto, il ricorso è inammissibile.
  • In materia di sanzioni tributarie, ai fini dell'imputazione della responsabilità è sufficiente la condotta cosciente e volontaria del contribuente, operando una presunzione di colpa per l'atto vietato, senza necessità di prova specifica del dolo o della colpa da parte dell'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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