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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20975/2021 del 22/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva determinato sinteticamente un maggior reddito ai fini IRPEF per l'anno d'imposta 2003. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, confermando l'esito favorevole alla contribuente, ritenendo giustificate le spese contestate sulla base di somme asseritamente messe a disposizione dal convivente e dal padre della contribuente, oltre che di una somma percepita a titolo di indennizzo assicurativo e di una disponibilità derivante da vendita immobiliare. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe omesso di valutare che la documentazione prodotta provava solo i prelevamenti effettuati dal convivente e dal padre, non anche la disponibilità di tali somme in capo alla contribuente; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., per non avere la CTR correttamente applicato l'onere della prova gravante sulla contribuente, la quale non aveva dimostrato né la disponibilità delle somme prelevate dai terzi né la loro effettiva destinazione a copertura delle spese contestate.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, assorbendo il primo. Ha ritenuto che, in tema di accertamento sintetico, il contribuente che giustifichi le spese con ulteriori redditi o disponibilità di terzi deve provarne la concreta disponibilità, l'entità e la durata del possesso, nonché fornire elementi sintomatici idonei a dimostrare che tali somme siano state o potessero essere impiegate per le spese contestate. Nel caso concreto la CTR non aveva verificato se la contribuente avesse assolto tale onere, limitandosi a valorizzare in modo apodittico la provenienza delle somme da convivente e padre. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Dedotto come vizio di omesso esame di fatti decisivi; il motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento della censura di diritto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare la violazione di legge in relazione all'art. 38 d.P.R. 600/1973 e all'art. 2697 c.c.

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    In materia di accertamento sintetico, il contribuente che opponga ulteriori redditi o disponibilità deve provare la disponibilità delle somme, la loro entità e la durata del possesso, oltre a fornire elementi sintomatici della loro riferibilità alle spese contestate.

  • art. 2697 c.c.

    Conferma il riparto dell'onere della prova: spetta al contribuente dimostrare i fatti impeditivi o giustificativi della maggiore capacità contributiva accertata sinteticamente.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    Richiamato per il rito camerale in Cassazione.

Massime di principio

  • In tema di accertamento sintetico del reddito, il contribuente che intenda giustificare le spese contestate mediante somme diverse da quelle formalmente intestate a lui deve provare in modo documentato la concreta disponibilità di tali somme, la loro entità e la durata del possesso.
  • Non è necessario che il contribuente dimostri analiticamente l'esatto impiego delle somme per ciascuna spesa, ma deve comunque fornire elementi oggettivi e sintomatici che rendano plausibile che quelle somme siano state o potessero essere destinate alle spese oggetto di contestazione.
  • Il giudice di merito viola l'art. 38 d.P.R. 600/1973 e l'art. 2697 c.c. se considera sufficiente la mera allegazione della provenienza delle somme da familiari o conviventi senza verificare l'effettiva disponibilità di tali risorse in capo al contribuente e la loro riferibilità alle spese contestate.
  • Ai fini dell'accertamento sintetico possono rilevare anche redditi o disponibilità dei componenti del nucleo familiare e liberalità di terzi, ma solo se il contribuente ne dimostra la concreta disponibilità e la capacità di incidere sulle spese sostenute.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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