Cassazione Civile, Ordinanza n. 20981/2021 del 22/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio aveva revocato l'agevolazione "prima casa" concessa per l'acquisto di un immobile effettuato il 18/12/2008, recuperando l'IVA asseritamente dovuta e irrogando sanzioni. Secondo l'Ufficio, la contribuente non poteva beneficiare dell'agevolazione perché, già prima dell'acquisto, risultava proprietaria di altri immobili nello stesso Comune. La contribuente aveva resistito sostenendo che i cespiti già posseduti erano inidonei ad essere adibiti ad abitazione propria e della famiglia. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento dell'atto e compensato le spese. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione della nota II-bis dell'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, sostenendo che il requisito impeditivo va inteso in senso oggettivo, come mera assenza di altri immobili abitativi nel patrimonio del contribuente, senza rilievo dell'idoneità soggettiva dell'immobile già posseduto. La resistente ha proposto ricorso incidentale contro la compensazione delle spese, denunciando violazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992.
La decisione
La Corte ha respinto sia il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate sia il ricorso incidentale della contribuente. Ha ritenuto infondata la censura dell'Ufficio perché, per l'agevolazione "prima casa", la nozione di casa di abitazione pre-posseduta deve essere letta in termini di concreta idoneità abitativa; la mera titolarità di un altro immobile nello stesso Comune non è di per sé ostativa, se quel bene non è concretamente adatto a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato e del suo nucleo familiare. Ha inoltre ritenuto infondata la doglianza sulle spese, rilevando che la compensazione disposta dal giudice di merito era motivata dal contrasto interpretativo e rientrava nel potere discrezionale del giudice, senza violare il divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa. Le spese di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza; per la ricorrente incidentale è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
nota II-bis dell'art. 1 della Parte Prima della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
"che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare"
Il requisito ostativo all'agevolazione prima casa non è inteso come mera assenza di qualsiasi altro immobile, ma come mancanza di un'altra casa di abitazione concretamente idonea a soddisfare le esigenze abitative dell'acquirente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura è stata proposta per violazione o falsa applicazione di legge, ma è stata ritenuta infondata in entrambi i motivi.
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
È stata evocata dalla ricorrente incidentale per contestare la compensazione delle spese; la Corte ha ritenuto legittima la decisione del giudice di merito.
art. 92, comma 2, c.p.c.
La compensazione delle spese è stata considerata rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito in presenza di un contrasto interpretativo o di altre gravi ragioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente incidentale; non da parte dell'Amministrazione statale esonerata.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di agevolazione "prima casa", il pre-posseduto immobile nello stesso Comune non è di per sé ostativo: occorre verificare se esso sia concretamente idoneo, sotto il profilo oggettivo e/o funzionale, a soddisfare le esigenze abitative dell'acquirente.
- L'idoneità della casa già posseduta va accertata in fatto e, se il giudice di merito esclude l'idoneità per dimensioni o caratteristiche del bene rispetto al nucleo familiare, tale valutazione non è sindacabile in cassazione se sorretta da adeguato accertamento fattuale.
- La compensazione delle spese processuali resta censurabile in cassazione solo se le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa; rientra invece nella discrezionalità del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensarle in presenza di contrasto interpretativo o di altre gravi ragioni.
- La soccombenza reciproca nel giudizio di legittimità giustifica la compensazione delle spese.
- L'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 opera per la parte soccombente, mentre non riguarda l'Amministrazione dello Stato esonerata dal contributo unificato.
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