Cassazione Civile, Ordinanza n. 22270/2026 del 29/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato al fallimento di una società operante nel settore alberghiero, con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione maggiori imposte IRES, IRAP e IVA per l'anno 2010. Il recupero IRES/IRAP derivava dalla rideterminazione del valore di iscrizione in bilancio di un complesso alberghiero, ritenuto sovrastimato rispetto al valore di mercato desumibile da una perizia estimativa; la ripresa IVA derivava invece dalla riqualificazione di una cessione immobiliare, considerata esente e non imponibile come dichiarato dalla contribuente, con conseguente rideterminazione del pro-rata di detraibilità. La contribuente ha impugnato l'atto in primo grado e ha perso in appello. In Cassazione ha proposto quattro motivi: 1) nullità del procedimento e dell'atto perché l'accertamento era stato notificato dopo la dichiarazione di fallimento e sarebbe stato inefficace, dovendosi l'accertamento dei crediti concorsuali svolgere solo nel passivo; 2) omessa pronuncia sul vizio di sottoscrizione dell'avviso per difetto di delega del funzionario, con dedotta violazione dell'obbligo di riproposizione specifica in appello e dell'onere probatorio gravante sull'Ufficio; 3) omessa pronuncia e violazione delle norme IVA, assumendo che vi fosse giudicato interno sul punto e che comunque la riqualificazione dell'operazione non dovesse incidere sul calcolo del pro-rata, oltre a dedurre che l'IVA versata sarebbe stata superiore a quella recuperata; 4) violazione della disciplina delle quote di ammortamento, sostenendo che esse andassero calcolate sul costo effettivo del bene e non sul suo valore stimato, e che la CTR avesse erroneamente utilizzato la perizia come criterio sostitutivo del costo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha chiarito che l'intervenuto fallimento non rende improcedibile l'accertamento tributario, che resta devoluto al giudice tributario; la questione attiene solo all'opponibilità del credito al concorso e all'accertamento del passivo. Ha ritenuto inammissibile la censura sulla mancata pronuncia relativa alla sottoscrizione dell'atto, perché la questione non era stata riproposta in appello secondo l'art. 56 del d.lgs. 546/1992 e comunque il primo giudice aveva deciso nel merito con statuizione implicita di rigetto. Ha giudicato infondato il motivo sull'IVA, rilevando che la questione era stata effettivamente devoluta in appello dall'Ufficio e che la CTR aveva motivato sul fatto che era stato utilizzato un regime non consentito per ottenere risparmio d'imposta. Ha infine ritenuto il motivo sulle quote di ammortamento in parte inammissibile e in parte infondato, perché la decisione di merito non aveva fondato il proprio convincimento solo sulla perizia, ma anche su altri elementi documentali; la censura mirava inoltre a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
disciplina la trattazione camerale del ricorso in Cassazione; nel caso, il ricorso è stato avviato a tale rito.
richiamato per distinguere l'interruzione del giudizio nelle ipotesi di fallimento, rispetto ai giudizi attivi del fallito.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi di inefficacia dell'accertamento esterno, ma la Corte ha escluso che la norma impedisse l'accertamento tributario.
la Corte afferma che, per i giudizi aventi a oggetto crediti verso il fallimento, l'intervenuto fallimento determina improcedibilità, non interruzione.
art. 88 del d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, senza accoglimento della censura.
richiamato in via comparativa per la liquidazione giudiziale, in continuità con l'art. 52 L. fall.
norma richiamata per il regime della improcedibilità nella liquidazione giudiziale.
attribuisce al giudice tributario la cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi, estesa a ogni questione relativa all'an e al quantum.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per l'applicazione analogica dell'art. 124 disp. att. c.p.c. alla certificazione del passaggio in giudicato nel processo tributario.
il passaggio in giudicato della sentenza nel processo tributario va certificato secondo questa disposizione, applicabile analogicamente.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il vizio processuale dedotto per nullità della sentenza/procedimento e omessa pronuncia.
art. 50 d.lgs. n. 267/1942
richiamato nel primo motivo dalla ricorrente, ma non ritenuto ostativo all'accertamento tributario.
evoca il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude l'omessa pronuncia ove vi sia rigetto implicito o la questione non sia stata ritualmente riproposta.
art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992
impone la specifica riproposizione in appello delle eccezioni non accolte, pena rinuncia implicita; il mancato rispetto rende la censura inammissibile.
art. 17 d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato dalla ricorrente in tema di potere di firma/delega del funzionario sottoscrittore dell'avviso.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato in relazione alla sottoscrizione dell'atto impositivo e alla delega di firma.
richiamato dalla ricorrente per sostenere il giudicato interno sulla questione IVA.
richiamato dalla ricorrente per il giudicato interno; la Corte ha escluso la formazione del giudicato sul punto.
art. 10 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato per la qualificazione dell'operazione immobiliare tra quelle esenti ai fini IVA.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dalla ricorrente in relazione alla detrazione IVA e al pro-rata.
art. 19-bis d.P.R. n. 633 del 1972
la CTR, secondo la Corte, aveva ritenuto erronea l'interpretazione della norma da parte del primo giudice ai fini del pro-rata di detrazione.
art. 102 d.P.R. n. 917 del 1986
regola il calcolo delle quote di ammortamento; la Corte ha ritenuto che la censura non si confrontasse con la ratio della sentenza di merito, che non aveva assunto la perizia come unico criterio ma l'aveva usata per verificare la congruità del valore iscritto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 1, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per l'applicazione delle regole del processo civile al processo tributario, in quanto compatibili.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, il fallimento del contribuente non paralizza il giudizio di accertamento del credito d'imposta: l'azione dell'Ufficio resta devoluta al giudice tributario, mentre l'opponibilità del credito al concorso si gioca nella verifica dello stato passivo.
- L'eccezione di nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione o di delega del funzionario deve essere riproposta in appello in modo specifico; il generico richiamo agli atti del primo grado non basta, altrimenti la questione si intende rinunciata.
- Non ricorre omessa pronuncia quando la decisione di merito implica il rigetto della questione o quando la questione non sia stata validamente devoluta al giudice di appello.
- Nel giudizio di legittimità, la censura deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che miri soltanto a una nuova valutazione del fatto o delle prove.
- In materia di ammortamenti fiscali, la verifica della correttezza del valore iscritto in bilancio può fondarsi su una pluralità di elementi documentali e non solo su una perizia, purché il giudice di merito spieghi il percorso logico seguito per valutare la congruità del costo capitalizzato.
- La riqualificazione di un'operazione ai fini IVA può incidere sul regime applicabile e sul calcolo del pro-rata di detrazione, se il giudice accerta che il contribuente abbia utilizzato un regime non consentito per conseguire un risparmio d'imposta.
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